CASS
Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/07/2024, n. 25641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25641 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO NU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/02/2024 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore Avv. FRANCESCO ANTILLE del foro di CATANIA per NU CO, anche in sostituzione per delega orale dell'avvocato SALVATORE PACE del foro di CATANIA, che si riporta ai motivi e ai motivi aggiunti con memoria inviata il 9 maggio 2024 per PEC chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Catania, quale giudice del riesame, ha confermato la custodia cautelare applicata con ordinanza del 20 dicembre 2023 dal G.i.p. del Tribunale di Catania nei confronti dell'indagato per quattro episodi di usura aggravata (capi 5, 7, 8 e 9) ed un episodio di estorsione aggravata (capo 10). 2. Con il ricorso per cassazione, il difensore di IO IS, pur formulando in intestazione due motivi, l'uno incentrato sulla violazione dell'art.297 comma 3 c.p.p. e l'altro sull'insussistenza di esigenze cautelari tali da giustificare la custodia cautelare in carcere, tratta esclusivamente del primo, senza dire alcunché sul secondo. In relazione all'unico motivo, quindi, la difesa evidenzia come ricorra nel caso concreto una contestazione a catena ex art.297 comma 3 c.p.p., giacché i fatti ora sub iudice, sintetizzati nei rispettivi capi di imputazione, erano già interamente desumibili dalla attività di indagine compiuta in occasione della emissione di un precedente titolo cautelare a carico dell'imputato, eseguita il 4 settembre 2020. Ricorre pertanto sia la connessione tra le diverse contestazioni Penale Sent. Sez. 2 Num. 25641 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 31/05/2024 che la desumibilità degli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza già al tempo del primigenio provvedimento cautelare o, al più, dalla ammissione del IS al rito abbreviato, in data 28 giungo 2021. Il primo titolo custodiate, emesso il 7 settembre 2020 a seguito dell'arresto dell'imputato avvenuto tre giorni prima, riguarda fatti commessi tra il 2017 al 4 settembre 2020, data dell'arresto; anche i fatti oggetto del provvedimento odiernamente contestato hanno il medesimo oggetto ed arco temporale di accadimento. Né sulla conoscibilità dei secondi v'è modo di dubitare, data la natura meramente riepilogativa della comunicazione di notizia di reato da cui è originata la seconda misura, che non contiene alcun elemento di novità, essendo terminate le indagini all'epoca dell'emissione della prima misura. L'identità del Pubblico Ministero titolare delle due indagini esclude poi in radice ogni questione in ordine alla conoscibilità dell'attività di indagine. 3. La memoria del 9 maggio 2024, inviata per PEC dai difensori dell'indagato, pur indicando la formulazione di motivi nuovi, si limita a sviluppare ed approfondire ulteriormente l'unico motivo già sopra riportato. Con memoria inviata per PEC il sostituto procuratore generale aveva a sua volta formulato le proprie conclusioni, ribadite in udienza, nel senso del rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo su cui è fondato. Occorre premettere che il tema affrontato con l'impugnazione (quello delle contestazioni a catena e della corretta applicazione dell'art.297 comma 3 c.p.p.) è stato nel tempo interessato da una ampia elaborazione giurisprudenziale, tanto a livello di legittimità che di costituzionalità, sicché l'interprete si trova dinnanzi un terreno concettuale oramai consolidato. Gli esiti di tali sviluppi possono essere appresi in precedenti quali Sez. 2, n. 13021 del 10/03/2015 Imp.Belgio Rv. 262933 - 01 ovvero, tra le più recenti, ancorché non massimata, la Sez.6, n.27319 del 6/06/2023, Imp. La Rosa, cui fare agevolmente riferimento per un quadro complessivo della questione. Non appare tuttavia necessario ribadire in questa sede i punti cardine della ricostruzione dell'istituto, in primo luogo perché essi appaiono largamente conosciuti e condivisi dalla difesa, che su di essi formula la propria tesi difensiva, proponendone l'applicazione al caso concreto, ed in secondo luogo per la necessità di affrontare una questione preliminare. Appare infatti necessario soffermarsi su un aspetto pregiudiziale che, non considerato dalla difesa dell'indagato, determina la inammissibilità del ricorso. Esso attiene al fatto che, in conformità ai principi generali, non spetti al giudice del riesame, in linea di principio, procedere alla verifica delle condizioni di efficacia della misura cautelare. Non può sfuggire infatti che il tema della contestazione a catena non pertiene alla validità della misura, non intaccata dal meccanismo della retrodatazione, ma agisce sul diverso piano dell'efficacia della misura coercitiva disposta, modificandone la decorrenza e i criteri di computo della durata massima. Infatti, il riesame - quale impugnazione de libertate a carattere 2 pienamente devolutivo - è finalizzato alla verifica dei soli requisiti di validità, formali e sostanziali, del provvedimento cautelare impugnato. Per contro, la retrodatazione, al pari di altri eventi produttivi dell'inefficacia della misura cautelare, dovrebbe essere fatta valere dall'interessato nella sede propria, proponendo istanza di revoca della misura al giudice che procede, ai sensi dell'art. 306 cod. proc. pen., salvo poi impugnare con l'appello l'eventuale decisione negativa di quest'ultimo (art. 310 cod. proc. pen.). Per lungo tempo, la giurisprudenza di legittimità è stata unanime nel ritenere che la verifica delle condizioni per la retrodatazione esulasse dalla cognizione del giudice investito del procedimento incidentale di riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive (art. 309 cod. proc. pen.). Al riguardo, l'orientamento era stato stabilito dalle Sezioni Unite (sentenze n. 26/1995 e n. 7/1996) che avevano affermato che «le cause che determinano la perdita di efficacia dell'ordinanza impositiva della misura cautelare si risolvono in vizi processuali che non intaccano l'intrinseca legittimità dell'ordinanza, ma agiscono sul diverso piano dell'efficacia della misura, per cui vanno fatte valere nell'ambito di un procedimento appositamente promosso con l'istanza di revoca ex art. 306 cod. proc. peri.» e non direttamente con la richiesta di riesame o addirittura con il ricorso per cassazione. Tuttavia, partire dal 2010 è emerso un indirizzo giurisprudenziale possibilista, infine consacrato dalla sentenza n.45246, anch'essa delle Sezioni Unite, pronunciata il 19 luglio 2012, P.M./Polcino, Rv.253549, ove si è affermato, per ragioni di economia processuale e nel segno dell'ampliamento della sfera di tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, che "nel caso di contestazione a catena, la questione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche in sede di riesame laddove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) se per effetto della retrodatazione il termine sia interamente scaduto al momento della emissione del secondo provvedimento cautelare;
b) se tutti gli elementi per la retrodatazione risultino dall'ordinanza cautelare". La predetta soluzione tiene conto delle caratteristiche della procedura nel corso della quale l'istanza di retrodatazione viene formulata. Da un lato, si sottolinea che è dovere di ogni giudice investito del problema cautelare quello di tutelare nella sua massima estensione la libertà personale, protetta come bene primario dalla Costituzione (art. 13) e dalle norme delle convenzioni internazionali che sanciscono il diritto di ogni persona sottoposta ad arresto o detenzione a ricorrere al giudice per ottenere, "entro brevi termini" (art. 5, comma 4, Convenzione europea dei diritti dell'uomo) o "senza indugio" (art. 9, comma 4, Patto internazionale sui diritti civili e politici), una decisione sulla legalità della misura e sulla liberazione. Dall'altro, non si può trascurare che l'intervento dell'organo del riesame deve essere coordinato con le particolari caratteristiche della relativa procedura incidentale, che non prevede l'esercizio di poteri istruttori, incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale de libertate e che si basa esclusivamente sugli elementi emergenti dagli atti trasmessi dal pubblico ministero e su quelli eventualmente addotti dalle parti nel corso dell'udienza (Sez. 3, n. 43695 del 3 10/11/2011, Bacio Terracina Coscia, Rv. 251329; Sez. 3, n. 21633 del 27/04/2011, Valentini, Rv. 250016; Sez. 2, n. 6816 del 14/11/2007, dep. 2008, Caratozzolo, Rv. 239432; Sez. 4, n. 41151 del 23/03/2004, Gogoli, Rv. 231000); pertanto, qualsiasi richiesta che comporti l'esercizio di poteri istruttori può soltanto costituire l'oggetto di questioni da proporre al giudice competente su eventuali istanze di revoca della misura cautelare, dato che i presupposti di applicazione della retrodatazione ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. costituiscono una quaestio facti la cui soluzione è rimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito (Sez. 5, n. 44606 del 18/10/2005, Traina, Rv. 232797; Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007, Barresi, Rv. 236829; Sez. 4, n. 9990 del 18/01/2010, Napolitano, Rv. 246798), e in quanto tale richiede l'esame e la valutazione degli atti ed una ricostruzione dei fatti, attività precluse al giudice di legittimità, il quale deve solo verificare che il convincimento espresso in sede di merito sia correttamente e logicamente motivato. La soluzione armonicamente fornita dalle Sezioni Unite della tensione tra le due esigenze, ha trovato il punto di equilibrio nell'enunciato della massima della sentenza n.45246 del 19 luglio 2012, sopra riportata. 2. Ciò premesso, diviene evidente la ragione per cui il ricorso non può trovare accoglimento in questa sede. Infatti, né in sede di ricorso per cassazione né nell'istanza di riesame (o in memorie in tale fase allegate) si è mai fatto questione da parte dell'istante, della intervenuta scadenza della misura cautelare cui il secondo provvedimento, in questa sede impugnato, sarebbe concatenato. L'istante, nel formulare la richiesta di applicazione dell'art.297 comma 3 c.p.p. in questa sede ha l'onere specifico di indicare le precise scansioni temporali della vicenda cautelare, fornendo adeguata giustificazione di quanto allegato al giudice di legittimità, che non può autonomamente procedere, in questo come in altri ambiti, ad indagini di fatto. Ancor prima della dimostrazione della desumibilità dagli atti, è pertanto necessario fornire giustificazione del primo presupposto indicato dalla giurisprudenza nella menzionata sentenza (Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012 P.m./Polocino Rv. 253549 - 01). Il ricorrente non ha neppure menzionato tale presupposto, avendo prospettato il diritto alla scarcerazione sulla base dell'assunto che si fosse in presenza di ordinanze concatenate e assumendo, per ciò solo, che fosse maturato l'effetto liberatorio stante l'inefficacia del secondo titolo custodiale. Un errore prospettico, pertanto, trattandosi di vizio che non riguarda la legittimità dell'ordinanza, ma l'efficacia della misura cautelare e considerato che nulla impedisce la pluralità di ordinanze e la pluralità di vincoli custodiali, soggetti tuttavia ad un unico termine di scadenza, di cui non si è data prova. In difetto di corretta deduzione in questa sede, la questione del diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini, da calcolarsi al momento dell'esecuzione del primo titolo custodiale, potrà sempre essere proposta al giudice per le indagini preliminari con istanza ex art. 306 cod. proc. pen. e, successivamente, in caso di rigetto, al tribunale in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., come si è detto sopra. 4 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così d' ciso in Roma, 31 maggio 2024 Il Con igliere relatore La Presidente Fran sco Flo it GI GA <
sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore Avv. FRANCESCO ANTILLE del foro di CATANIA per NU CO, anche in sostituzione per delega orale dell'avvocato SALVATORE PACE del foro di CATANIA, che si riporta ai motivi e ai motivi aggiunti con memoria inviata il 9 maggio 2024 per PEC chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Catania, quale giudice del riesame, ha confermato la custodia cautelare applicata con ordinanza del 20 dicembre 2023 dal G.i.p. del Tribunale di Catania nei confronti dell'indagato per quattro episodi di usura aggravata (capi 5, 7, 8 e 9) ed un episodio di estorsione aggravata (capo 10). 2. Con il ricorso per cassazione, il difensore di IO IS, pur formulando in intestazione due motivi, l'uno incentrato sulla violazione dell'art.297 comma 3 c.p.p. e l'altro sull'insussistenza di esigenze cautelari tali da giustificare la custodia cautelare in carcere, tratta esclusivamente del primo, senza dire alcunché sul secondo. In relazione all'unico motivo, quindi, la difesa evidenzia come ricorra nel caso concreto una contestazione a catena ex art.297 comma 3 c.p.p., giacché i fatti ora sub iudice, sintetizzati nei rispettivi capi di imputazione, erano già interamente desumibili dalla attività di indagine compiuta in occasione della emissione di un precedente titolo cautelare a carico dell'imputato, eseguita il 4 settembre 2020. Ricorre pertanto sia la connessione tra le diverse contestazioni Penale Sent. Sez. 2 Num. 25641 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 31/05/2024 che la desumibilità degli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza già al tempo del primigenio provvedimento cautelare o, al più, dalla ammissione del IS al rito abbreviato, in data 28 giungo 2021. Il primo titolo custodiate, emesso il 7 settembre 2020 a seguito dell'arresto dell'imputato avvenuto tre giorni prima, riguarda fatti commessi tra il 2017 al 4 settembre 2020, data dell'arresto; anche i fatti oggetto del provvedimento odiernamente contestato hanno il medesimo oggetto ed arco temporale di accadimento. Né sulla conoscibilità dei secondi v'è modo di dubitare, data la natura meramente riepilogativa della comunicazione di notizia di reato da cui è originata la seconda misura, che non contiene alcun elemento di novità, essendo terminate le indagini all'epoca dell'emissione della prima misura. L'identità del Pubblico Ministero titolare delle due indagini esclude poi in radice ogni questione in ordine alla conoscibilità dell'attività di indagine. 3. La memoria del 9 maggio 2024, inviata per PEC dai difensori dell'indagato, pur indicando la formulazione di motivi nuovi, si limita a sviluppare ed approfondire ulteriormente l'unico motivo già sopra riportato. Con memoria inviata per PEC il sostituto procuratore generale aveva a sua volta formulato le proprie conclusioni, ribadite in udienza, nel senso del rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo su cui è fondato. Occorre premettere che il tema affrontato con l'impugnazione (quello delle contestazioni a catena e della corretta applicazione dell'art.297 comma 3 c.p.p.) è stato nel tempo interessato da una ampia elaborazione giurisprudenziale, tanto a livello di legittimità che di costituzionalità, sicché l'interprete si trova dinnanzi un terreno concettuale oramai consolidato. Gli esiti di tali sviluppi possono essere appresi in precedenti quali Sez. 2, n. 13021 del 10/03/2015 Imp.Belgio Rv. 262933 - 01 ovvero, tra le più recenti, ancorché non massimata, la Sez.6, n.27319 del 6/06/2023, Imp. La Rosa, cui fare agevolmente riferimento per un quadro complessivo della questione. Non appare tuttavia necessario ribadire in questa sede i punti cardine della ricostruzione dell'istituto, in primo luogo perché essi appaiono largamente conosciuti e condivisi dalla difesa, che su di essi formula la propria tesi difensiva, proponendone l'applicazione al caso concreto, ed in secondo luogo per la necessità di affrontare una questione preliminare. Appare infatti necessario soffermarsi su un aspetto pregiudiziale che, non considerato dalla difesa dell'indagato, determina la inammissibilità del ricorso. Esso attiene al fatto che, in conformità ai principi generali, non spetti al giudice del riesame, in linea di principio, procedere alla verifica delle condizioni di efficacia della misura cautelare. Non può sfuggire infatti che il tema della contestazione a catena non pertiene alla validità della misura, non intaccata dal meccanismo della retrodatazione, ma agisce sul diverso piano dell'efficacia della misura coercitiva disposta, modificandone la decorrenza e i criteri di computo della durata massima. Infatti, il riesame - quale impugnazione de libertate a carattere 2 pienamente devolutivo - è finalizzato alla verifica dei soli requisiti di validità, formali e sostanziali, del provvedimento cautelare impugnato. Per contro, la retrodatazione, al pari di altri eventi produttivi dell'inefficacia della misura cautelare, dovrebbe essere fatta valere dall'interessato nella sede propria, proponendo istanza di revoca della misura al giudice che procede, ai sensi dell'art. 306 cod. proc. pen., salvo poi impugnare con l'appello l'eventuale decisione negativa di quest'ultimo (art. 310 cod. proc. pen.). Per lungo tempo, la giurisprudenza di legittimità è stata unanime nel ritenere che la verifica delle condizioni per la retrodatazione esulasse dalla cognizione del giudice investito del procedimento incidentale di riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive (art. 309 cod. proc. pen.). Al riguardo, l'orientamento era stato stabilito dalle Sezioni Unite (sentenze n. 26/1995 e n. 7/1996) che avevano affermato che «le cause che determinano la perdita di efficacia dell'ordinanza impositiva della misura cautelare si risolvono in vizi processuali che non intaccano l'intrinseca legittimità dell'ordinanza, ma agiscono sul diverso piano dell'efficacia della misura, per cui vanno fatte valere nell'ambito di un procedimento appositamente promosso con l'istanza di revoca ex art. 306 cod. proc. peri.» e non direttamente con la richiesta di riesame o addirittura con il ricorso per cassazione. Tuttavia, partire dal 2010 è emerso un indirizzo giurisprudenziale possibilista, infine consacrato dalla sentenza n.45246, anch'essa delle Sezioni Unite, pronunciata il 19 luglio 2012, P.M./Polcino, Rv.253549, ove si è affermato, per ragioni di economia processuale e nel segno dell'ampliamento della sfera di tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, che "nel caso di contestazione a catena, la questione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche in sede di riesame laddove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) se per effetto della retrodatazione il termine sia interamente scaduto al momento della emissione del secondo provvedimento cautelare;
b) se tutti gli elementi per la retrodatazione risultino dall'ordinanza cautelare". La predetta soluzione tiene conto delle caratteristiche della procedura nel corso della quale l'istanza di retrodatazione viene formulata. Da un lato, si sottolinea che è dovere di ogni giudice investito del problema cautelare quello di tutelare nella sua massima estensione la libertà personale, protetta come bene primario dalla Costituzione (art. 13) e dalle norme delle convenzioni internazionali che sanciscono il diritto di ogni persona sottoposta ad arresto o detenzione a ricorrere al giudice per ottenere, "entro brevi termini" (art. 5, comma 4, Convenzione europea dei diritti dell'uomo) o "senza indugio" (art. 9, comma 4, Patto internazionale sui diritti civili e politici), una decisione sulla legalità della misura e sulla liberazione. Dall'altro, non si può trascurare che l'intervento dell'organo del riesame deve essere coordinato con le particolari caratteristiche della relativa procedura incidentale, che non prevede l'esercizio di poteri istruttori, incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale de libertate e che si basa esclusivamente sugli elementi emergenti dagli atti trasmessi dal pubblico ministero e su quelli eventualmente addotti dalle parti nel corso dell'udienza (Sez. 3, n. 43695 del 3 10/11/2011, Bacio Terracina Coscia, Rv. 251329; Sez. 3, n. 21633 del 27/04/2011, Valentini, Rv. 250016; Sez. 2, n. 6816 del 14/11/2007, dep. 2008, Caratozzolo, Rv. 239432; Sez. 4, n. 41151 del 23/03/2004, Gogoli, Rv. 231000); pertanto, qualsiasi richiesta che comporti l'esercizio di poteri istruttori può soltanto costituire l'oggetto di questioni da proporre al giudice competente su eventuali istanze di revoca della misura cautelare, dato che i presupposti di applicazione della retrodatazione ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. costituiscono una quaestio facti la cui soluzione è rimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito (Sez. 5, n. 44606 del 18/10/2005, Traina, Rv. 232797; Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007, Barresi, Rv. 236829; Sez. 4, n. 9990 del 18/01/2010, Napolitano, Rv. 246798), e in quanto tale richiede l'esame e la valutazione degli atti ed una ricostruzione dei fatti, attività precluse al giudice di legittimità, il quale deve solo verificare che il convincimento espresso in sede di merito sia correttamente e logicamente motivato. La soluzione armonicamente fornita dalle Sezioni Unite della tensione tra le due esigenze, ha trovato il punto di equilibrio nell'enunciato della massima della sentenza n.45246 del 19 luglio 2012, sopra riportata. 2. Ciò premesso, diviene evidente la ragione per cui il ricorso non può trovare accoglimento in questa sede. Infatti, né in sede di ricorso per cassazione né nell'istanza di riesame (o in memorie in tale fase allegate) si è mai fatto questione da parte dell'istante, della intervenuta scadenza della misura cautelare cui il secondo provvedimento, in questa sede impugnato, sarebbe concatenato. L'istante, nel formulare la richiesta di applicazione dell'art.297 comma 3 c.p.p. in questa sede ha l'onere specifico di indicare le precise scansioni temporali della vicenda cautelare, fornendo adeguata giustificazione di quanto allegato al giudice di legittimità, che non può autonomamente procedere, in questo come in altri ambiti, ad indagini di fatto. Ancor prima della dimostrazione della desumibilità dagli atti, è pertanto necessario fornire giustificazione del primo presupposto indicato dalla giurisprudenza nella menzionata sentenza (Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012 P.m./Polocino Rv. 253549 - 01). Il ricorrente non ha neppure menzionato tale presupposto, avendo prospettato il diritto alla scarcerazione sulla base dell'assunto che si fosse in presenza di ordinanze concatenate e assumendo, per ciò solo, che fosse maturato l'effetto liberatorio stante l'inefficacia del secondo titolo custodiale. Un errore prospettico, pertanto, trattandosi di vizio che non riguarda la legittimità dell'ordinanza, ma l'efficacia della misura cautelare e considerato che nulla impedisce la pluralità di ordinanze e la pluralità di vincoli custodiali, soggetti tuttavia ad un unico termine di scadenza, di cui non si è data prova. In difetto di corretta deduzione in questa sede, la questione del diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini, da calcolarsi al momento dell'esecuzione del primo titolo custodiale, potrà sempre essere proposta al giudice per le indagini preliminari con istanza ex art. 306 cod. proc. pen. e, successivamente, in caso di rigetto, al tribunale in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., come si è detto sopra. 4 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così d' ciso in Roma, 31 maggio 2024 Il Con igliere relatore La Presidente Fran sco Flo it GI GA <