Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 17/01/2026, n. 242
CGT1
Sentenza 17 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per mancata notifica delle cartelle sottese

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto in giudizio le notifiche a mezzo PEC delle cartelle di pagamento, rendendo infondata la contestazione di omessa notifica. La contestazione della documentazione prodotta è stata ritenuta generica e non specifica.

  • Rigettato
    Prescrizione triennale per tasse automobilistiche

    La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di prescrizione e decadenza, poiché la mancata impugnazione degli atti presupposti (cartelle di pagamento) comporta la cristallizzazione delle pretese, rendendo inammissibile qualsiasi doglianza relativa alla notifica o a fatti estintivi.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale per tributi erariali

    La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di prescrizione e decadenza, poiché la mancata impugnazione degli atti presupposti (cartelle di pagamento) comporta la cristallizzazione delle pretese, rendendo inammissibile qualsiasi doglianza relativa alla notifica o a fatti estintivi.

  • Rigettato
    Prescrizione delle sanzioni tributarie

    La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di prescrizione e decadenza, poiché la mancata impugnazione degli atti presupposti (cartelle di pagamento) comporta la cristallizzazione delle pretese, rendendo inammissibile qualsiasi doglianza relativa alla notifica o a fatti estintivi.

  • Rigettato
    Inammissibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione degli atti presupposti (cartelle di pagamento) comporta la cristallizzazione delle pretese, rendendo inammissibile qualsiasi doglianza relativa alla notifica o a fatti estintivi.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per contestazione di atti già notificati

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione degli atti presupposti (cartelle di pagamento) comporta la cristallizzazione delle pretese, rendendo inammissibile qualsiasi doglianza relativa alla notifica o a fatti estintivi.

  • Rigettato
    Prescrizione decennale per crediti erariali

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione degli atti presupposti (cartelle di pagamento) comporta la cristallizzazione delle pretese, rendendo inammissibile qualsiasi doglianza relativa alla notifica o a fatti estintivi.

  • Rigettato
    Sospensione dei termini per normativa emergenziale

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione degli atti presupposti (cartelle di pagamento) comporta la cristallizzazione delle pretese, rendendo inammissibile qualsiasi doglianza relativa alla notifica o a fatti estintivi.

  • Rigettato
    Carenza di legittimazione passiva del Comune

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione degli atti presupposti (cartelle di pagamento) comporta la cristallizzazione delle pretese, rendendo inammissibile qualsiasi doglianza relativa alla notifica o a fatti estintivi.

  • Rigettato
    Inammissibilità per omessa impugnazione degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione degli atti presupposti (cartelle di pagamento) comporta la cristallizzazione delle pretese, rendendo inammissibile qualsiasi doglianza relativa alla notifica o a fatti estintivi.

  • Rigettato
    Legittimazione passiva dell'agente della riscossione

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione degli atti presupposti (cartelle di pagamento) comporta la cristallizzazione delle pretese, rendendo inammissibile qualsiasi doglianza relativa alla notifica o a fatti estintivi.

  • Rigettato
    Nullità delle notifiche per mancata comunicazione di avvenuta notifica (CAN) e mancata raccomandata informativa

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione degli atti presupposti (cartelle di pagamento) comporta la cristallizzazione delle pretese, rendendo inammissibile qualsiasi doglianza relativa alla notifica o a fatti estintivi.

  • Rigettato
    Irregolarità della produzione di documenti in formato immagine (.TIF)

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione degli atti presupposti (cartelle di pagamento) comporta la cristallizzazione delle pretese, rendendo inammissibile qualsiasi doglianza relativa alla notifica o a fatti estintivi.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in riferimento agli avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi previdenziali nonché alle seguenti cartelle di pagamento: n.10020170012893702000 (INAIL), n.01720170018891487001 (sanzione amministrativa), n.10020170024676600000 (INAIL), n.10020210030994961000 parziale (INAIL), n10020170005186628000 parziale (Contravvenzione codice della strada), n.10020230021418654 (INAIL), per essere competente a decidere il Giudice Ordinario ove il giudizio andrà riassunto entro i termini di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 17/01/2026, n. 242
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 242
    Data del deposito : 17 gennaio 2026

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