CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOMASSINI ELENA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 519/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO UT IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 95/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente e
Resistente: estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso relativa alle ritenute IRPEF ed addizionali per l'anno 2017, per l'importo complessivo di euro 1.975,80.
All'udienza del 26/01/2026 il giudice monocratico, preso atto dell'interlocuzione tra le parti ai fini della definizione conciliativa, rinviava la causa.
Successivamente le parti concludevano accordo conciliativo fuori udienza ai sensi dell'art. 48 del d.lgs.
546/1992, con il quale l'Ufficio riconosceva il rimborso complessivo di euro 1.794,99, oltre interessi ex art. 44-bis d.P.R. 602/1973;le parti concordavano la compensazione delle spese di lite;
venivano definite le modalità e i termini del rimborso.
L'Agenzia delle Entrate depositava formale richiesta di cessazione totale della materia del contendere.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta agli atti accordo conciliativo perfezionato fuori udienza ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 546/1992 , sottoscritto dalle parti e contenente la regolamentazione integrale del rapporto controverso.
Tale accordo determina il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 546/1992, la definizione conciliativa della controversia comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
Quanto alle spese, le parti hanno espressamente convenuto la loro compensazione, richiesta recepita dall'Ufficio con istanza formale .
Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, spese compensate.
Così deciso in Teramo nella Camera di Consiglio del 23/02/2026.
Il Giudice monocratico.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOMASSINI ELENA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 519/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO UT IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 95/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente e
Resistente: estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso relativa alle ritenute IRPEF ed addizionali per l'anno 2017, per l'importo complessivo di euro 1.975,80.
All'udienza del 26/01/2026 il giudice monocratico, preso atto dell'interlocuzione tra le parti ai fini della definizione conciliativa, rinviava la causa.
Successivamente le parti concludevano accordo conciliativo fuori udienza ai sensi dell'art. 48 del d.lgs.
546/1992, con il quale l'Ufficio riconosceva il rimborso complessivo di euro 1.794,99, oltre interessi ex art. 44-bis d.P.R. 602/1973;le parti concordavano la compensazione delle spese di lite;
venivano definite le modalità e i termini del rimborso.
L'Agenzia delle Entrate depositava formale richiesta di cessazione totale della materia del contendere.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta agli atti accordo conciliativo perfezionato fuori udienza ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 546/1992 , sottoscritto dalle parti e contenente la regolamentazione integrale del rapporto controverso.
Tale accordo determina il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 546/1992, la definizione conciliativa della controversia comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
Quanto alle spese, le parti hanno espressamente convenuto la loro compensazione, richiesta recepita dall'Ufficio con istanza formale .
Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, spese compensate.
Così deciso in Teramo nella Camera di Consiglio del 23/02/2026.
Il Giudice monocratico.