Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2004, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. FIORE Francesco PA - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI FA NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TUSCOLANA 1003, presso lo studio dell'avvocato LUIGI EZIO MUGLIA, difeso dall'avvocato BERARDINO CIUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EB FL in proprio e quale erede di DI PA NI, DI PA NA in proprio e quale erede di DI PA NI, DI PA NA quale erede di DI PA NI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BIOLCHINI 21, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MANIERI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 266/00 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 08/08/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17.4.1981 Di PA ME, premesso di essere proprietario di una porzione di fabbricato in località "Pellescritta" di Montereale, esponeva che, nell'estate dell'anno precedente, Di FA ME, nell'eseguire la ristrutturazione del proprio immobile, aveva commesso una serie di abusi che arrecavano pregiudizio ad esso esponente. Conveniva, pertanto, il Di FA innanzi al tribunale di L'Aquila per sentirlo condannare alla eliminazione di quanto in premessa lamentato.
Il Di FA si opponeva alla domanda che il Tribunale, con sentenza non definitiva, accoglieva parzialmente ritenendo essere stata aggravata la servitù di veduta già esercitata dal Di FA sul fabbricato dell'attore; dichiarava, altresì, illegittima la demolizione da parte del convenuto di parte del tetto comune e la conseguente incorporazione della quota di immobile alla sua proprietà; condannava il Di FA alla rimozione delle opere di modifica apportate alla veduta ed al tetto comune ed alla riduzione in pristino;
provvedeva, con separata ordinanza, per la ulteriore istruzione della causa, riservando le spese al definitivo. Avverso questa sentenza proponevano appello principale il Di FA ME ed appello incidentale TI RA, Di PA RA e Di PA NA, eredi di Di PA ME ed entrambi i gravami erano rigettati dalla Corte di Appello di L'Aquila con sentenza del 6 giugno - 8 agosto 2000 con la quale, la Corte abruzzese, in ordine all'appello principale (e per quanto ancora interessa in questa sede) osservava che il Tribunale avendo disposto la riduzione in pristino della veduta, non era incorso nel vizio di ultrapetizione poiché aveva inquadrato l'azione piuttosto che nell'ambito della negatoria servitutis in quella dell'aggravamento di una servitù preesistente, considerando che, nella situazione dei luoghi precedente alle modifiche apportate dal Di PA al suo immobile, esisteva, in questo, una apertura che fungeva da accesso al tetto ed era servita da un piano di calpestio che, sebbene non protetto, permetteva (senza gravi rischi di caduta) l'inspicere ed il prospicere nel fondo (inferiore) dell'attore: tale apertura era stata trasformata in un vero e proprio balcone - terrazzino provvisto di inferriata.
Avverso detta sentenza, notificata il 13.10.2000, Di FA ME ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo, cui TI RA, Di PA BE e Di PA NA resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'unico mezzo il ricorrente deduce violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che, nonostante l'attore, agendo in negatoria servitutis, avesse chiesto l'eliminazione della servitù di veduta consistente nell'allargamento del "calpestio solare" e nella costruzione del balcone a distanza illegale, la Corte di Appello, confermando la decisione del Tribunale, aveva concesso una tutela, non richiesta neppure in via subordinata, andando oltre il potere di qualificazione della domanda spiegata dall'attore e sostituendo all'azione negatoria, avente carattere reale e diretta ad escludere radicalmente la servitù, la fattispecie di cui all'art. 1067 c.c., avente carattere personale e diretta ad ottenere il rispetto dei limiti di esercizio del diritto, pur se la finalità pratica perseguita dalle due azioni era comune quanto al ripristino dello stato dei luoghi.
Il ricorso non è fondato.
Il ricorrente sostiene che, essendo stata proposta una domanda di negatoria servitutis, questa non poteva essere sostituita di ufficio da una domanda volta alla eliminazione delle opere di aggravio di una servitù preesistente, per cui la prima doveva essere senz'altro respinta.
Si tratta di un evidente paralogismo che poggia sulla premessa del tutto errata in cui, sostanzialmente, si contesta al giudice di merito il potere di procedere alla interpretazione della domanda ed alla qualificazione dell'azione nel mentre, al contrario, si tratta di due operazioni che pacificamente rientrano nei compiti precipui ed esclusivi di detto giudice il cui opinamento non può essere oggetto di censura in sede di legittimità ove sia sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici ed errori di diritto. Nel caso di specie la Corte di Appello, condividendo il giudizio del Tribunale, non ha tralasciato di valutare alcuno degli elementi di fatto rilevanti per la formazione del convincimento, per poi ricondurli alla fattispecie legale prescelta, ed è pervenuto alla decisione in ordine alla qualificazione giuridica della domanda con un processo argomentativo che è immune da vizi logico - giuridici e rende chiara la ratio giustificativa della decisione. D'altra parte il ricorrente non solo si astiene dall'evidenziare contraddizioni o antinomie della sentenza impugnata ma omette di specificare il contenuto testuale della domanda originaria e non deduce neppure che, nella interpretazione di essa, vi sia stata violazione dei canoni ermeneutici, sicché la censura proposta si risolve in una mera opposizione sfornita di ogni supporto dimostrativo.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese, liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in complessivi euro 1.100 (millecento) di cui euro 1000 (mille) per onorario, oltre IVA ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004