Sentenza 5 luglio 2012
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La previsione che le notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente si eseguano presso il tutore non si applica nella ipotesi di imputato al quale sia stata inflitta la pena accessoria della interdizione legale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2012, n. 37673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37673 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2012 |
Testo completo
5 37 6 73 /12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05/07/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GAETANINO ZECCA Presidente - SENTENZA - Consigliere - N. 804 Dott. ANTONIO BEVERE N. 15054/2012Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GENNARO MARASCA - Consigliere - Dott. CARLO ZAZA Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) AC CA N. IL 20/06/1965 avverso l'ordinanza n. 389/2011 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 12/01/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv. Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del dottor Gabriele Mazzotta, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
La Corte di Cassazione osserva : FU CE, tutrice di SE NO dichiarato legalmente interdetto con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria n. 671 del 2007, proponeva ricorso per cassazione avverso il provvedimento della predetta corte del 12 gennaio 2012, con il quale era stata rigettata la sua istanza di restituzione in termini per proporre impugnazione avverso il provvedimento di confisca del 9 dicembre 2009 perché detto provvedimento non le era stato notificato così come prescritto dall'art. 166 cod. proc. pen.. La corte nel suo provvedimento di rigetto aveva escluso che alla interdizione legale si applicasse l'art. 166 cod. proc. pen. Con il ricorso per cassazione FA CE deduceva la inosservanza e la erronea applicazione dell'art. 166 cod. proc. pen. perché tale norma prevede la notifica dei provvedimenti al tutore dell'interdetto senza distinzione tra l'interdetto legale ex art. 32 cod. pen. e l'interdetto ex art. 414 cod. civ.. Il motivo di ricorso non è fondato. Secondo la Suprema Corte (Sez. II, 13 luglio-23 settembre 2007, n. 35616, Acampora ed altri, CED 237162) la previsione che le notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente si eseguono (anche) presso il tutore non riguarda 2 l'imputato al quale sia stata applicata la pena accessoria dell'interdizione legale. Il principio enunciato deve essere condiviso perché, come è stato posto in evidenza nella motivazione della richiamata sentenza, certamente la volontà del legislatore era quella di apprestare la tutela prevista dall'art. 166 cod. proc. pen. -notifica degli atti anche al tutore- per i soggetti che non fossero in grado di rendersi conto della natura e del contenuto dell'atto notificato (in tal senso la relazione al progetto preliminare del codice vigente). Ciò significa che viene in rilievo soltanto la interdizione giudiziale ex art. 414 cod. civ. applicata per la infermità di mente del soggetto, e non anche la interdizione legale, che è una pena accessoria e non presuppone affatto una infermità mentale del condannato. D'altra parte l'art. 32 cod. pen. stabilisce esplicitamente che alla interdizione legale si applica per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale;
ciò significa, come ha osservato la richiamata sentenza, che al di fuori di quelle specifiche previsioni limitative -tassative e di stretta interpretazione, attenendo al regime sanzionatorio- non è possibile spingersi, pena, altrimenti, la compromissione dello stesso principio di legalità sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione. In conclusione deve escludersi che l'art. 166 cod. proc. pen. possa trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato al quale sia stata applicata la pena accessoria della interdizione legale. Ciò significa, ritornando al caso in discussione, che la LC non aveva diritto alla notifica del provvedimento di confisca e, quindi, non avrebbe potuto 3 presentare istanza di restituzione nei termini, come correttamente stabilito dalla corte di appello di Reggio Calabria con l'impugnato provvedimento. Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del procedimento. Così deliberato in Roma, in data 5 luglio 2012 IL PRESIDENTE ста- Consigliere estensore DEPOSITATA IN CANCELLERIA | addi 28 SET 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise +4