CASS
Sentenza 17 febbraio 2023
Sentenza 17 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2023, n. 6961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6961 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DU AB nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE DI APPELLO DI ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato GIORGIO SANTINI per l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che, in difesa del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, ha depositato conclusioni scritte alle quali si è riportato, con nota spese delle quali chiede la liquidazione;
udito l'Avvocato ANGELO STANISCIA che, nell'interesse di DU AB, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. RA AB, a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 23/02/2022 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 14/05/2021 del G.u.p. del Tribunale di Roma, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 419 cod.pen.. Deduce: 1.1. "Erronea applicazione della legge penale, Erronea qualificazione giuridica del fatto". Con il primo motivo il ricorrente sostiene che nel caso concreto non era configurabile il reato di cui all'art. 419 cod.pen., perché secondo la 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 6961 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 06/10/2022 giurisprudenza di legittimità e di merito per il delitto in questione il danneggiamento deve essere connotato da ambiti spaziali e temporali quali interi quartieri di città e, perciò, non si adatta ai fatti in esame, commessi all'interno di un penitenziario. 1.2. "Illegittimità costituzionale dell'art. 419 cod.pen. per violazione del principio di tassatività e per violazione del principio di uguaglianza". A tal riguardo il ricorrente assume che la norma punisce i fatti con termini equivoci e non tipizzati, con particolare riferimento alla definizione di "devastazione" e di "saccheggio", la cui interpretazione lascia margini di discrezionalità eccessivamente ampi all'interprete, con conseguente contrarietà alla Costituzione sia per l'indeterminatezza della norma sia per la mancanza di una pena edittale congrua. A sostegno di tale ultimo assunto viene raffrontata la pena prevista del reato di cui all'art. 419 cod.pen. con quella di altri reati che si assumono più gravi, eppure puniti con pena meno rigorosa, con conseguente irragionevolezza della norma. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, atteso che la qualificazione giuridica del fatto è conforme alla costante interpretazione della norma incriminatrice, così come fornita dalla giurisprudenza di legittimità. 1.1. La lettura della norma, invero, non consente di accedere all'interpretazione difensiva, secondo cui il delitto potrebbe essere commesso solo in spazi aperti. L'elemento oggettivo del delitto di devastazione (art. 419 cod. pen.) - invero- consiste in qualsiasi azione, posta in essere con qualsivoglia modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di un danneggiamento - comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo - di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche un'offesa e un pericolo concreti dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e in senso della tranquillità e della sicurezza. (Sez. 6, Sentenza n. 37367 del 06/05/2014, Seppia, Rv. 261932 - 01). Tutti tali requisiti si rinvengono nel pregiudizio arrecato dalla simultanea condotta posta in essere da una pluralità di detenuti, verso il complesso patrimoniale dell'istituto penitenziario e in danno di un elevato numero di appartenenti alla polizia penitenziaria. Va rimarcato come una tale condotta 2 ." t •-". .-P. \.__.. provochi un grave allarme sociale nell'ambiente carcerario, che viene perturbato nel suo ordinato svolgimento. Tale ultima rilievo fa emergere come la condotta in esame comporti anche la violazione dell'ordine pubblico che, quale oggetto giuridico del reato previsto dall'ad 419 cod pen., deve essere inteso in senso specifico, come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, a cui corrispondono, nella collettività, l'opinione ed il senso della tranquillità e della sicurezza, suscettivi di essere direttamente ed immediatamente compromessi da fatti come quelli considerati sotto il titolo quinto del libro secondo del codice penale. 1.2. Manifestamente infondata è anche la questione di legittimità costituzionale per indeterminatezza dell'art. 419 cod.pen.. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di delibare l'identica questione e a tal riguardo va ribadito che «è manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 419 cod. pen. per contrasto con il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali, previsto all'art. 25 della Costituzione, in quanto l'enunciazione della condotta del reato, pur descritta genericamente in termini di "devastazione" o "saccheggio", consente al giudice, avuto riguardo anche alla finalità di incriminazione ed al contesto ordinamentale in cui si colloca, di stabilire con precisione il significato delle parole, che isolatamente considerate potrebbero anche apparire non specifiche, ed al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del valore precettivo di essa», (Sez. 1, Sentenza n. 42130 del 13/07/2012, Arculeo, Rv. 253801 - 01). 1.3. Manifestamente infondata si mostra anche l'ulteriore questione di legittimità costituzionale, sollevata dal ricorrente, sotto il profilo dell'asserita eccessività del minimo edittale della pena prevista dall'art. 419 cod.pen. in relazione al trattamento sanzionatorio previsto per altri reati. La questione, in realtà, è connotata dall'indeterminatezza, siccome provocata dall'indicazione di una molteplicità di reati, con cornici edittali affatto differenti -anche superiori nel minimo a quello previsto dall'art. 419 cod.pen.-, così che rimane indefinita la comparazione proposta al fine di saggiare la tenuta costituzionale della norma. A ciò si aggiunga che le cornici edittali dei molteplici reati posti a comparazione contengono un divario minimo o addirittura si mostrano più severe rispetto a quella dell'art. 419 cod.pen., così mancando in radice ogni possibilità di rinvenire un uso arbitrario della discrezionalità del legislatore. Va ribadita, dunque, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, giacchè il minimo edittale fissato dal legislatore per il reato in esame costituisce esplicazione della sua facoltà discrezionale, che non 3 può ritenersi lesiva dei principi costituzionali in tema di uguaglianza, ragionevolezza e funzione rieducativa della pena, in considerazione del bene giuridico protetto. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Ministero della Giustizia che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato GIORGIO SANTINI per l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che, in difesa del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, ha depositato conclusioni scritte alle quali si è riportato, con nota spese delle quali chiede la liquidazione;
udito l'Avvocato ANGELO STANISCIA che, nell'interesse di DU AB, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. RA AB, a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 23/02/2022 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 14/05/2021 del G.u.p. del Tribunale di Roma, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 419 cod.pen.. Deduce: 1.1. "Erronea applicazione della legge penale, Erronea qualificazione giuridica del fatto". Con il primo motivo il ricorrente sostiene che nel caso concreto non era configurabile il reato di cui all'art. 419 cod.pen., perché secondo la 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 6961 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 06/10/2022 giurisprudenza di legittimità e di merito per il delitto in questione il danneggiamento deve essere connotato da ambiti spaziali e temporali quali interi quartieri di città e, perciò, non si adatta ai fatti in esame, commessi all'interno di un penitenziario. 1.2. "Illegittimità costituzionale dell'art. 419 cod.pen. per violazione del principio di tassatività e per violazione del principio di uguaglianza". A tal riguardo il ricorrente assume che la norma punisce i fatti con termini equivoci e non tipizzati, con particolare riferimento alla definizione di "devastazione" e di "saccheggio", la cui interpretazione lascia margini di discrezionalità eccessivamente ampi all'interprete, con conseguente contrarietà alla Costituzione sia per l'indeterminatezza della norma sia per la mancanza di una pena edittale congrua. A sostegno di tale ultimo assunto viene raffrontata la pena prevista del reato di cui all'art. 419 cod.pen. con quella di altri reati che si assumono più gravi, eppure puniti con pena meno rigorosa, con conseguente irragionevolezza della norma. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, atteso che la qualificazione giuridica del fatto è conforme alla costante interpretazione della norma incriminatrice, così come fornita dalla giurisprudenza di legittimità. 1.1. La lettura della norma, invero, non consente di accedere all'interpretazione difensiva, secondo cui il delitto potrebbe essere commesso solo in spazi aperti. L'elemento oggettivo del delitto di devastazione (art. 419 cod. pen.) - invero- consiste in qualsiasi azione, posta in essere con qualsivoglia modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di un danneggiamento - comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo - di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche un'offesa e un pericolo concreti dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e in senso della tranquillità e della sicurezza. (Sez. 6, Sentenza n. 37367 del 06/05/2014, Seppia, Rv. 261932 - 01). Tutti tali requisiti si rinvengono nel pregiudizio arrecato dalla simultanea condotta posta in essere da una pluralità di detenuti, verso il complesso patrimoniale dell'istituto penitenziario e in danno di un elevato numero di appartenenti alla polizia penitenziaria. Va rimarcato come una tale condotta 2 ." t •-". .-P. \.__.. provochi un grave allarme sociale nell'ambiente carcerario, che viene perturbato nel suo ordinato svolgimento. Tale ultima rilievo fa emergere come la condotta in esame comporti anche la violazione dell'ordine pubblico che, quale oggetto giuridico del reato previsto dall'ad 419 cod pen., deve essere inteso in senso specifico, come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, a cui corrispondono, nella collettività, l'opinione ed il senso della tranquillità e della sicurezza, suscettivi di essere direttamente ed immediatamente compromessi da fatti come quelli considerati sotto il titolo quinto del libro secondo del codice penale. 1.2. Manifestamente infondata è anche la questione di legittimità costituzionale per indeterminatezza dell'art. 419 cod.pen.. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di delibare l'identica questione e a tal riguardo va ribadito che «è manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 419 cod. pen. per contrasto con il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali, previsto all'art. 25 della Costituzione, in quanto l'enunciazione della condotta del reato, pur descritta genericamente in termini di "devastazione" o "saccheggio", consente al giudice, avuto riguardo anche alla finalità di incriminazione ed al contesto ordinamentale in cui si colloca, di stabilire con precisione il significato delle parole, che isolatamente considerate potrebbero anche apparire non specifiche, ed al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del valore precettivo di essa», (Sez. 1, Sentenza n. 42130 del 13/07/2012, Arculeo, Rv. 253801 - 01). 1.3. Manifestamente infondata si mostra anche l'ulteriore questione di legittimità costituzionale, sollevata dal ricorrente, sotto il profilo dell'asserita eccessività del minimo edittale della pena prevista dall'art. 419 cod.pen. in relazione al trattamento sanzionatorio previsto per altri reati. La questione, in realtà, è connotata dall'indeterminatezza, siccome provocata dall'indicazione di una molteplicità di reati, con cornici edittali affatto differenti -anche superiori nel minimo a quello previsto dall'art. 419 cod.pen.-, così che rimane indefinita la comparazione proposta al fine di saggiare la tenuta costituzionale della norma. A ciò si aggiunga che le cornici edittali dei molteplici reati posti a comparazione contengono un divario minimo o addirittura si mostrano più severe rispetto a quella dell'art. 419 cod.pen., così mancando in radice ogni possibilità di rinvenire un uso arbitrario della discrezionalità del legislatore. Va ribadita, dunque, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, giacchè il minimo edittale fissato dal legislatore per il reato in esame costituisce esplicazione della sua facoltà discrezionale, che non 3 può ritenersi lesiva dei principi costituzionali in tema di uguaglianza, ragionevolezza e funzione rieducativa della pena, in considerazione del bene giuridico protetto. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Ministero della Giustizia che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente