Art. 2.
Le lauree in scienze bancarie ed assicurative nonche' in discipline economiche e sociali, conferite dalle facolta' di economia e commercio delle Universita' statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono dichiarate equipollenti alla laurea in economia e commercio, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.
Le lauree in scienze bancarie ed assicurative nonche' in discipline economiche e sociali, conferite dalle facolta' di economia e commercio delle Universita' statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono dichiarate equipollenti alla laurea in economia e commercio, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.