Art. 2.
All'onere annuo di lire 900 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per gli anni finanziari 1975 e 1976, mediante riduzione rispettivamente degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere annuo di lire 900 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per gli anni finanziari 1975 e 1976, mediante riduzione rispettivamente degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.