Sentenza 1 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2002, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 ) . O E B N C , E 1 A E 9 P N 9 U 1 O - I D 1 Z 1 A E - 1 CORTE S0 1 302 0 2 R C T 2 I UBBLICA ITALIANA S . I D L G U E I 9 3 R G IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, A E E D 6 N E 4 . T . T I ZION N T S E T Oggetto I S R ( E A pace.Giudice di SEZ ONE ERZA CIVILE Equità. Opposizione a decreto ingiuntivo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FIDUCCIA Presidente R.G.N. 20227/98 Dott. Gaetano Dott. Ugo FAVARA Consigliere VITTORIA Consigliere Cron. 3601 Dott. Paolo LO PIANO Consigliere Rep. Dott. Michele Rel. Consigliere Ud. 16/10/01Dott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA POLITO PAOLO MARIA, 13, presso lo studio dell'avvocato VIA PIETRO COSSA ANGELO DE VINCENTI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI VANIN, giusta delega in atti;
B
- ricorrente -
contro
RAS SPA;
- intimata avverso la sentenza n. 37/98 del Giudice di pace di LAURIA, emessa il 02/07/98 e depositata il 03/07/98 2001 (R.G. 28/98); 1760 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso. per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 3 gennaio 1998 il dott. IT Paolo Maria ha proposto dinanzi al giudice di pace di UR, opposizione a decreto ingiuntivo emesso in fa- vore della SOC. assicuratrice RAS per un importo di lire 1.129.000 oltre le spese della procedura monito- ria. L'attore sosteneva di non dovere alcuna somma alla RAS per avere tempestivamente risolto il rapporto. La Ras si costituiva chiedeva il rigetto dell'opposizione. La lite era istruita dal giudice di pace sulla base di prove documentali mentre non erano ammesse le prove orali richieste dall'attore. Con sentenza del 3 luglio 1999 il giudice di pace di UR così decideva secondo equità:
1. rigetta la domanda di opposizione al decreto in- giuntivo;
2. dichiara la risoluzione del rapporto tra le par- ti;
2 M 3. compensa le spese del giudizio. Contro la decisione ricorre il IT deducendo due motivi;
la RAS non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in relazione al- la natura equitativa della pronuncia. Nel primo motivo si deduce il vizio della motiva- zione e l'illogicità delle ragioni di equità eviden- ziandosi un contrasto tra le statuizioni del dispositi- VO. La tesi è che se il contratto si era risolto nulla era dovuto per il premio scaduto, inserito come credito nel decreto opposto. In senso contrario si Osserva come il giudice di pace abbia interpretato il contratto (ff.9) e che nella motivazione abbia ritenuto irrituale la disdetta con la conseguenza che la rata di premio scaduta andava paga- ta. Si tratta di una valutazione in fatto, seguita da un giudizio equitativo, non sindacabile in questa sede. Il giudice di pace, senza alcuna contraddizione e sempre per ragioni di equità ha poi ritenuto risolto il contratto dopo la scadenza della prima rata, posto che l'opposizione al decreto ingiuntivo bene esprimeva un atto equivalente ad una volontà di non proseguire il rapporto e la copertura del rischio professionale. 3 Anche questa valutazione è secondo equità ed è con- siderata come fatto estintivo dell'obbligo di corri- spondere la seconda rata del premio. Nel secondo motivo si deduce l'error in procedendo per la violazione del diritto della difesa;
in partico- lare si deduce la mancanza del fascicolo di causa, di- nanzi al giudice di pace, che non avrebbe potuto esami- nare i documenti all'atto della decisione. Il motivo è inammissibile e infondato in quanto non decisivo. Infatti il giudice di pace afferma di aver esaminato i contratti scritti e la disdetta nel con- traddittorio tra le parti e sulla base delle linee di- fensive e dunque la sua decisione è conforme alle alle- gazioni alle deduzioni ed alle difese svolte dalle par- ti. Nessuna violazione dei diritti della difesa risulta dunque compiuta anche in relazione alle prove ammesse, essendo state ritenute sufficienti le prove documentali esaminate ed illustrate. Il ricorso dev'essere pertanto rigettato. Nulla per le spese non avendo svolto difese la controparte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, nulla per le spese. Roma, 16 ottobre 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTEمنت تسمه و Fiducción bethn Ich IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 4 བ ། ། ། ན ་ ཁ ་ ཕོ ་