Ordinanza cautelare 9 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00002/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01962/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1962 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza di trasferimento ex art. 33, comma 5, della L.104/92 e succ. modif. e integrazioni, giusto Decreto n.-OMISSIS- del 03.10.2024, del Ministero dell’Interno, notificato il 7 ottobre 2024; nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi al predetto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa VA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente - premesso di essere -OMISSIS- dei Vigili del Fuoco, in servizio presso la Direzione Regionale VV.FF. Calabria di -OMISSIS- - ha riferito di aver presentato, in data 25.10.2023, istanza di assegnazione temporanea presso il Comando dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. art.33, comma 5, della L.104/92, al fine di assistere con continuità, assiduità ed esclusività il proprio figlio, -OMISSIS-, soggetto percettore di assegno di accompagnamento, per il quale usufruisce dei permessi retributivi, ai sensi dell’art.3, comma 3. Ha inoltre riferito che il proprio nucleo familiare è composto da sè e dal figlio minore succitato mentre l’altro genitore, non convivente, è nell’impossibilità di assistere il figlio anche in ragione della sua attività di lavoratore autonomo. A fronte di ciò, l’amministrazione, previa comunicazione del preavviso di rigetto, ha respinto l’istanza “ in quanto il Comando dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS- non presenta tuttora disponibilità di un posto vacante in organico rispetto alla dotazione organica del ruolo degli -OMISSIS- ”.
La ricorrente ha peraltro riferito di aver richiesto all’amministrazione di conoscere la pianta organica del comando e il numero di -OMISSIS- previsti, rispetto a quelli effettivamente presenti, senza aver avuto riscontro. Ha inoltre precisato di essere assente dal servizio dalla sede di appartenenza di -OMISSIS- sin dall’8 gennaio 2008, in quanto dislocata inizialmente presso la sede di -OMISSIS- fino al 31 dicembre 2013 e, successivamente, di aver goduto del periodo di astensione per maternità a rischio e, durante il quale è stata collocata (dall’8 gennaio 2015 fino al 9 gennaio 2022) presso la sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS-. A decorrere dal 24 gennaio 2022 è stata poi trasferita temporaneamente presso quest’ultima sede per gravi motivi personali fino al 15 settembre 2023 e, successivamente, fino a luglio 2024 ha goduto di vari periodi di malattia, permessi di congedo parentale e ferie. Dal 19 agosto 2024 fino al 30.01.2025 ha poi usufruito dei permessi di cui all’art. 42, comma 5 del D.Lgs n.151/2001 e succ. modif. e integrazioni, permessi ex L.104/92, alternati con ferie e malattia.
Ha quindi impugnato il provvedimento di diniego al trasferimento temporaneo presso il Comando dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS- per i seguenti motivi:
1. Travisamento - Erronea interpretazione e Violazione dell’art.33, comma 5, della L.104/92 – Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 32 e 37 Cost. – Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, essendosi l’amministrazione limitata a riferire l’assenza di posti vacanti, senza individuare soluzioni alternative.
L’amministrazione datrice di lavoro si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto della domanda, richiamando la normativa di riferimento e, in particolare, la legge 5 febbraio 1992, n. 104 laddove, all’art. 33, comma 5, stabilisce che il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 del medesimo articolo “ ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede ”. Ha inoltre richiamato l’art. 4 del D.M. 6 giugno 2024 relativo alla dotazione organica del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e l’allegato 8, dal quale si evince la dotazione organica in merito al ruolo degli -OMISSIS- delle Direzioni Regionali, laddove è individuato un numero di unità maggiore rispetto alle dotazioni organiche dei comandi Provinciali, nonché l’insussistenza dei presupposti sottesi al reclamato trasferimento, atteso che l’altro genitore, seppur non convivente risulta pur sempre residente in [...]e l’insufficienza della qualità di lavoratore autonomo ai fini della prova dell’impossibilità di occuparsi del minore per il tempo in cui la madre è impegnata nell’attività lavorativa.
Con ordinanza dell’8.1.2025 l’intestato Tribunale ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del requisito del periculum in mora .
All’udienza del 5 novembre 2025, quindi, il collegio ha introitato la causa per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato limitatamente alla domanda di annullamento del provvedimento di diniego in epigrafe indicato.
Va premesso che l'amministrazione “ resta l'unica depositaria del potere di valutare le proprie esigenze e, conseguentemente, di ripartire le proprie risorse nel modo che ritiene migliore ” (Cons. Stato, Sez. III, 30 ottobre 2019, n. 7443).
Il sindacato del giudice amministrativo può, dunque, svolgersi con riferimento al rispetto dei limiti esterni che sempre s'impongono alle scelte, anche le più libere, dell'amministrazione, e tanto al fine di garantire che la discrezionalità non trasmodi in arbitrio ai danni dei cittadini.
Al Tribunale spetta quindi di valutare la razionalità e la ragionevolezza delle dell'amministrazione, ricordando che le scoperture di organico costituiscono un mero presupposto, necessario ma non anche sufficiente a garantire la fruizione del beneficio del trasferimento di cui all'art. 33, comma 5 l. n. 104 del 1992, il quale va invero accordato " ove possibile ", con ciò dovendosi ragionevolmente intendere, secondo l'avviso che più persuade che l'amministrazione esercita un margine di discrezionalità rispetto alle proprie esigenze organizzative (Cons. Stato, Sez. IV, 5 febbraio 2019, n. 877) e che l'aspirazione del dipendente al trasferimento presso una sede di lavoro più confacente alla propria situazione familiare è recessiva dinanzi a preminenti esigenze operative rappresentate dall'amministrazione, la cui valutazione afferisce innegabilmente alla sfera del merito dell'azione amministrativa, come tale sottratta alla cognizione del giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. III, 30 ottobre 2019, n. 7443).
È infatti pacifica in giurisprudenza la natura di interesse legittimo (e non di diritto soggettivo, nonostante la terminologia adoperata dal legislatore) della fattispecie tratteggiata dall'articolo in questione (in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, 9 ottobre 2017, n. 4671).
Tanto premesso il provvedimento impugnato riposa su un unico perno motivazionale consistente nell’assenza di disponibilità di posti vacanti in organico rispetto alla dotazione organica degli -OMISSIS-, senza nulla ulteriormente dedurre.
La circostanza della sussistenza di altro parente, in specie l’altro genitore, non è stata oggetto di vaglio da parte dell’amministrazione, essendo stata dedotta solamente in corso di giudizio con una motivazione postuma fornita dall’amministrazione in corso di causa. Sul punto i giudici di appello (Cons. St., Sez. V, 3 settembre 2018, n. 5155) hanno chiarito che occorre distinguere tra l’integrazione della motivazione in corso di causa, quale prosecuzione non consentita del procedimento, e i meri chiarimenti forniti tramite l’attività difensiva dei legali della parte pubblica, ritenuti sempre legittimi/ammissibili se diretti a meglio esplicitare le circostanze di fatto o le ragioni di diritto già espresse nella motivazione del provvedimento. In questo caso, infatti, non v’è attività procedimentale espletata oltre il tempo massimo consentito (e quindi integrazione postuma della motivazione), ma una attività difensiva diretta a incidere sul convincimento del giudice per indurlo a ritenere legittima la decisione assunta dall'amministrazione. Nel caso di specie, la relazione depositata, lungi dal chiarire, in ordine alla presenza dell’altro genitore, un aspetto deducibile dal provvedimento, ha inteso integrarlo inammissibilmente.
Così ristretto il campo di valutazione da parte di questo Tribunale, quindi, il vizio motivazionale denunciato - consistente nella mancata esplicazione delle concrete ragioni sottese al diniego dell’assegnazione richiesta, per carenza di posti in organico - risulta effettivamente sussistente avendo omesso in concreto l’amministrazione di indicare l’effettiva pianta organica prevista per il comando richiesto e la dotazione organica.
2. Tanto determina l’accoglimento del ricorso, salvo il riesercizio del potere da parte dell’amministrazione, tenuta quindi a fornire adeguata motivazione nel rispetto dei principi di diritto enunciati.
Il ricorso è quindi fondato limitatamente alla richiesta di annullamento mentre non può essere accolto in ordine alla condanna all’attribuzione del bene della vita, essendo salvo il riesercizio del potere.
3. Le spese di lite in ragione dell’accoglimento solo parziale vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, salvo il riesercizio del potere;
compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’istante.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO AN, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
VA AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA AN | DO AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.