CASS
Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2024, n. 5885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5885 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da AL AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza resa il 16 febbraio 2023 dalla CORTE di APPELLO di TORINO Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OR PE che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. Cristina Postai per la parte civile costituita che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso e depositato nota spese e dell'avv. Celano per il ricorrente che insiste nei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza resa il 9 gennaio 2020 dal Tribunale di Vercelli che aveva dichiarato la responsabilità di EX LO in ordine al reato di truffa. Si addebita all'imputato di avere pubblicato l'annunzio di vendita di un'autovettura per la quale, all'esito delle trattative intercorse con la persona offesa, concordava il prezzo di 21.000 C e di avere indotto la persona offesa in errore sulla reale disponibilità del bene, procurandosi così l'ingiusto profitto di una parte del pagamento del prezzo pari a 16.000 C. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, munito di procura speciale , deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 5885 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 10/01/2024 2.1 vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato poiché, stante l'assenza di artifizi e raggiri, LO si è limitato a porre in essere un inadempimento di carattere civile 2.2 Vizio di motivazione sulla disposta subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno poiché appare fuor di luogo che la Corte abbia confermato la decisione del tribunale, senza tener conto delle precarie condizioni economiche dell'imputato, il quale non sarebbe in grado di sopportare un esborso pecuniario così rilevante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato poiché, come esaustivamente esposto dalla Corte di appello, l'imputato ha con artifizi e raggiri indotto la persona offesa a confidare sulla stipula dell'atto di vendita, rilasciandogli una dichiarazione con cui si impegnava ad effettuare il passaggio di proprietà a fronte del versamento di parte del prezzo. Invece dopo avere incassato la somma complessiva di 16.000 C l'imputato provvedeva a vendere il veicolo a terzi. E' di tutta evidenza che LO ha fatto ricorso a tale scrittura per suscitare fraudolentemente l'affidamento della sua controparte che, rassicurato dall'impegno sottoscritto dal venditore / ha versato il denaro senza avere ottenuto il passaggio di proprietà. 1.2 II secondo motivo non è consentito. Con l'atto di appello la difesa si era limitata a censurare l'entità del risarcimento del danno riconosciuto in favore della parte civile e l'eccessiva gravosità della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento, sul rilievo che l'imputato non era persona pregiudicata o socialmente pericolosa, nulla deducendo in merito alle precarie condizioni economiche del predetto. Il motivo è, comunque, anche generico poiché la Corte ha osservato che l'imputato lavora regolarmente nel settore dell'edilizia e non versa in precarie condizioni economiche e il ricorrente non ha contestato questa motivazione. 4.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile FF RO, che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge. Roma 10 gennaio 2024 il consigliere estensore Il President AR IÉ orsellino GE
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OR PE che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. Cristina Postai per la parte civile costituita che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso e depositato nota spese e dell'avv. Celano per il ricorrente che insiste nei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza resa il 9 gennaio 2020 dal Tribunale di Vercelli che aveva dichiarato la responsabilità di EX LO in ordine al reato di truffa. Si addebita all'imputato di avere pubblicato l'annunzio di vendita di un'autovettura per la quale, all'esito delle trattative intercorse con la persona offesa, concordava il prezzo di 21.000 C e di avere indotto la persona offesa in errore sulla reale disponibilità del bene, procurandosi così l'ingiusto profitto di una parte del pagamento del prezzo pari a 16.000 C. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, munito di procura speciale , deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 5885 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 10/01/2024 2.1 vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato poiché, stante l'assenza di artifizi e raggiri, LO si è limitato a porre in essere un inadempimento di carattere civile 2.2 Vizio di motivazione sulla disposta subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno poiché appare fuor di luogo che la Corte abbia confermato la decisione del tribunale, senza tener conto delle precarie condizioni economiche dell'imputato, il quale non sarebbe in grado di sopportare un esborso pecuniario così rilevante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato poiché, come esaustivamente esposto dalla Corte di appello, l'imputato ha con artifizi e raggiri indotto la persona offesa a confidare sulla stipula dell'atto di vendita, rilasciandogli una dichiarazione con cui si impegnava ad effettuare il passaggio di proprietà a fronte del versamento di parte del prezzo. Invece dopo avere incassato la somma complessiva di 16.000 C l'imputato provvedeva a vendere il veicolo a terzi. E' di tutta evidenza che LO ha fatto ricorso a tale scrittura per suscitare fraudolentemente l'affidamento della sua controparte che, rassicurato dall'impegno sottoscritto dal venditore / ha versato il denaro senza avere ottenuto il passaggio di proprietà. 1.2 II secondo motivo non è consentito. Con l'atto di appello la difesa si era limitata a censurare l'entità del risarcimento del danno riconosciuto in favore della parte civile e l'eccessiva gravosità della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento, sul rilievo che l'imputato non era persona pregiudicata o socialmente pericolosa, nulla deducendo in merito alle precarie condizioni economiche del predetto. Il motivo è, comunque, anche generico poiché la Corte ha osservato che l'imputato lavora regolarmente nel settore dell'edilizia e non versa in precarie condizioni economiche e il ricorrente non ha contestato questa motivazione. 4.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile FF RO, che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge. Roma 10 gennaio 2024 il consigliere estensore Il President AR IÉ orsellino GE