Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/06/2002, n. 8257
CASS
Sentenza 7 giugno 2002

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In tema di procedure concorsuali, qualora, dopo la dichiarazione di fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, si accerti l'esistenza di altro socio illimitatamente responsabile (ovvero, dopo la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale, risulti l'esistenza di una società di fatto tra lo stesso imprenditore ed altro od altri soci), la successiva dichiarazione di fallimento "in estensione" del socio occulto ha effetto soltanto "ex nunc", in virtù del carattere autonomo che (pur in seno al "simultaneus processus") va ad essa riconosciuta (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha per l'effetto ritenuto che, ai fini della revocabilità di un'ipoteca costituita dal socio occulto, il termine "dell'anno anteriore al fallimento", ai sensi dell'art. 67 primo comma n. 4 della legge fallimentare, andasse legittimamente computato con riferimento alla data del fallimento del socio occulto e non anche a quella della prima procedura concorsuale instaurata a carico degli altri soci).

Commentario1

  • 1Estensione del fallimento a "soci occulti" e a "societa' occulte"
    https://www.studiocataldi.it/

    Estensione del fallimento a "soci occulti" e a "società occulte" L'istituto dell'estensione della procedura concorsuale a soci occulti e società occulte resta attuale come principio di emersione della reale struttura imprenditoriale. Per le procedure avviate dopo il 15 luglio 2022, il riferimento normativo è la liquidazione giudiziale disciplinata dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, non più il fallimento della legge fallimentare. Un cenno particolare meritano i commi quarto e, soprattutto, quinto dell'art. 147 L.F. Il primo di essi estende il fallimento anche ai soci illimitatamente responsabili, la cui esistenza dovesse essere scoperta dopo la dichiarazione di fallimento …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/06/2002, n. 8257
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8257
Data del deposito : 7 giugno 2002

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