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Sentenza 9 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 09/12/2021, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/12/2021
N. 01473/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00376/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 376 del 2002, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NA AL, rappresentata e difesa dall'avvocato Pier Vettor Grimani, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466/G;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaella Di Graci, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in Venezia, S. Marco 4091;
Regione Veneto - (Ve), non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 2001/10583 del 14.1.2001 Comune di Venezia, con il quale si respinge la domanda di concessione edilizia in sanatoria relativa all'accorpamento di due unità edilizie, con parziale mutamento di destinazione d'uso;
del parere negativo alla concessione edilizia in sanatoria espresso dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia con voto n. 18 del 16.10.2001, comunicato con nota prot. n. 47369 del 14.11.2001;
e per l’annullamento
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AL NA il 10/9/2021:
quanto al ricorso introduttivo:
1) del provvedimento prot. n. 2001/10583 del 14.11.01, notificato il 23.11.01, con il quale il Dirigente della Direzione Sportello Unico Edilizia Privata del Comune di Venezia ha respinto la domanda di concessione edilizia in sanatoria relativa all'accorpamento di due unità edilizie, con parziale mutamento di destinazione d'uso, e altre opere interne ed esterne di un immobile in Venezia Burano – San Mauro 307;
2) del parere negativo alla concessione edilizia in sanatoria di cui sub 1) espresso dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia con voto n. 18 del 16.10.01 comunicato con nota prot. 47369 del 14.11.01 pervenuta il 24.11.01;
3) di ogni atto annesso, connesso o presupposto;
quanto ai motivi aggiunti:
1) del provvedimento prot. 235568/2021 del 17.5.21 con la quale il Dirigente dell'Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile Settore Sportello Unico Edilizia del Comune di Venezia ha respinto la domanda di definizione di illecito edilizio presentata dalla ricorrente in data 10.12.04 per il cambio di destinazione d'uso da residenza commerciale di un vano di un immobile sito in Venezia Burano San Mauro 307;
2) per quanto occorra, del titolo abilitativo edilizio in sanatoria prot. 2021/178558 del 12.4.21 rilasciato dal medesimo Dirigente, nella parte in cu non comprende le opere oggetto del provvedimento di cui sub 1);
3) di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 novembre 2021 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si controverte sulla legittimità degli atti in epigrafe indicati con i quali il Comune di Venezia ha respinto alcune domande di condono edilizio finalizzate ad ottenere la sanatoria di abusi realizzati dalla ricorrente o dai suoi aventi causa.
Il ricorso principale va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, risultando dagli atti che il Comune ha in corso di causa, re melius perpensa, riconosciuto le ragioni della ricorrente e concesso la sanatoria.
Resta da scrutinare soltanto il diniego (parziale) di condono edilizio, impugnato con motivi aggiunti, avente ad oggetto l’abusivo mutamento di destinazione uso, da residenziale a commerciale (ovvero da abitazione a negozio), di una camera e un bagno, trasformati dalla ricorrente o dai suoi aventi causa in locali commerciali.
Il diniego del 2021 impugnato con i motivi aggiunti è immune dalle censure dedotte in quanto l’abuso di cui trattasi è stato realizzato nel Comune di Venezia, ovvero in una zona soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale e, in base all’art. 3, comma 3, L.R.V. n. 21 del 2004, correttamente applicato dal Comune al caso di specie, nelle aree vincolate i mutamenti di destinazione d’uso sono condonabili, ma solamente nel passaggio da una destinazione non residenziale (artigianale, commerciale, direzionale, etc.) a quella residenziale, e giammai il contrario. La ratio della previsione normativa deve, verosimilmente, rinvenirsi nella volontà del legislatore regionale di tutelare chi abbia commesso l’abusivo cambio di destinazione d’uso per ottenere la disponibilità di una casa di civile abitazione e non, invece, chi abbia inteso perseguire intenti in senso lato speculativi, destinando un fabbricato abitativo ad un’attività economica.
Ne deriva che, anche qualificando come opere interne gli abusi in esame, la sanatoria è preclusa dalla legge regionale veneta n. 21 del 2004, che - in base a valutazioni di opportunità e di politica legislativa in questa sede non sindacabili - nelle zone vincolate ha ammesso a condono solo gli abusivi mutamenti di destinazione d’uso volti ad ottenere una destinazione residenziale
Alla luce delle suesposte osservazioni, considerato che le norme di condono hanno carattere eccezionale e sono pertanto insuscettibili di interpretazione estensiva o di applicazione analogica, ritenuta insussistente la prospettata violazione dell’art. 10 bis della l. n.241/1990 (le ragioni del diniego erano già state preannunciate nel preavviso di rigetto; la PA ha valutato le osservazioni dell’interessata e motivato le ragioni del loro mancato accoglimento richiamando la L.R.V. n. 21 del 2004), il Tribunale dichiara improcedibile il ricorso principale e respinge i motivi aggiunti.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, dichiara improcedibile il ricorso principale e respinge i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
Luca Emanuele Ricci, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO