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Sentenza 17 gennaio 2026
Sentenza 17 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 17/01/2026, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 242/2026
Depositata il 17/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NICOLELLA LUCIANO, Presidente e Relatore
MELCHIONDA MARTINO, Giudice
MOLINARO BRUNELLA, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7519/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel San Giorgio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249014093665000 BOLLO 2006
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120011522344000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120022485630000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120028545485000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130008667934000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130013844903000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140028891268000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140040203611000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140045416358000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150011880137000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150018515481000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150018515582000 IRES-ALTRO 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150028266939000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150031646071000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160000854663000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160021773502000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170003290034001 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170005186628000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170005186729000 IRES-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170022154171000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210030994961000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220023539879000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230021418553000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230021418553000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230027063047000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230032770318000 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4900/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con intimazione di pagamento n. 10020249014093665, notificata in data 15/10/2024, l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva alla società Ricorrente_1 srl la somma complessiva di € 288.593,37, sulla base di numerose cartelle di pagamento.
Propone ricorso la società, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, contestando la pretesa impositiva, concludendo per la declaratoria di nullità della intimazione e delle cartelle sottese, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarre in favore del difensore antistatario.
A motivi di ricorso eccepisce:
- la nullità della intimazione per mancata notifica delle cartelle sottese. Contesta la mancanza di prova della notifica delle cartelle prodromiche e chiede all'Agente della riscossione l'esibizione degli originali delle relate di notifica, non essendo sufficiente la semplice produzione di copie, richiamando l'obbligo di conservazione degli atti da parte della Riscossione anche oltre il quinquennio (Cass. Ord. 7615/2016). Evidenzia ancora il formale disconoscimento delle copie ex artt 2712 e 2719 c.c., 214 e 215 cpc con conseguente onere dell'Ente di produrre gli originali, pena la decadenza dal potere di riscossione (Cass. n. 13864/2018). Cita altresì
l'ordinanza della AS n. 24207/2021 che equipara la negazione dell'esistenza dell'originale al disconoscimento della copia. Dichiara e ribadisce di essere venuta a conoscenza delle cartelle solo tramite l'intimazione, eccependo quindi la mancata notifica delle stesse e l'inesistenza giuridica degli atti;
- la prescrizione triennale della tassa automobilistica per alcune cartelle relative al bollo auto (2012-2015), ex art. 5 del D.L. 953/82 e art. 3 del D.L. 2/86, nonché giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3658/2007);
- la prescrizione quinquennale dei tributi erariali per altre cartelle (2012-2018) poiché non risulta alcun valido atto interruttivo. In proposito menziona Cass. S.U. n. 23397/2016 affermando il principio che la mancata opposizione alla cartella non trasforma il termine prescrizionale breve in quello decennale se non vi è titolo giudiziale, ed ancora, Cass. n. 20213/2015, che afferma che le cartelle esattoriali non hanno efficacia di giudicato, quindi resta ferma la prescrizione breve, così come è sempre quinquennale la prescrizione per sanzioni, interessi e aggi (Cass.n. 4704/2001 e art. 20, comma 3 del D.Lgs n. 472/1997);
- la prescrizione delle sanzioni tributarie nel termine di cinque anni se non derivanti da provvedimenti giurisdizionali irrevocabili (Cass. n. 12715/2016).
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv.Mario Difensore_5, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente.
A conferma della validità della intimazione esibisce e deposita la prova della regolare e tempestiva notifica delle cartelle di pagamento impugnate, avvenuta a mezo PEC come da documentazione depositata in formato .eml.
Ribadisce l'applicabilità della prescrizione decennale ai tributi e la infondatezza della relativa eccezione, concludendo per il rigetto del ricorso e condanna alle spese anche alla luce degli atti interruttivi inviati alla contribuente.
Si costituisce in giudizio la Regione Campania, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_4 ed Difensore_3 funzionario della Giunta Regionale, confutando le eccezioni della società ricorrente per quanto di competenza relative alle cartelle esattoriali per tasse automobilistiche (anni 2006-2010) sottese alla intimazione impugnata.
Eccepisce l'inammissibilità delle doglianze, richiamando l'art.19, comma 3 del D.Lgs n. 546/92; ciascun atto autonomamente impugnabile può essere contestato solo per vizi propri e la mancata impugnazione degli avvisi di accertamento (regolarmente notificati) li rende definitivi, di conseguenza, eventuali eccezioni relative alla legittimità della pretesa impositiva, non possono più essere sollevate in sede di impugnazione dell'atto di riscossione.
A tal proposito richiama il principio consolidato che il processo tributario è strutturato come giudizio impugnatorio: non è possibile contestare fasi pregresse non oggetto di ricorso.
Per quanto riguarda la prescrizione e la decadenza eccepita, sostiene che il termine prescrizionale del bollo auto è triennale (art.5, comma 51 del D.L. 953/82 convertito in L. n. 53/83) e gli avvisi di accertamento per le annualità contestate sono stati notificati entro i termini (2009-2013), quindi l'azione impositiva è stata esercitata tempestivamente;
tali avvisi non sono stati impugnati entro 60 giorni, con conseguente loro definitività.
A sostegno di ciò cita diverse pronunce della AS, n. 24595/2022; 3658,97; 3007/2020, che afermano il principio di preclusione ad eccepire la prescrizione su crediti già consolidati per mancata impugnazione dell'avviso.
Richiama altresì il principio della AS n. 26864/2014 circa la validità degli atti a familiare convivente, collaboratore o portiere, specificando che la notifica postale si perfeziona con la consegna al domicilio e la firma sul registro di consegna, senza ulteriori adempimenti richiesti al postino.
Produce in giudizio le ricevute di notifica, dimostrando la regolare spedizione e ricezione degli avvisi.
Eccepisce inoltre il difetto di legittimazione passiva, in quanto l'atto impugnato, l'intimazione di pagamento,
è stato emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e, dunque, eventuali vizi di notifica degli atti della riscossione, competono esclusivamente a quest'ultima.
L'Ente impositore ha legittimamente notificato gli avvisi di accertamento e consolidato così il credito tributario.
Conclude per il rigetto del ricorso perché infondato e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate sostenendo innanzitutto che il ricorso sarebbe inammissibile poiché l'intimazione di pagamento impugnata non costituisce un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 546/92; essa può essere contestata solo per vizi propri, non per contestare cartelle o ruoli già notificati e ormai consolidati, a sostegno richiama giurisprudenza della AS (Ord. n.
11143/2022 e n. 1961/2019).
Ribadisce che, in ogni caso, le cartelle sottese alla intimazione risultano ritualmente notificate nei termini,
e che dunque ogni eccezione sollevata dalla società, sarebbe tardiva e infondata.
Inoltre, precisa che la intimazione ha natura di atto “vincolato” e non richiede una particolare motivazione:
è sufficiente il rinvio alle cartelle di pagamento già notificate, le quali contengono gli elementi necessari a consentire al contribuente di difendersi (Cass. Ord. n. 10692/2024).
Evidenzia che non è applicabile la prescrizione quinquennale invocata dalla società perché i crediti erariali non hanno natura di prestazioni periodiche ma sono obbligazioni autonome riferite a ciascun anno d'imposta; pertanto, opera la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c, che vale anche per sanzioni ed interessi, in virtù del principio di unitarietà dell'obbligazione tributaria sancito da AS e da varie Commissioni Tributarie
Regionali.
Richiama, inoltre, la normativa emergenziale OV (D.L. 18/2020 e D.Lgs n. 159/2015), che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza tra marzo 2020 ed agosto 2021. Tale sospensione deve essere conteggiata per calcolare la decorrenza effettiva dei termini, rendendo infondata l'eccezione di prescrizione sollevata.
Conclude per la inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il suo rigetto, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Si costituisce nel giudizio il Comune di Castel San Giorgio, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, che si dichiara estraneo alle doglianze che riguardano eventuali errori procedurali dell'Agente della riscossione, unico responsabile delle notifiche delle cartelle.
In via preliminare, quindi, eccepisce la carenza di legittimazione passiva, poiché la gestione delle notifiche non rientra della sua competenza.
Ribadisce di aver emesso e notificato regolarmente gli avvisi di accertamento entro i termini di legge ex art. 1, comma 161 della L. n. 296/2006 (TARI 2008 – not. Il 14/8/2009; TARI 2009 – not. Il 2/1/2012; TARI 2010 – not. L'8/2/2013) e, successivamente, in caso di mancato pagamento, ha legittimamente trasferito i carichi all'Agenzia per la riscossione coattiva e siccome tutte le cartelle risultano notificate dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione entro i termini previsti (art. 1, comma 163 della L. n. 296/2006) non sono né prescritte né decadute.
Insiste per la inammissibilità del ricorso in quanto, la omessa impugnazione degli atti presupposti (avvisi di accertamento e cartelle) rende ormai intangibile il credito, che si considera “cristallizzato” ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 546/92, per cui l'intimazione può essere contestata ed impugnata solo per vizi propri, non per eccezioni di merito già precluse.
Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di lite.
Si costituisce nel giudizio la Camera di Commercio di Salerno, rappresentata e difesa dalla Dott.ssa Nominativo_1
, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato sia in fatto che in diritto con la condanna della società alle spese di lite.
Evidenzia che, nei giudizi che riguardano cartelle esattoriali, avvisi di mora e atti esecutivi, la legittimazione passiva non spetta all'ente creditore (in questo caso la Camera di Commercio), bensì esclusivamente al concessionario della riscossione che ha emesso gli atti.
Ribadisce che la società ricorrente risulta regolarmente iscritta al Registro delle Imprese dal 2000 fino ad oggi, e che tale iscrizione comporta per legge l'obbligo di pagamento dei diritti camerali annuali.
In particolare si richiama l'art. 3, comma 1 del D.M. 359/2001, secondo cui tutte le imprese iscritte al 1° gennaio di ogni anno, o nel corso dell'anno stesso, sono tenute al pagamento del diritto annuale. Da ciò consegue anche la legittimità dell'applicazione delle relative sanzioni per omesso pagamento.
In data 25/9/2025 deposita memorie difensive la ricorrente, atto volto a contrastare le difese e la documentazione prodotta dalle controparti.
Evidenzia la nullità delle notifiche degli atti impositivi, poiché i documenti depositati non sono stati corredati dalla comunicazione di avvenuta notifica (CAN).
Ribadisce che, trattandosi di notifiche indirizzate ad una persona giuridica, non è valida la consegna ad un familiare dell'amministratore senza l'invio della raccomandata informativa.
La giurisprudenza della AS citata più volte (Cass. 8700/2020, 2868/2017 e Ord. 6121/2023) conferma che tale adempimento è essenziale per la validità della notifica, pena la nullità della stessa.
Questo principio è ribadito anche dall'art. 60 del DPR 600/73 che disciplina in modo puntuale l'obbligo di informare il destinatario mediante raccomandata quando l'atto non viene consegnato direttamente a lui.
Contesta la posizione della Camera di Commercio che non ha prodotto documenti idonei a supportare le proprie difese, in base all'art. 115 cpc, questa omissione comporta l'applicazione del principio di non contestazione, con conseguente irrilevanza delle eccezioni mosse dall'ente.
Contrasta, inoltre, la produzione di documenti in formato “TIF”da parte dell'Agenzia delle entrate Riscossione, poiché si tratta di file immagine facilmente modificabili e privi di qualsiasi garanzia di autenticità. Tale modalità di deposito viene ritenuta irrituale e contraria ai principi di certezza e trasparenza della prova documentale, oltre che in contrasto con la giurisprudenza che impone agli enti pubblici l'obbligo di produrre gli originali o copie conformi.
Sulla base di queste premesse, la società eccepisce la prescrizione e la decadenza delle pretese impositive, rilevando che né il Comune di Castel San Giorgio né gli altri enti hanno dimostrato di aver interrotto correttamente i termini con notifiche valide.
Infine invoca il principio di non contestazione in quanto gli enti non hanno depositato nei termini atti originali o conformi, per cui l'intimazione impugnata deve essere dichiarata nulla;
richiama la AS (Ord. n.
1792/2019), che ribadisce come la contestazione generica sia equiparata alla mancata contestazione e che il Giudice può ordinare al concessionario di esibire gli originali degli atti.
Conclude per l'integrale accoglimento del ricorso introduttivo e per la declaratoria di inesistenza giuridica degli atti impugnati con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del difensore antistatario.
All'udienza di discussione pubblica del 10.10.2025 è presente il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate il quale si riporta ai propri scritti difensivi e ne chiede l'accoglimento.
La Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente la Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in riferimento agli avvisi di addebito av enti ad oggetto contributi previdenziali nonché delle seguenti cartelle di pagamento nn:
10020170012893702000 (INAIL) n.01720170018891487001 (sanzione amministrativa), n.10020170024676600000
(INAIL), n.10020210030994961000 parziale (INAIL), n10020170005186628000 parziale (Contravvenzione codice della strada), n. 10020230021418654 (INAIL), per essere competente a decidere il Giudice Ordinario ove il giudizio andrà riassunto entro i termini di legge.
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente contesta la mancata notifica delle cartelle sottostanti la intimazione di pagamento.
Avverso tale doglianza l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in sede di costituzione in giudizio, ha esibito le notifiche di tutte le cartelle di pagamento avvenute a mezzo PEC, come da documentazione prodotta in atti in formato .eml.
Da tanto ne deriva che la contestazione relativa alla omessa notifica deve ritenersi del tutto infondata.
Va disatteso il preteso disconoscimento della documentazione prodotta, trattandosi di file nativi di cartelle di pagamento, la cui contestazione deve ritenersi del tutto generica e non specifica, così come affermato da costante giurisprudenza di legittimità che impone al ricorrente di indicare esattamente quale sarebbe la difformità del documento prodotto dal suo originale.
Superato, pertanto, tale aspetto, vanno disattese anche le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate, avendo la resistente Agenzia delle Entrate Riscossione depositato in atti la documentazione relativa alla notifica di pigoramenti presso terzi contenenti le cartelle di pagamento oggi contestate.
Viene in rilievo che la mancata impugnazione di tali atti comporta la cristallizzazione delle pretese portate dalle predette cartelle, diventando inammissibile qualsiasi doglianza relativa alla notifica delle cartelle e da fatti estintivi della pretesa impositiva.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorrso, per come proposto, va rigettato, con conferma della intimazione impugnata e condanna della ricorrente al pagamento delel spese e competenze del giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in riferimento agli avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi previdenziali nonché alle seguenti cartelle di pagamento : n.10020170012893702000, (INAIL) n.01720170018891487001 ( sanzione amministrativa),
n.10020170024676600000 ( INAIL), n.10020210030994961000 parziale (INAIL),
n10020170005186628000 parziale ( Contravvenzione codice della strada), n. 10020230021418654
( INAIL), per essere competente a decidere il Giudice Ordinario ove il giudizio andrà riassunto entro i termini di legge;
2) rigetta nel resto il ricorso con conferma della intimazione impugnata;
3) condanna la ricorrente società al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore delle altre parti costituite, che vengono liquidate in in € 4.500,00 ciascuna, oltre accessori di legge se dovuti. Il PRESIDENTE estensore
Depositata il 17/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NICOLELLA LUCIANO, Presidente e Relatore
MELCHIONDA MARTINO, Giudice
MOLINARO BRUNELLA, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7519/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel San Giorgio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249014093665000 BOLLO 2006
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120011522344000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120022485630000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120028545485000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130008667934000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130013844903000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140028891268000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140040203611000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140045416358000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150011880137000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150018515481000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150018515582000 IRES-ALTRO 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150028266939000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150031646071000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160000854663000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160021773502000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170003290034001 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170005186628000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170005186729000 IRES-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170022154171000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210030994961000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220023539879000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230021418553000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230021418553000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230027063047000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230032770318000 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4900/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con intimazione di pagamento n. 10020249014093665, notificata in data 15/10/2024, l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva alla società Ricorrente_1 srl la somma complessiva di € 288.593,37, sulla base di numerose cartelle di pagamento.
Propone ricorso la società, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, contestando la pretesa impositiva, concludendo per la declaratoria di nullità della intimazione e delle cartelle sottese, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarre in favore del difensore antistatario.
A motivi di ricorso eccepisce:
- la nullità della intimazione per mancata notifica delle cartelle sottese. Contesta la mancanza di prova della notifica delle cartelle prodromiche e chiede all'Agente della riscossione l'esibizione degli originali delle relate di notifica, non essendo sufficiente la semplice produzione di copie, richiamando l'obbligo di conservazione degli atti da parte della Riscossione anche oltre il quinquennio (Cass. Ord. 7615/2016). Evidenzia ancora il formale disconoscimento delle copie ex artt 2712 e 2719 c.c., 214 e 215 cpc con conseguente onere dell'Ente di produrre gli originali, pena la decadenza dal potere di riscossione (Cass. n. 13864/2018). Cita altresì
l'ordinanza della AS n. 24207/2021 che equipara la negazione dell'esistenza dell'originale al disconoscimento della copia. Dichiara e ribadisce di essere venuta a conoscenza delle cartelle solo tramite l'intimazione, eccependo quindi la mancata notifica delle stesse e l'inesistenza giuridica degli atti;
- la prescrizione triennale della tassa automobilistica per alcune cartelle relative al bollo auto (2012-2015), ex art. 5 del D.L. 953/82 e art. 3 del D.L. 2/86, nonché giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3658/2007);
- la prescrizione quinquennale dei tributi erariali per altre cartelle (2012-2018) poiché non risulta alcun valido atto interruttivo. In proposito menziona Cass. S.U. n. 23397/2016 affermando il principio che la mancata opposizione alla cartella non trasforma il termine prescrizionale breve in quello decennale se non vi è titolo giudiziale, ed ancora, Cass. n. 20213/2015, che afferma che le cartelle esattoriali non hanno efficacia di giudicato, quindi resta ferma la prescrizione breve, così come è sempre quinquennale la prescrizione per sanzioni, interessi e aggi (Cass.n. 4704/2001 e art. 20, comma 3 del D.Lgs n. 472/1997);
- la prescrizione delle sanzioni tributarie nel termine di cinque anni se non derivanti da provvedimenti giurisdizionali irrevocabili (Cass. n. 12715/2016).
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv.Mario Difensore_5, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente.
A conferma della validità della intimazione esibisce e deposita la prova della regolare e tempestiva notifica delle cartelle di pagamento impugnate, avvenuta a mezo PEC come da documentazione depositata in formato .eml.
Ribadisce l'applicabilità della prescrizione decennale ai tributi e la infondatezza della relativa eccezione, concludendo per il rigetto del ricorso e condanna alle spese anche alla luce degli atti interruttivi inviati alla contribuente.
Si costituisce in giudizio la Regione Campania, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_4 ed Difensore_3 funzionario della Giunta Regionale, confutando le eccezioni della società ricorrente per quanto di competenza relative alle cartelle esattoriali per tasse automobilistiche (anni 2006-2010) sottese alla intimazione impugnata.
Eccepisce l'inammissibilità delle doglianze, richiamando l'art.19, comma 3 del D.Lgs n. 546/92; ciascun atto autonomamente impugnabile può essere contestato solo per vizi propri e la mancata impugnazione degli avvisi di accertamento (regolarmente notificati) li rende definitivi, di conseguenza, eventuali eccezioni relative alla legittimità della pretesa impositiva, non possono più essere sollevate in sede di impugnazione dell'atto di riscossione.
A tal proposito richiama il principio consolidato che il processo tributario è strutturato come giudizio impugnatorio: non è possibile contestare fasi pregresse non oggetto di ricorso.
Per quanto riguarda la prescrizione e la decadenza eccepita, sostiene che il termine prescrizionale del bollo auto è triennale (art.5, comma 51 del D.L. 953/82 convertito in L. n. 53/83) e gli avvisi di accertamento per le annualità contestate sono stati notificati entro i termini (2009-2013), quindi l'azione impositiva è stata esercitata tempestivamente;
tali avvisi non sono stati impugnati entro 60 giorni, con conseguente loro definitività.
A sostegno di ciò cita diverse pronunce della AS, n. 24595/2022; 3658,97; 3007/2020, che afermano il principio di preclusione ad eccepire la prescrizione su crediti già consolidati per mancata impugnazione dell'avviso.
Richiama altresì il principio della AS n. 26864/2014 circa la validità degli atti a familiare convivente, collaboratore o portiere, specificando che la notifica postale si perfeziona con la consegna al domicilio e la firma sul registro di consegna, senza ulteriori adempimenti richiesti al postino.
Produce in giudizio le ricevute di notifica, dimostrando la regolare spedizione e ricezione degli avvisi.
Eccepisce inoltre il difetto di legittimazione passiva, in quanto l'atto impugnato, l'intimazione di pagamento,
è stato emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e, dunque, eventuali vizi di notifica degli atti della riscossione, competono esclusivamente a quest'ultima.
L'Ente impositore ha legittimamente notificato gli avvisi di accertamento e consolidato così il credito tributario.
Conclude per il rigetto del ricorso perché infondato e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate sostenendo innanzitutto che il ricorso sarebbe inammissibile poiché l'intimazione di pagamento impugnata non costituisce un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 546/92; essa può essere contestata solo per vizi propri, non per contestare cartelle o ruoli già notificati e ormai consolidati, a sostegno richiama giurisprudenza della AS (Ord. n.
11143/2022 e n. 1961/2019).
Ribadisce che, in ogni caso, le cartelle sottese alla intimazione risultano ritualmente notificate nei termini,
e che dunque ogni eccezione sollevata dalla società, sarebbe tardiva e infondata.
Inoltre, precisa che la intimazione ha natura di atto “vincolato” e non richiede una particolare motivazione:
è sufficiente il rinvio alle cartelle di pagamento già notificate, le quali contengono gli elementi necessari a consentire al contribuente di difendersi (Cass. Ord. n. 10692/2024).
Evidenzia che non è applicabile la prescrizione quinquennale invocata dalla società perché i crediti erariali non hanno natura di prestazioni periodiche ma sono obbligazioni autonome riferite a ciascun anno d'imposta; pertanto, opera la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c, che vale anche per sanzioni ed interessi, in virtù del principio di unitarietà dell'obbligazione tributaria sancito da AS e da varie Commissioni Tributarie
Regionali.
Richiama, inoltre, la normativa emergenziale OV (D.L. 18/2020 e D.Lgs n. 159/2015), che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza tra marzo 2020 ed agosto 2021. Tale sospensione deve essere conteggiata per calcolare la decorrenza effettiva dei termini, rendendo infondata l'eccezione di prescrizione sollevata.
Conclude per la inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il suo rigetto, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Si costituisce nel giudizio il Comune di Castel San Giorgio, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, che si dichiara estraneo alle doglianze che riguardano eventuali errori procedurali dell'Agente della riscossione, unico responsabile delle notifiche delle cartelle.
In via preliminare, quindi, eccepisce la carenza di legittimazione passiva, poiché la gestione delle notifiche non rientra della sua competenza.
Ribadisce di aver emesso e notificato regolarmente gli avvisi di accertamento entro i termini di legge ex art. 1, comma 161 della L. n. 296/2006 (TARI 2008 – not. Il 14/8/2009; TARI 2009 – not. Il 2/1/2012; TARI 2010 – not. L'8/2/2013) e, successivamente, in caso di mancato pagamento, ha legittimamente trasferito i carichi all'Agenzia per la riscossione coattiva e siccome tutte le cartelle risultano notificate dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione entro i termini previsti (art. 1, comma 163 della L. n. 296/2006) non sono né prescritte né decadute.
Insiste per la inammissibilità del ricorso in quanto, la omessa impugnazione degli atti presupposti (avvisi di accertamento e cartelle) rende ormai intangibile il credito, che si considera “cristallizzato” ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 546/92, per cui l'intimazione può essere contestata ed impugnata solo per vizi propri, non per eccezioni di merito già precluse.
Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di lite.
Si costituisce nel giudizio la Camera di Commercio di Salerno, rappresentata e difesa dalla Dott.ssa Nominativo_1
, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato sia in fatto che in diritto con la condanna della società alle spese di lite.
Evidenzia che, nei giudizi che riguardano cartelle esattoriali, avvisi di mora e atti esecutivi, la legittimazione passiva non spetta all'ente creditore (in questo caso la Camera di Commercio), bensì esclusivamente al concessionario della riscossione che ha emesso gli atti.
Ribadisce che la società ricorrente risulta regolarmente iscritta al Registro delle Imprese dal 2000 fino ad oggi, e che tale iscrizione comporta per legge l'obbligo di pagamento dei diritti camerali annuali.
In particolare si richiama l'art. 3, comma 1 del D.M. 359/2001, secondo cui tutte le imprese iscritte al 1° gennaio di ogni anno, o nel corso dell'anno stesso, sono tenute al pagamento del diritto annuale. Da ciò consegue anche la legittimità dell'applicazione delle relative sanzioni per omesso pagamento.
In data 25/9/2025 deposita memorie difensive la ricorrente, atto volto a contrastare le difese e la documentazione prodotta dalle controparti.
Evidenzia la nullità delle notifiche degli atti impositivi, poiché i documenti depositati non sono stati corredati dalla comunicazione di avvenuta notifica (CAN).
Ribadisce che, trattandosi di notifiche indirizzate ad una persona giuridica, non è valida la consegna ad un familiare dell'amministratore senza l'invio della raccomandata informativa.
La giurisprudenza della AS citata più volte (Cass. 8700/2020, 2868/2017 e Ord. 6121/2023) conferma che tale adempimento è essenziale per la validità della notifica, pena la nullità della stessa.
Questo principio è ribadito anche dall'art. 60 del DPR 600/73 che disciplina in modo puntuale l'obbligo di informare il destinatario mediante raccomandata quando l'atto non viene consegnato direttamente a lui.
Contesta la posizione della Camera di Commercio che non ha prodotto documenti idonei a supportare le proprie difese, in base all'art. 115 cpc, questa omissione comporta l'applicazione del principio di non contestazione, con conseguente irrilevanza delle eccezioni mosse dall'ente.
Contrasta, inoltre, la produzione di documenti in formato “TIF”da parte dell'Agenzia delle entrate Riscossione, poiché si tratta di file immagine facilmente modificabili e privi di qualsiasi garanzia di autenticità. Tale modalità di deposito viene ritenuta irrituale e contraria ai principi di certezza e trasparenza della prova documentale, oltre che in contrasto con la giurisprudenza che impone agli enti pubblici l'obbligo di produrre gli originali o copie conformi.
Sulla base di queste premesse, la società eccepisce la prescrizione e la decadenza delle pretese impositive, rilevando che né il Comune di Castel San Giorgio né gli altri enti hanno dimostrato di aver interrotto correttamente i termini con notifiche valide.
Infine invoca il principio di non contestazione in quanto gli enti non hanno depositato nei termini atti originali o conformi, per cui l'intimazione impugnata deve essere dichiarata nulla;
richiama la AS (Ord. n.
1792/2019), che ribadisce come la contestazione generica sia equiparata alla mancata contestazione e che il Giudice può ordinare al concessionario di esibire gli originali degli atti.
Conclude per l'integrale accoglimento del ricorso introduttivo e per la declaratoria di inesistenza giuridica degli atti impugnati con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del difensore antistatario.
All'udienza di discussione pubblica del 10.10.2025 è presente il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate il quale si riporta ai propri scritti difensivi e ne chiede l'accoglimento.
La Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente la Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in riferimento agli avvisi di addebito av enti ad oggetto contributi previdenziali nonché delle seguenti cartelle di pagamento nn:
10020170012893702000 (INAIL) n.01720170018891487001 (sanzione amministrativa), n.10020170024676600000
(INAIL), n.10020210030994961000 parziale (INAIL), n10020170005186628000 parziale (Contravvenzione codice della strada), n. 10020230021418654 (INAIL), per essere competente a decidere il Giudice Ordinario ove il giudizio andrà riassunto entro i termini di legge.
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente contesta la mancata notifica delle cartelle sottostanti la intimazione di pagamento.
Avverso tale doglianza l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in sede di costituzione in giudizio, ha esibito le notifiche di tutte le cartelle di pagamento avvenute a mezzo PEC, come da documentazione prodotta in atti in formato .eml.
Da tanto ne deriva che la contestazione relativa alla omessa notifica deve ritenersi del tutto infondata.
Va disatteso il preteso disconoscimento della documentazione prodotta, trattandosi di file nativi di cartelle di pagamento, la cui contestazione deve ritenersi del tutto generica e non specifica, così come affermato da costante giurisprudenza di legittimità che impone al ricorrente di indicare esattamente quale sarebbe la difformità del documento prodotto dal suo originale.
Superato, pertanto, tale aspetto, vanno disattese anche le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate, avendo la resistente Agenzia delle Entrate Riscossione depositato in atti la documentazione relativa alla notifica di pigoramenti presso terzi contenenti le cartelle di pagamento oggi contestate.
Viene in rilievo che la mancata impugnazione di tali atti comporta la cristallizzazione delle pretese portate dalle predette cartelle, diventando inammissibile qualsiasi doglianza relativa alla notifica delle cartelle e da fatti estintivi della pretesa impositiva.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorrso, per come proposto, va rigettato, con conferma della intimazione impugnata e condanna della ricorrente al pagamento delel spese e competenze del giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in riferimento agli avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi previdenziali nonché alle seguenti cartelle di pagamento : n.10020170012893702000, (INAIL) n.01720170018891487001 ( sanzione amministrativa),
n.10020170024676600000 ( INAIL), n.10020210030994961000 parziale (INAIL),
n10020170005186628000 parziale ( Contravvenzione codice della strada), n. 10020230021418654
( INAIL), per essere competente a decidere il Giudice Ordinario ove il giudizio andrà riassunto entro i termini di legge;
2) rigetta nel resto il ricorso con conferma della intimazione impugnata;
3) condanna la ricorrente società al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore delle altre parti costituite, che vengono liquidate in in € 4.500,00 ciascuna, oltre accessori di legge se dovuti. Il PRESIDENTE estensore