CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 319/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALMA ROMEO NE, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
RC SA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3797/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ribera - Corso Umberto I 92016 Ribera AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Via Delle Azalee 92019 Sciacca AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Agrigento - Piazza Gallo 92022 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRPEF-ALIQUOTE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRPEF-ALIQUOTE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRPEF-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRPEF-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRPEF-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRPEF-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IVA-ALIQUOTE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IVA-ALIQUOTE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IVA-ALIQUOTE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IVA-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IVA-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IVA-TERRITORIALITA' 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IVA-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 I.C.I. 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 I.C.I. 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRAP 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRAP 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRAP 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRAP 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRAP 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 TARSU/TIA 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1606/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3797/2024 depositato il 04/12/2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.29120249011743419000, notificata in data 09/10/2024 dall'Agenzia delle Entrate -Riscossione
.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per prescrizione della pretesa impositiva.
Si sono costituiti in giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, l'Agenzia delle Entrate di Agrigento ed il
Comune di Ribera, depositando controdeduzioni con cui ribadivano la legittimità del proprio operato.
La Corte, all'udienza dell'1/12/2025, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
Con unico motivo di censura parte ricorrente oppone l'eccezione di prescrizione sopravvenuta alla notifica delle cartelle di pagamento.
Sul punto si osserva che non risulta decorso il termine di prescrizione decennale per i tributi erariali, ovvero quinquennale per i diritti camerali e tributi locali, di cui alle suddette cartelle di pagamento, rispetto all'intimazione impugnata notificata in data 09/10/2024, essendo stata preceduta da due altre precedenti intimazioni di pagamento n.29120239004597291000; n.29120249006990008000, notificate rispettivamente in data 09/10/2023 e 09/09/2024, aventi valore interruttivo della eccepita prescrizione.
D'altra parte, le suddette precedenti intimazioni di pagamento non risultano siano state opposte e quindi deve ritenersi cristallizzata l'obbligazione ivi contenuta, stante che secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.6436/2025), l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr
n.602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente (articolo 19, comma 1, lettera e) Dlgs n. 546/1992). Di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Ne consegue che alla data di notifica dell'intimazione impugnata non è decorso l'eccepito termine di prescrizione dalla notifica dei citati atti interruttivi.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida: - in € 10.000,00
(diecimilaeuro) in favore del difensore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, dichiaratosi antistatario, oltre eventuali oneri accessori come per legge;
- in € 5.000,00 (cinquemilaeuro) ciascuno favore del Comune di
Ribera e dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento, oltre eventuali oneri accessori come per legge.
Agrigento 01.12.2025 Il Giudice estensore Il Presidente
PP RE EO NE PA
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALMA ROMEO NE, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
RC SA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3797/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ribera - Corso Umberto I 92016 Ribera AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Via Delle Azalee 92019 Sciacca AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Agrigento - Piazza Gallo 92022 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRPEF-ALIQUOTE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRPEF-ALIQUOTE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRPEF-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRPEF-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRPEF-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRPEF-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IVA-ALIQUOTE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IVA-ALIQUOTE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IVA-ALIQUOTE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IVA-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IVA-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IVA-TERRITORIALITA' 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IVA-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 I.C.I. 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 I.C.I. 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRAP 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRAP 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRAP 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRAP 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 IRAP 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 TARSU/TIA 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011743419000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1606/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3797/2024 depositato il 04/12/2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.29120249011743419000, notificata in data 09/10/2024 dall'Agenzia delle Entrate -Riscossione
.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per prescrizione della pretesa impositiva.
Si sono costituiti in giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, l'Agenzia delle Entrate di Agrigento ed il
Comune di Ribera, depositando controdeduzioni con cui ribadivano la legittimità del proprio operato.
La Corte, all'udienza dell'1/12/2025, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
Con unico motivo di censura parte ricorrente oppone l'eccezione di prescrizione sopravvenuta alla notifica delle cartelle di pagamento.
Sul punto si osserva che non risulta decorso il termine di prescrizione decennale per i tributi erariali, ovvero quinquennale per i diritti camerali e tributi locali, di cui alle suddette cartelle di pagamento, rispetto all'intimazione impugnata notificata in data 09/10/2024, essendo stata preceduta da due altre precedenti intimazioni di pagamento n.29120239004597291000; n.29120249006990008000, notificate rispettivamente in data 09/10/2023 e 09/09/2024, aventi valore interruttivo della eccepita prescrizione.
D'altra parte, le suddette precedenti intimazioni di pagamento non risultano siano state opposte e quindi deve ritenersi cristallizzata l'obbligazione ivi contenuta, stante che secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.6436/2025), l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr
n.602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente (articolo 19, comma 1, lettera e) Dlgs n. 546/1992). Di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Ne consegue che alla data di notifica dell'intimazione impugnata non è decorso l'eccepito termine di prescrizione dalla notifica dei citati atti interruttivi.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida: - in € 10.000,00
(diecimilaeuro) in favore del difensore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, dichiaratosi antistatario, oltre eventuali oneri accessori come per legge;
- in € 5.000,00 (cinquemilaeuro) ciascuno favore del Comune di
Ribera e dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento, oltre eventuali oneri accessori come per legge.
Agrigento 01.12.2025 Il Giudice estensore Il Presidente
PP RE EO NE PA