Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2002, n. 11519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11519 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
4 O 7 ) L 3 . L E O N C B , 1 A E P 9 E I 9 EPUBBLICA ITALIANA 1 N D - O 1 I E 1 Z - CORTE S PREMA1P 115 19 2002 C A 1 I R 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D T . S I L U I G 9 E G 3 NE R I E E Oggetto A 6 N D . Giuelin oh ba 4 E T ہے SEZIONE TERZA CIVILE T S T I T N ( E R S A E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo CARBONE R.G.N. 3374/00 Cron. 29127 Consigliere - Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rep. - Consigliere- Dott. Roberto PREDEN Ud. 09/05/02 - Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EDITRICE SRL, in persona del suo amministratore JOB NT GA, elettivamente domiciliata unico 60, presso lo studio in ROMA VIA FABIO MASSIMO SEBASTIANO MASTROBUONO, che la difende, dell'avvocato giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TE LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL MASCHERINO 72, presso lo studio dell'avvocato ENNIO SEVERA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 19577/99 del Giudice di pace di 1115 -1- NAPOLI, Sezione II Civile, emessa il 17/09/99 e depositata il 24/09/99 (R.G. 15938/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha chiesto si dichiari il ricorso manifestamente infondato. -2- Svolgimento del Processo sentenza depositata il Il giudice di pace di Napoli, con 24.9.1999, accogliendo la domanda proposta da Daniela srl, dichiarava la DO contro la Job editrice del contratto di abbonamento annuale alla risoluzione rivista “Le leggi illustrate", stipulato dall'attrice con la convenuta, condannando quest'ultima al pagamento della somma di £ centomila in favore dell'attrice, oltre alle spese processuali. Riteneva il giudice che l'attrice aveva provato la stipulazione del contratto e l'adempimento della sua obbligazione 1 pagamento della somma dovuta), mentre la convenuta non aveva provato di aver adempiuto alla sua prestazione (invio delle riviste). Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la convenuta. Resiste con controricorso la DO. Motivi della decisione.
1. Con un unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 C.C. in relazione agli artt. 1453 e 1455 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.. Secondo la ricorrente l'onere della prova dell'inadempimento della convenuta gravava sull'attrice, anche ai fini della 3 gravità dell'inadempimento, trattandosi di azione ci risoluzione del contratto.
2. Ritiene questa Corte che il ricorso sia manifestamente infondato. Va premesso che contro le sentenze del giudice di pace in cause di valore non superiore a due milioni di lire, e perciò da decidere secondo equità (abbia il giudice applicato un proprio criterio equitativo o si sia comunque rifatto a norme di legge) il ricorso per cassazione è ammesso solo per il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme costituzionali e comunitarie (in quanto di rango superiore alla legge ordinaria) e per carenza assoluta о mera apparenza della motivazione o di radicale ed insanabile contraddittorietà, non essendo ammissibile il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c. (S.U. 15 ottobre 1999, n. 716). Nella fattispecie, quindi, è inammissibile il ricorso, quanto alla violazione del principio della gravità dell'inadempimento, ai fini della risoluzione, di cui all'art. 1455 C.C., avendo detta norma carattere sostanziale, e quindi ciò indipendentemente dalla prova in merito all'esistenza di detto requisito della gravità.
3. Quanto all'assunta violazione dell'art. 2697 C.C., in relazione all'art. 1453 C.C., nella fattispecie essa 4 manifestamente infondata, anche a voler ritenere con autorevole dottrina che detta norma, come quelle relative alle prove, per quanto allocate nel libro sesto, titolo secondo del codice civile, abbia carattere processuale. Infatti il principio dell'onere della prova costituisce regola residuale di giudizio, in virtù della quale, qualora le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei all'accertamento del diritto in contestazione, si determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi (Cass. 3.4.1992, n. 4118).
4. Sennonchè, contrariamente а quanto sostenuto dalla ricorrente, ritiene questa Corte che il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 C.C., in materia di responsabilità contrattuale è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, sia che domandi la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, e che in entrambi i casi il creditore deve provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento del debitore, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento effettuato (Cass. S.U. n. 13533/2001; n. 3232/98; n.973/96; n. 10446/94; n. 13445/92). 5 Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 375, c. 2, c.p.c., Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, sostenute liquidate in dalla resistente e Euro.. 10,00 ,oltre Euro quattrocentocinquanta//00 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma, lì 9 maggio 2002. Il cons. est. Il Presidente AntonioSegreto H. DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero Depositata in Cancelleria oggi, 0.2.AGO. 2002 ILDIRETTORE DI CAMPELLERIA to Kera 4 ) 7 O E 3 L . L C N O , A B 1 P E 9 I 9 E D 1 N - 1 E O 1 I - C Z I 1 A 2 D R . T U L I S I 9 G G 3 E E R E N 6 A . 4 D T . S E I T T ( T N R E S A E 6