Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2005, n. 11752
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Sentenza 11 marzo 2005

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Anche quando la misura cautelare sia stata applicata da un giudice incompetente e gli atti siano stati tempestivamente trasmessi all'ufficio del P.M. competente, la decisione sull'istanza di riesame spetta al Tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del primo giudice, in quanto l'art. 309, comma settimo, cod. proc. pen., fornisce un'indicazione non derogabile di competenza, ed inoltre persiste un interesse dell'indagato all'impugnazione del primo provvedimento coercitivo, nonostante l'eventuale emissione del secondo che sia stato adottato nel termine di venti giorni ex art. 27 cod. proc. pen., anche sotto il profilo dell'utilità conseguibile con l'accertamento dei presupposti per l'ottenimento della riparazione per l'ingiusta detenzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2005, n. 11752
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11752
    Data del deposito : 11 marzo 2005

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