CASS
Sentenza 25 agosto 2023
Sentenza 25 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/08/2023, n. 35645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35645 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARI nel procedimento a carico di: AT EP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE AR che ha concluso chiedendo, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35645 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 19/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 aprile 2022 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa in data 20 aprile 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di TR, ha assolto PP GR, per non avere commesso il fatto, dai reati di cui agli artt. 56, 575 cod.pen. e 4 legge n. 110/1975 a lui contestati per avere, il 12/07/2018, commesso atti idonei a cagionare la morte di NZ TI, colpendolo con uno strumento da punta e da taglio portato fuori dall'abitazione senza giustificato motivo. Secondo la Corte di appello, la sentenza di condanna si fonda su un quadro indiziario che parte dall'assunto che il GR aveva dei motivi di astio verso il TI, ma a ciò non si sono aggiunti altri elementi, anche a causa della reticenza mostrata dai familiari ed amici della vittima stessa. Anche il TI non ha dato indicazioni inequivoche circa il proprio aggressore, avendo affermato che, a causa del dolore per il colpo ricevuto, non lo ha visto in volto, e il primo elemento che ha indirizzato le indagini contro il GR è un'affermazione equivoca della moglie della vittima circa la possibile corrispondenza tra l'auto dell'aggressore e quella dell'imputato, peraltro riferita da giovani testimoni non identificati. La Corte ha richiamato, poi, molti degli elementi indiziari valorizzati dal G.u.p., tra cui alcune conversazioni telefoniche dell'imputato ritenute di natura quasi confessoria, ma li ha ritenuti scarsamente rilevanti e privi di decisività. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, articolando un unico motivo con il quale censura la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. Il G.u.p. aveva ritenuto dimostrata la responsabilità del GR attraverso una corretta valutazione del complesso degli elementi indiziari, evidenziandone i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo, secondo i canoni valutativi fissati dalle Sezioni Unite e in applicazione del criterio di pari rilevanza della prova logica. La Corte di appello, invece, non ha delineato le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio, e non ha confutato gli argomenti sviluppati dal G.u.p., bensì ha solo demolito il singolo indizio, compresa la confessione fatta per telefono dal GR all'amico AV Di TR, definendola "ambigua e tale da dare luogo a sospetti", ma senza spiegare il motivo di tali valutazioni. Gli indizi, invece, sono stati ritenuti sufficienti anche dalla Corte di cassazione per applicare all'imputato una misura cautelare, attraverso la loro valutazione unitaria. Il Pubblico ministero 2 appellante ha ribadito, quindi, la rilevanza di indizi quali: il colore nero dell'auto usata dall'aggressore; le conversazioni telefoniche intercettate, tra cui in particolare quella con VA Di TR;
le conversazioni intercorse tra i familiari dell'imputato, che evidenziavano il loro timore per la propria incolumità; l'implicita accusa rivolta dalla moglie del TI alla moglie del GR, che rimanda alle ragioni di astio tra le due famiglie consistenti nell'omicidio, avvenuto nel 1999, di un membro della famiglia GR, accusa da cui l'odierna vittima fu assolta ma fu condannato suo fratello;
la fuga dell'imputato, avvenuta qualche giorno dopo il fatto, a seguito dell'inizio delle indagini;
la localizzazione del GR al momento del delitto. La giurisprudenza di legittimità impone, al giudice di appello che perviene a conclusioni difformi da quelle del giudice di primo grado, una motivazione rafforzata ovvero che delinei le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio, dando alla decisione una «nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni» raggiunte. Secondo il ricorrente la Corte di appello ha violato tale principio. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi il ricorso inammissibile, perché infondato e aspecifico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. - Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. E' infatti corretta la censura del ricorrente, circa la carenza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado valutando solo alcuni degli elementi indiziari in essa esaminati, giudicandoli singolarmente poco significativi o ambigui, ed ha comunque omesso di valutarli nel loro complesso al fine di verificare se la sommatoria consentisse di superare la loro relativa ambiguità. Inoltre in alcuni punti la motivazione è contraddittoria, in particolare nella valutazione dell'ipotizzato movente del delitto. 1.1. La giurisprudenza di legittimità si è recentemente orientata nel ritenere necessaria una motivazione rafforzata anche quando il giudice di secondo grado riformi una sentenza in senso assolutorio, affermando in particolare che «Il giudice d'appello, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte» (Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Rv. 281404). Peraltro già la 3 sentenza delle Sezioni Unite n. 14800 del 21/12/2017 (dep. 2018), Troise, Rv. 272430, aveva stabilito che «Il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva». Secondo questo principio, quindi, il giudice di secondo grado che ribalti una sentenza di condanna non è tenuto a rinnovare la prova dichiarativa già ritenuta decisiva, non dovendosi rispettare, in caso di assoluzione, il canone dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», ma all'assenza di un obbligo di rinnovazione deve «affiancarsi l'esigenza che il giudice d'appello strutturi la motivazione della decisione assolutoria in modo rigoroso, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte». In particolare, egli «dovrà confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte» (ibidem). La sentenza impugnata non si conforma a questo principio, in quanto non solo non esamina singolarmente tutti gli elementi indiziari e probatori utilizzati dal giudice di primo grado, ma afferma solo in modo apodittico la scarsa rilevanza o l'ambiguità di quelli che esamina, senza confrontarsi con l'opposta valutazione contenuta nella sentenza di primo grado, e senza confutarla in modo adeguato e razionale. 1.2. In particolare la Corte di appello svaluta, quale indizio, l'improvviso e ingiustificato allontanamento dell'imputato da Andria, senza menzionare l'ulteriore indizio, valorizzato dal giudice di primo grado, costituito dal fatto che contemporaneamente egli si è preoccupato di far sparire la propria auto ed ha cambiato il proprio telefono cellulare. Non menziona l'indizio, esaminato dal giudice di primo grado, costituito dalla conversazione telefonica con tale Scarcelli, al quale l'imputato ha chiesto un rifugio, e che lo ha rimproverato per la condotta tenuta. Non prende in esame le conversazioni tra i familiari dell'imputato, nelle quali costoro hanno mostrato concreti timori di ritorsioni, indicati dal giudice di primo grado quali ulteriori indizi. Valuta "non breve" la distanza di m. 850 dal luogo dell'attentato, a cui l'auto dell'imputato risulta essersi trovata in orario compatibile con esso, senza confrontarsi con l'opposta valutazione dello stesso dato contenuta nella sentenza di primo grado. Svaluta 4 l'indizio costituito dalla conversazione telefonica tra l'imputato e AV Di TR definendola «ambigua» ed affermando che le frasi pronunciate «non possono ritenersi univoche se non assumendo come indizio i vaghi ulteriori elementi di cui si è detto», senza spiegare perché tali elementi non avrebbero una rilevanza indiziaria, e senza compiere una loro valutazione complessiva, al fine di verificare se la non decisività di ognuno di essi possa essere superata dalla loro lettura combinata. 1.3. Si deve infatti ribadire il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere 'ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605, e le conformi Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Rv. 266941, Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321). La Corte di appello non si è uniformata a questo principio, in quanto si è limitata ad affermare l'ambiguità e la 'non inequivocità' degli indizi e degli elementi che ha preso in esame, ed ha omesso di valutare se essi, nel loro complesso, mantengano un grado di ambiguità che non consente di pronunciare la condanna dell'imputato 'al di là di ogni ragionevole dubbio' o se, al contrario, la loro concordanza supporti l'ipotesi accusatoria e li renda non conciliabili con qualunque ipotesi alternativa razionalmente formulabile. 1.4. Risulta in tal modo disapplicato anche il principio secondo cui «In tema di prova indiziaria, il requisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto» (Sez. 2, n. 35827 del 12/07/2019, Rv. 27674). Nella formulazione della 5 Il Consigliere estensore Il Presidente decisione, poi, deve sempre applicarsi il consolidato principio che equipara la rilevanza della prova logica a quella della prova diretta: «In tema di valutazione delle prove, la prova logica, raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi connotato da una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare l'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica» (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv. 271228). 1.5. La sentenza impugnata, infine, è contraddittoria anche nella valutazione del movente, in quanto mentre nella parte iniziale della motivazione afferma che l'esistenza di motivi di avversione tra l'imputato e la vittima è l'unico fatto preciso accertato («oltre a ciò, null'altro di preciso risulta accertato»), nelle pagine successive mette in dubbio il motivo di astio indicato dal giudice di primo grado, cioè l'omicidio di un familiare dell'imputato, commesso nel 1999 dal fratello della persona offesa, e non individua alcun diverso accadimento che giustifichi la sua precedente affermazione di essere certa l'esistenza di dissidi tra le due famiglie. Peraltro appare opportuno ricordare che, secondo il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, l'omessa individuazione del movente, in particolare nei fatti omicidiari, può non essere significativa, in quanto «L'assenza di movente dell'azione omicidiaria è irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato, non risolvendosi il suo mancato accertamento nell'affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell'azione.» (Sez. 5, n. 20851 del 12/03/2021, Rv, 281109). 2. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso il 19 aprile 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE AR che ha concluso chiedendo, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35645 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 19/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 aprile 2022 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa in data 20 aprile 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di TR, ha assolto PP GR, per non avere commesso il fatto, dai reati di cui agli artt. 56, 575 cod.pen. e 4 legge n. 110/1975 a lui contestati per avere, il 12/07/2018, commesso atti idonei a cagionare la morte di NZ TI, colpendolo con uno strumento da punta e da taglio portato fuori dall'abitazione senza giustificato motivo. Secondo la Corte di appello, la sentenza di condanna si fonda su un quadro indiziario che parte dall'assunto che il GR aveva dei motivi di astio verso il TI, ma a ciò non si sono aggiunti altri elementi, anche a causa della reticenza mostrata dai familiari ed amici della vittima stessa. Anche il TI non ha dato indicazioni inequivoche circa il proprio aggressore, avendo affermato che, a causa del dolore per il colpo ricevuto, non lo ha visto in volto, e il primo elemento che ha indirizzato le indagini contro il GR è un'affermazione equivoca della moglie della vittima circa la possibile corrispondenza tra l'auto dell'aggressore e quella dell'imputato, peraltro riferita da giovani testimoni non identificati. La Corte ha richiamato, poi, molti degli elementi indiziari valorizzati dal G.u.p., tra cui alcune conversazioni telefoniche dell'imputato ritenute di natura quasi confessoria, ma li ha ritenuti scarsamente rilevanti e privi di decisività. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, articolando un unico motivo con il quale censura la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. Il G.u.p. aveva ritenuto dimostrata la responsabilità del GR attraverso una corretta valutazione del complesso degli elementi indiziari, evidenziandone i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo, secondo i canoni valutativi fissati dalle Sezioni Unite e in applicazione del criterio di pari rilevanza della prova logica. La Corte di appello, invece, non ha delineato le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio, e non ha confutato gli argomenti sviluppati dal G.u.p., bensì ha solo demolito il singolo indizio, compresa la confessione fatta per telefono dal GR all'amico AV Di TR, definendola "ambigua e tale da dare luogo a sospetti", ma senza spiegare il motivo di tali valutazioni. Gli indizi, invece, sono stati ritenuti sufficienti anche dalla Corte di cassazione per applicare all'imputato una misura cautelare, attraverso la loro valutazione unitaria. Il Pubblico ministero 2 appellante ha ribadito, quindi, la rilevanza di indizi quali: il colore nero dell'auto usata dall'aggressore; le conversazioni telefoniche intercettate, tra cui in particolare quella con VA Di TR;
le conversazioni intercorse tra i familiari dell'imputato, che evidenziavano il loro timore per la propria incolumità; l'implicita accusa rivolta dalla moglie del TI alla moglie del GR, che rimanda alle ragioni di astio tra le due famiglie consistenti nell'omicidio, avvenuto nel 1999, di un membro della famiglia GR, accusa da cui l'odierna vittima fu assolta ma fu condannato suo fratello;
la fuga dell'imputato, avvenuta qualche giorno dopo il fatto, a seguito dell'inizio delle indagini;
la localizzazione del GR al momento del delitto. La giurisprudenza di legittimità impone, al giudice di appello che perviene a conclusioni difformi da quelle del giudice di primo grado, una motivazione rafforzata ovvero che delinei le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio, dando alla decisione una «nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni» raggiunte. Secondo il ricorrente la Corte di appello ha violato tale principio. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi il ricorso inammissibile, perché infondato e aspecifico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. - Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. E' infatti corretta la censura del ricorrente, circa la carenza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado valutando solo alcuni degli elementi indiziari in essa esaminati, giudicandoli singolarmente poco significativi o ambigui, ed ha comunque omesso di valutarli nel loro complesso al fine di verificare se la sommatoria consentisse di superare la loro relativa ambiguità. Inoltre in alcuni punti la motivazione è contraddittoria, in particolare nella valutazione dell'ipotizzato movente del delitto. 1.1. La giurisprudenza di legittimità si è recentemente orientata nel ritenere necessaria una motivazione rafforzata anche quando il giudice di secondo grado riformi una sentenza in senso assolutorio, affermando in particolare che «Il giudice d'appello, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte» (Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Rv. 281404). Peraltro già la 3 sentenza delle Sezioni Unite n. 14800 del 21/12/2017 (dep. 2018), Troise, Rv. 272430, aveva stabilito che «Il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva». Secondo questo principio, quindi, il giudice di secondo grado che ribalti una sentenza di condanna non è tenuto a rinnovare la prova dichiarativa già ritenuta decisiva, non dovendosi rispettare, in caso di assoluzione, il canone dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», ma all'assenza di un obbligo di rinnovazione deve «affiancarsi l'esigenza che il giudice d'appello strutturi la motivazione della decisione assolutoria in modo rigoroso, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte». In particolare, egli «dovrà confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte» (ibidem). La sentenza impugnata non si conforma a questo principio, in quanto non solo non esamina singolarmente tutti gli elementi indiziari e probatori utilizzati dal giudice di primo grado, ma afferma solo in modo apodittico la scarsa rilevanza o l'ambiguità di quelli che esamina, senza confrontarsi con l'opposta valutazione contenuta nella sentenza di primo grado, e senza confutarla in modo adeguato e razionale. 1.2. In particolare la Corte di appello svaluta, quale indizio, l'improvviso e ingiustificato allontanamento dell'imputato da Andria, senza menzionare l'ulteriore indizio, valorizzato dal giudice di primo grado, costituito dal fatto che contemporaneamente egli si è preoccupato di far sparire la propria auto ed ha cambiato il proprio telefono cellulare. Non menziona l'indizio, esaminato dal giudice di primo grado, costituito dalla conversazione telefonica con tale Scarcelli, al quale l'imputato ha chiesto un rifugio, e che lo ha rimproverato per la condotta tenuta. Non prende in esame le conversazioni tra i familiari dell'imputato, nelle quali costoro hanno mostrato concreti timori di ritorsioni, indicati dal giudice di primo grado quali ulteriori indizi. Valuta "non breve" la distanza di m. 850 dal luogo dell'attentato, a cui l'auto dell'imputato risulta essersi trovata in orario compatibile con esso, senza confrontarsi con l'opposta valutazione dello stesso dato contenuta nella sentenza di primo grado. Svaluta 4 l'indizio costituito dalla conversazione telefonica tra l'imputato e AV Di TR definendola «ambigua» ed affermando che le frasi pronunciate «non possono ritenersi univoche se non assumendo come indizio i vaghi ulteriori elementi di cui si è detto», senza spiegare perché tali elementi non avrebbero una rilevanza indiziaria, e senza compiere una loro valutazione complessiva, al fine di verificare se la non decisività di ognuno di essi possa essere superata dalla loro lettura combinata. 1.3. Si deve infatti ribadire il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere 'ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605, e le conformi Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Rv. 266941, Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321). La Corte di appello non si è uniformata a questo principio, in quanto si è limitata ad affermare l'ambiguità e la 'non inequivocità' degli indizi e degli elementi che ha preso in esame, ed ha omesso di valutare se essi, nel loro complesso, mantengano un grado di ambiguità che non consente di pronunciare la condanna dell'imputato 'al di là di ogni ragionevole dubbio' o se, al contrario, la loro concordanza supporti l'ipotesi accusatoria e li renda non conciliabili con qualunque ipotesi alternativa razionalmente formulabile. 1.4. Risulta in tal modo disapplicato anche il principio secondo cui «In tema di prova indiziaria, il requisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto» (Sez. 2, n. 35827 del 12/07/2019, Rv. 27674). Nella formulazione della 5 Il Consigliere estensore Il Presidente decisione, poi, deve sempre applicarsi il consolidato principio che equipara la rilevanza della prova logica a quella della prova diretta: «In tema di valutazione delle prove, la prova logica, raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi connotato da una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare l'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica» (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv. 271228). 1.5. La sentenza impugnata, infine, è contraddittoria anche nella valutazione del movente, in quanto mentre nella parte iniziale della motivazione afferma che l'esistenza di motivi di avversione tra l'imputato e la vittima è l'unico fatto preciso accertato («oltre a ciò, null'altro di preciso risulta accertato»), nelle pagine successive mette in dubbio il motivo di astio indicato dal giudice di primo grado, cioè l'omicidio di un familiare dell'imputato, commesso nel 1999 dal fratello della persona offesa, e non individua alcun diverso accadimento che giustifichi la sua precedente affermazione di essere certa l'esistenza di dissidi tra le due famiglie. Peraltro appare opportuno ricordare che, secondo il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, l'omessa individuazione del movente, in particolare nei fatti omicidiari, può non essere significativa, in quanto «L'assenza di movente dell'azione omicidiaria è irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato, non risolvendosi il suo mancato accertamento nell'affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell'azione.» (Sez. 5, n. 20851 del 12/03/2021, Rv, 281109). 2. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso il 19 aprile 2023