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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 312/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 645/2024 depositato il 21/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210048136909000 BOLLO 2016 MOTIVAZIONE
La ricorrente propone ricorso avverso cartella di pagamento, nei confronti della Regione Sicilia e dell'agente della riscossione che si sono costituiti, con cui si richiedeva il pagamento a titolo di Tassa automobilistica, con riferimento all'anno 2016.
È fondato ed assorbente il motivo di ricorso con il quale il ricorrente oppone la Intervenuta prescrizione dei crediti azionati, atteso che gli enti convenuti. non provano che la cartella di pagamento n. 29120210048136909000 impugnata, sia stata preceduta dagli avvisi di accertamento n. 651215103364 e n. 651068669235, a cui incombeva l'onere probatorio, hanno dedotto siano stati notificati rispettivamente il 24.12.2019 e 05/10/2019.
il diritto alla riscossione di tale somma si è prescritto, in quanto ai sensi dell'art. 5 comma 51 del D.L. n. 953/1982 convertito in Legge n. 53/1983, modificato dall'art. 3 del D.L. n.2/1986 convertito in Legge n. 60/1986.
L'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Trattandosi di mancato pagamento tassa automobilistica anno 2016 il termine si è prescritto il 31.12.2019 e l'atto impugnato risulta notificato in data 22.11.2023, a nulla rilevando la sospensione dei termini per l'emergenza COVID di cui al decreto legge “Cura Italia” n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, all'art. 68 che ha disposto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito in scadenza tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020 che per tale non risulta applicabile al caso in specie.
Le spese, che seguono la soccombenza, possono liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato condannando l'agente della riscossione e la Regione Sicilia, in solido, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 400,00, oltre accessori di legge.
Agrigento 13 Gennaio 2026 Il Giudice monocratico Salvatore Crispino Sanfilippo
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 645/2024 depositato il 21/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210048136909000 BOLLO 2016 MOTIVAZIONE
La ricorrente propone ricorso avverso cartella di pagamento, nei confronti della Regione Sicilia e dell'agente della riscossione che si sono costituiti, con cui si richiedeva il pagamento a titolo di Tassa automobilistica, con riferimento all'anno 2016.
È fondato ed assorbente il motivo di ricorso con il quale il ricorrente oppone la Intervenuta prescrizione dei crediti azionati, atteso che gli enti convenuti. non provano che la cartella di pagamento n. 29120210048136909000 impugnata, sia stata preceduta dagli avvisi di accertamento n. 651215103364 e n. 651068669235, a cui incombeva l'onere probatorio, hanno dedotto siano stati notificati rispettivamente il 24.12.2019 e 05/10/2019.
il diritto alla riscossione di tale somma si è prescritto, in quanto ai sensi dell'art. 5 comma 51 del D.L. n. 953/1982 convertito in Legge n. 53/1983, modificato dall'art. 3 del D.L. n.2/1986 convertito in Legge n. 60/1986.
L'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Trattandosi di mancato pagamento tassa automobilistica anno 2016 il termine si è prescritto il 31.12.2019 e l'atto impugnato risulta notificato in data 22.11.2023, a nulla rilevando la sospensione dei termini per l'emergenza COVID di cui al decreto legge “Cura Italia” n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, all'art. 68 che ha disposto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito in scadenza tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020 che per tale non risulta applicabile al caso in specie.
Le spese, che seguono la soccombenza, possono liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato condannando l'agente della riscossione e la Regione Sicilia, in solido, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 400,00, oltre accessori di legge.
Agrigento 13 Gennaio 2026 Il Giudice monocratico Salvatore Crispino Sanfilippo