CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 05/02/2026, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1908/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4932/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marigliano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01204890634 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 15.2.2025 al Comune di Marigliano Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di intimazione n. 202400026254, notificato il 17/12/2024, con il quale si richiede il pagamento della somma di euro 3.124,24 fondato su un accertamento esecutivo n. 1563 DEL 07/12/2020 riferito a IMU – Anno 2015 –
Id. Doc. 20230486500000645, che risulta notificato il 31/12/2020. Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito tributario chiedendo la sospensione dell'atto impugnato.
Nessuno si è costituito per il Comune di Marigliano.
Il ricorso è stato iscritto nel registro generale il 14.3.2025 ed assegnato a questa 28° sezione, il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in pubblica udienza la data del 5 febbraio 2026 all'esito della quale il giudice monocratico ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito tributario, il
Comune di Marigliano, non costituito in giudizio, non dunque fornito alcuna indicazione e prova della notificazione delle presunte imposte comunali, costituenti atto prodromico e necessario presupposto della riscossione coattiva.
Grava, infatti, sull'Ente impositore l'onere di provare la corretta notifica degli atti sui quali si fonda l'atto impugnato, nel caso di specie la corretta notifica dell'avviso di un accertamento esecutivo n. 1563 DEL
07/12/2020 riferito a IMU – Anno 2015 – in assenza di tale prova, essendo decorsi ben 11 anni dall'anno di riferimento dell'imposta, il ricorso va accolto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna il Comune di Marigliano al pagamento delle spese di giustizia che si liquidano in euro 500,00 oltre CUT in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4932/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marigliano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01204890634 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 15.2.2025 al Comune di Marigliano Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di intimazione n. 202400026254, notificato il 17/12/2024, con il quale si richiede il pagamento della somma di euro 3.124,24 fondato su un accertamento esecutivo n. 1563 DEL 07/12/2020 riferito a IMU – Anno 2015 –
Id. Doc. 20230486500000645, che risulta notificato il 31/12/2020. Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito tributario chiedendo la sospensione dell'atto impugnato.
Nessuno si è costituito per il Comune di Marigliano.
Il ricorso è stato iscritto nel registro generale il 14.3.2025 ed assegnato a questa 28° sezione, il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in pubblica udienza la data del 5 febbraio 2026 all'esito della quale il giudice monocratico ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito tributario, il
Comune di Marigliano, non costituito in giudizio, non dunque fornito alcuna indicazione e prova della notificazione delle presunte imposte comunali, costituenti atto prodromico e necessario presupposto della riscossione coattiva.
Grava, infatti, sull'Ente impositore l'onere di provare la corretta notifica degli atti sui quali si fonda l'atto impugnato, nel caso di specie la corretta notifica dell'avviso di un accertamento esecutivo n. 1563 DEL
07/12/2020 riferito a IMU – Anno 2015 – in assenza di tale prova, essendo decorsi ben 11 anni dall'anno di riferimento dell'imposta, il ricorso va accolto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna il Comune di Marigliano al pagamento delle spese di giustizia che si liquidano in euro 500,00 oltre CUT in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.