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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 08/01/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
MOTTES MADDALENA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3680/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250048607131000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4673/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
Ricorrente è Ricorrente_1 che con ricorso depositato il 30.07.2025 , ritualmente notificato a AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, intende impugnare la cartella di pagamento n.
06820250048607131000, riproducente l'iscrizione a ruolo n. 2025/55824, ai fini dell'Irpef l'anno 2019, oltre interessi e sanzioni, per un totale di € 5.331,59. NOTIFICATA IL 31.05.2025 chiedendone l'annullamento con riconoscimento delle spese di lite,
per questi motivi
: 1) Avvenuto pagamento del debito in quanto l'Ufficio non ha tenuto conto dei versamenti, risultanti dalle allegate ricevute di pagamento F24: i. € 479,31, pagati in data 02/10/2022; ii. € 487,76, pagati in data 18/03/2023; iii. € 491,85, pagati in data 27/05/2023; iv.
€ 496,08, pagati in data 19/09/2023.
L'importo complessivo dei versamenti erroneamente non computati dall'Ufficio è pari ad €1.955,00 e pertanto conclude chiedendo : "voglia l'on.le corte di giustizia tributaria di i grado di milano accogliere per la forma il presente ricorso e, del pari, accogliendo le argomentazioni in esso contenute, con qualsivoglia motivazione, riconoscere e dichiarare illegittima la cartella di pagamento indicata in oggetto, disponendone l'annullamento, dichiarando altresì non dovuta l'irpef per il 2019, nei limiti delle somme già versate. si chiede altresì di condannare l'agenzia delle entrate-riscossione al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 546/1992, con distrazione a favore degli scriventi difensori antistatari. "
RESISTENTE ADER
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE si costituisce in giudizio depositando atto di controdeduzioni in data 28.08.2025 . Citando giurisprudenza di merito e di legittimità sostiene il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo estraneo alla formazione del ruolo e all'individuazione dei dati da riportare nella cartella esattoriale sia in riferimento all'an che al quantum. AdER ha comunque “denunciato la lite” all'ente impositore
Agenzia delle Entrate invitandolo a proporre intervento volontario sostenendo , nel merito, che non corrisponde al vero che i pagamenti effettuati da controparte (doc. 4 avversario) non sono stati contabilizzati dall'ente impositore. Nella cartella (doc. 2 avversario) essi sono espressamente riportati nell'elenco delle somme decurtate dal quantum iscritto a ruolo:.
Conclude chiedendo : “ In via preliminare dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva dell'Agente la Riscossione, con conseguente sua estromissione dal presente giudizio;
- In via subordinata, accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, inammissibile ex artt. 21 e 19 co. 3 D.Lgs. 546/1992, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti di AdER e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
- rigettare il ricorso nel merito. Con vittoria di spese e compensi di cui si chiede la distrazione ex art. 93 cpc non avendo lo scrivente procuratore riscosso i compensi.
INTERVENTO VOLONTARIO
Con atto di intervento volontario si costituiva in giudizio AGENZIA DELLE ENTRATE PROVINCIALE 1
MILANO in data 29.09.2025. Argomentando nel merito concludeva sostenendo che il ricorso di Ricorrente_1 è pertanto infondato e va rigettato, con condanna alle spese di lite.
UDIENZA
La trattazione dell'udienza avviene come da verbale allegato;
il Giudice trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
Il Giudice letto il ricorso e i relativi allegati, visto il provvedimento impugnato, lette le controdeduzioni e i relativi allegati, viste le norme di riferimento e la relativa giurisprudenza di legittimità sul punto ritiene che il ricorso debba dichiararsi estinto per intervenuta conciliazione tra le parti.
L'iscrizione a ruolo T210307410253563750000001/D00,da cui trae origine la cartella impugnata, è stata emessa per omesso versamento dell'importo dichiarato dovuto in autoliquidazione limitatamente all'imposta sostitutiva di cui al rigo LM46 (ALL. 5), oltre sanzioni ed interessi.
L'attuale cartella, qui gravata, recupera, invece, le sole imposte dovute all'Erario, e non anche i contributi
INPS oggetto di diversa azione di recupero.
Agli atti le parti depositano l'intervenuto accordo conciliativo del 15.10.2025 con il quale , in riferimento al procedimento odierno definiscono con la debenza dell'imposta e la riduzione della sanzione al 40% e dunque corrispondente a euro 478,96.
Verificata la corrispondenza della materia trattata, la legittimità delle firme apposte, al giudice si impone l'estinzione del giudizio per intervenuto accordo di conciliazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo
546/92.
Le spese devono essere compensate tra le parti per espressa volontà delle stesse inserita nell'accordo conciliativo del 15.10.2025.
Il Giudice monocratico – sez. 17 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, definitivamente pronunciando e assorbita ogni eccezione di rito e di merito, pronuncia la seguente sentenza
P.Q.M.
Estingue il ricorso per intervenuta conciliazione tra le parti. Spese compensate .
Così deciso in Milano il 16.12.2025
Il Giudice
NA TE
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
MOTTES MADDALENA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3680/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250048607131000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4673/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
Ricorrente è Ricorrente_1 che con ricorso depositato il 30.07.2025 , ritualmente notificato a AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, intende impugnare la cartella di pagamento n.
06820250048607131000, riproducente l'iscrizione a ruolo n. 2025/55824, ai fini dell'Irpef l'anno 2019, oltre interessi e sanzioni, per un totale di € 5.331,59. NOTIFICATA IL 31.05.2025 chiedendone l'annullamento con riconoscimento delle spese di lite,
per questi motivi
: 1) Avvenuto pagamento del debito in quanto l'Ufficio non ha tenuto conto dei versamenti, risultanti dalle allegate ricevute di pagamento F24: i. € 479,31, pagati in data 02/10/2022; ii. € 487,76, pagati in data 18/03/2023; iii. € 491,85, pagati in data 27/05/2023; iv.
€ 496,08, pagati in data 19/09/2023.
L'importo complessivo dei versamenti erroneamente non computati dall'Ufficio è pari ad €1.955,00 e pertanto conclude chiedendo : "voglia l'on.le corte di giustizia tributaria di i grado di milano accogliere per la forma il presente ricorso e, del pari, accogliendo le argomentazioni in esso contenute, con qualsivoglia motivazione, riconoscere e dichiarare illegittima la cartella di pagamento indicata in oggetto, disponendone l'annullamento, dichiarando altresì non dovuta l'irpef per il 2019, nei limiti delle somme già versate. si chiede altresì di condannare l'agenzia delle entrate-riscossione al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 546/1992, con distrazione a favore degli scriventi difensori antistatari. "
RESISTENTE ADER
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE si costituisce in giudizio depositando atto di controdeduzioni in data 28.08.2025 . Citando giurisprudenza di merito e di legittimità sostiene il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo estraneo alla formazione del ruolo e all'individuazione dei dati da riportare nella cartella esattoriale sia in riferimento all'an che al quantum. AdER ha comunque “denunciato la lite” all'ente impositore
Agenzia delle Entrate invitandolo a proporre intervento volontario sostenendo , nel merito, che non corrisponde al vero che i pagamenti effettuati da controparte (doc. 4 avversario) non sono stati contabilizzati dall'ente impositore. Nella cartella (doc. 2 avversario) essi sono espressamente riportati nell'elenco delle somme decurtate dal quantum iscritto a ruolo:.
Conclude chiedendo : “ In via preliminare dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva dell'Agente la Riscossione, con conseguente sua estromissione dal presente giudizio;
- In via subordinata, accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, inammissibile ex artt. 21 e 19 co. 3 D.Lgs. 546/1992, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti di AdER e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
- rigettare il ricorso nel merito. Con vittoria di spese e compensi di cui si chiede la distrazione ex art. 93 cpc non avendo lo scrivente procuratore riscosso i compensi.
INTERVENTO VOLONTARIO
Con atto di intervento volontario si costituiva in giudizio AGENZIA DELLE ENTRATE PROVINCIALE 1
MILANO in data 29.09.2025. Argomentando nel merito concludeva sostenendo che il ricorso di Ricorrente_1 è pertanto infondato e va rigettato, con condanna alle spese di lite.
UDIENZA
La trattazione dell'udienza avviene come da verbale allegato;
il Giudice trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
Il Giudice letto il ricorso e i relativi allegati, visto il provvedimento impugnato, lette le controdeduzioni e i relativi allegati, viste le norme di riferimento e la relativa giurisprudenza di legittimità sul punto ritiene che il ricorso debba dichiararsi estinto per intervenuta conciliazione tra le parti.
L'iscrizione a ruolo T210307410253563750000001/D00,da cui trae origine la cartella impugnata, è stata emessa per omesso versamento dell'importo dichiarato dovuto in autoliquidazione limitatamente all'imposta sostitutiva di cui al rigo LM46 (ALL. 5), oltre sanzioni ed interessi.
L'attuale cartella, qui gravata, recupera, invece, le sole imposte dovute all'Erario, e non anche i contributi
INPS oggetto di diversa azione di recupero.
Agli atti le parti depositano l'intervenuto accordo conciliativo del 15.10.2025 con il quale , in riferimento al procedimento odierno definiscono con la debenza dell'imposta e la riduzione della sanzione al 40% e dunque corrispondente a euro 478,96.
Verificata la corrispondenza della materia trattata, la legittimità delle firme apposte, al giudice si impone l'estinzione del giudizio per intervenuto accordo di conciliazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo
546/92.
Le spese devono essere compensate tra le parti per espressa volontà delle stesse inserita nell'accordo conciliativo del 15.10.2025.
Il Giudice monocratico – sez. 17 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, definitivamente pronunciando e assorbita ogni eccezione di rito e di merito, pronuncia la seguente sentenza
P.Q.M.
Estingue il ricorso per intervenuta conciliazione tra le parti. Spese compensate .
Così deciso in Milano il 16.12.2025
Il Giudice
NA TE