Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 56
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3 del d.l. n. 145/2013 per carenza di potere su questioni riservate a discrezionalità tecnica

    La Corte ritiene che l'Ufficio non abbia dovuto ricorrere al parere del MiSE in quanto un operatore della GdF, laureato in informatica, ha analizzato la documentazione fornendo una base scientifica. Inoltre, non sono emersi elementi innovativi che giustifichino il credito d'imposta.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3 del d.l. n. 145/2013 per errata e falsa interpretazione di norme di legge

    La Corte ritiene che le semplici personalizzazioni o miglioramenti di software esistenti non rientrino nell'ambito della ricerca e sviluppo agevolabile, in quanto non caratterizzate da originalità, creatività e incertezza tecnico-scientifica. È necessario lo sviluppo di nuove architetture, algoritmi o soluzioni tecniche non note.

  • Rigettato
    Contestazione dell'eleggibilità dei costi sostenuti

    Dall'esame degli atti, non è dato evincere quali siano in concreto gli elementi innovativi che possono giustificare l'attribuzione del credito d'imposta, di talché l'azione di recupero dell'Ufficio appare corretta.

  • Rigettato
    Illegittimità degli atti impugnati con riferimento all'aspetto sanzionatorio

    La Corte ritiene non accoglibili i motivi di doglianza. In caso di compensazione di crediti tributari inesistenti, trova applicazione l'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471/1997. L'utilizzo in compensazione di un credito inesistente è una violazione sostanziale sanzionabile con cumulo materiale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 56
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 56
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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