Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 319
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha ritenuto che non fosse decorso il termine di prescrizione decennale per i tributi erariali, né quello quinquennale per i diritti camerali e tributi locali, poiché la notifica dell'intimazione impugnata era stata preceduta da due precedenti intimazioni di pagamento con valore interruttivo della prescrizione. Inoltre, le precedenti intimazioni non essendo state opposte, dovevano ritenersi cristallizzate, secondo l'orientamento giurisprudenziale che equipara l'intimazione di pagamento all'avviso di mora, rendendola impugnabile autonomamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 319
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 319
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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