CASS
Sentenza 13 luglio 2023
Sentenza 13 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2023, n. 30519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30519 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI ED nato il [...] avverso la sentenza del 15/09/2022 del GIUDICE DI PACE di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha chiesto i rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 30519 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 18/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 15 settembre 2022 il Giudice di pace di Milano ha dichiarato ED AB colpevole del reato di inosservanza dell'ordine di espulsione e lo ha condannato alla pena di € 7.000 di multa. 2. Il difensore di ED AB ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la nullità del giudizio di primo grado per omessa notifica della citazione all'imputato. L'indagato era stato identificato in data 20 settembre 2017 e, nell'occasione, la polizia giudiziaria aveva provveduto a nominare un difensore di ufficio, presso il cui studio l'indagato, senza fissa dimora e privo di documenti di identità, aveva eletto domicilio. Nel corso del giudizio era sopravvenuto il decesso del difensore d'ufficio, e conseguente nomina di nuovo difensore d'ufficio. L'imputato, che non aveva mai partecipato al giudizio, né aveva mai avuto contatti con il difensore, non aveva mai avuto notizia della celebrazione del giudizio nei suoi confronti. Con il secondo motivo viene denunciata assenza di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore ha depositato note di conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso è fondato e va, perciò, pronunciato annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. 1. Dall'esame degli atti, consentito dovendo verificare i presupposti di fatto della questione processuale posta col primo motivo di ricorso, risulta che l'indagato ED AB è stato identificato in data 20 settembre 2017, è stato sottoposto a rilievi dattiloscopici e, privo di documento d'identità, si è qualificato e ha dichiarato di essere privo di fissa dimora in Italia;
infine, avuta la nomina d'ufficio di un difensore, ha eletto domicilio presso lo studio del difensore. Le successive notifiche sono state compiute presso il domicilio eletto. Il giudice ha dichiarato l'assenza dell'imputato. 2 Nel corso del giudizio si è provveduto alla nomina di nuovo difensore d'ufficio, a seguito del decesso del precedente. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. La giurisprudenza ha già affermato che l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, e la conseguente notifica del decreto di citazione mediante consegna al difensore domiciliatario, non sono adempimenti che, di per sé soli, consentono di ritenere sussistente la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e quindi consentano al giudice di procedere nell'assenza dell'imputato. In particolare, si è affermato che è onere del giudice, in tali casi, verificare se vi siano altri elementi idonei a far ritenere l'esistenza di un effettivo rapporto professionale tra il difensore e l'imputato, e solo in caso positivo potrà essere dichiarata l'assenza dell'imputato (Sez. U, n. 23948 del 28.11.2019, Ismail, Rv. 279420). 3. Va dunque pronunciato annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di Pace di Milano, diversa persona fisica, per l'emissione di nuovo decreto di citazione a giudizio risultando l'assenza dell'imputato illegittimamente dichiarata a seguito della notifica del decreto di citazione mediante consegna al difensore di ufficio senza l'evidenza di un effettivo rapporto professionale instaurato. Il secondo motivo di ricorso è assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Milano, in diversa persona fisica. Così deciso, il 18 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha chiesto i rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 30519 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 18/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 15 settembre 2022 il Giudice di pace di Milano ha dichiarato ED AB colpevole del reato di inosservanza dell'ordine di espulsione e lo ha condannato alla pena di € 7.000 di multa. 2. Il difensore di ED AB ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la nullità del giudizio di primo grado per omessa notifica della citazione all'imputato. L'indagato era stato identificato in data 20 settembre 2017 e, nell'occasione, la polizia giudiziaria aveva provveduto a nominare un difensore di ufficio, presso il cui studio l'indagato, senza fissa dimora e privo di documenti di identità, aveva eletto domicilio. Nel corso del giudizio era sopravvenuto il decesso del difensore d'ufficio, e conseguente nomina di nuovo difensore d'ufficio. L'imputato, che non aveva mai partecipato al giudizio, né aveva mai avuto contatti con il difensore, non aveva mai avuto notizia della celebrazione del giudizio nei suoi confronti. Con il secondo motivo viene denunciata assenza di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore ha depositato note di conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso è fondato e va, perciò, pronunciato annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. 1. Dall'esame degli atti, consentito dovendo verificare i presupposti di fatto della questione processuale posta col primo motivo di ricorso, risulta che l'indagato ED AB è stato identificato in data 20 settembre 2017, è stato sottoposto a rilievi dattiloscopici e, privo di documento d'identità, si è qualificato e ha dichiarato di essere privo di fissa dimora in Italia;
infine, avuta la nomina d'ufficio di un difensore, ha eletto domicilio presso lo studio del difensore. Le successive notifiche sono state compiute presso il domicilio eletto. Il giudice ha dichiarato l'assenza dell'imputato. 2 Nel corso del giudizio si è provveduto alla nomina di nuovo difensore d'ufficio, a seguito del decesso del precedente. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. La giurisprudenza ha già affermato che l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, e la conseguente notifica del decreto di citazione mediante consegna al difensore domiciliatario, non sono adempimenti che, di per sé soli, consentono di ritenere sussistente la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e quindi consentano al giudice di procedere nell'assenza dell'imputato. In particolare, si è affermato che è onere del giudice, in tali casi, verificare se vi siano altri elementi idonei a far ritenere l'esistenza di un effettivo rapporto professionale tra il difensore e l'imputato, e solo in caso positivo potrà essere dichiarata l'assenza dell'imputato (Sez. U, n. 23948 del 28.11.2019, Ismail, Rv. 279420). 3. Va dunque pronunciato annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di Pace di Milano, diversa persona fisica, per l'emissione di nuovo decreto di citazione a giudizio risultando l'assenza dell'imputato illegittimamente dichiarata a seguito della notifica del decreto di citazione mediante consegna al difensore di ufficio senza l'evidenza di un effettivo rapporto professionale instaurato. Il secondo motivo di ricorso è assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Milano, in diversa persona fisica. Così deciso, il 18 maggio 2023.