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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2024, n. 46241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46241 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA ILFUNZ:(Y: R CA IO, nata a [...] il [...]; LUCI li I ni \ avverso la sentenza n. 6750 della Corte di appello di Torino del 16 novembre 2023; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gianluigi PRATOLA, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito, altresì, per la ricorrente l'avv. Gabriele FARABEGOLI, del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. Andrea CIANCI, del foro di Torino, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. sul ricorso proposto da: 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 46241 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 09/07/2024 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Torino ha, con sentenza del 16 novembre 2023, integralmente confermato la precedente sentenza del 20 gennaio 2022 con la quale, in esito celebrato nelle forme ordinarie, il Tribunale di Torino aveva dichiarato la penale responsabilità di VA IO in ordine al reato di cui all'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000, per avere, in qualità di legale rappresentante della Rega Servizi Sas, utilizzato, al fine di evadere le imposte, nelle dichiarazioni fiscali in tale veste sottoscritte, elementi passivi di reddito documentati con 4 fatture relative ad operazioni inesistenti, per un complessivo importo pari ad euri 122.970,00, oltre euri 26.572,00 relativi ad Iva, due delle quali risultano emesse nel marzo del 2013 ed altre due nel novembre dello stesso anno da due ditte facenti capo a tale LA El Habib, soggetto che, peraltro, nel periodo intercorrente fra marzo e settembre 2013 è risultato essere un dipendente della impresa amministrata dalla VA, e la aveva, pertanto, condannata alla pena, la cui esecuzione è stata sospesa, di mesi 6 di reclusione oltre accessori. Avverso la sentenza di secondo grado ha interposto ricorso per cassazione la difesa della imputata, svolgendo tre motivi di ricorso. Un primo motivo ha ad oggetto il vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione alla valutazione degli elementi - definiti neppure tali da costituire degli indizi ma ritenuti costituenti fonte di meri sospetti - utilizzati in sede di merito a suffragio della affermazione della responsabilità della imputata;
si fa, in particolare, riferimento alla valorizzazione del comportamento fiscale del LA, il quale non ha presentato alcuna dichiarazione fiscale, per segnalarne la sua irrilevanza in relazione alla affermazione della penale responsabilità della VA;
si fa altresì riferimento alla ritenuta genericità della fatture emesse da quest'ultimo ed utilizzate dalla VA, che non sussisterebbe, essendo in esse precisato sia quale è l'oggetto della prestazione fornita sia la ubicazione del cantiere edile ove la stessa è stata erogata;
ancora si richiama il fatto che non avrebbe un significato accusatorio la circostanza che il LA abbia, per un periodo relativo all'anno 2013 (in parte successivo in parte precedente alle date delle fatture in questione), prestato servizio quale lavoratore subordinato, presso la impresa della VA. Il ricorrente ha quindi lamentato, con i due successivi motivi di ricorso, la affermata omessa valutazione del quadro istruttorio, avendo, immotivatamente, trascurato i giudici del merito di considerare gli elementi 2 dimostrativi ricavabili dalle testimonianze dedotte dalla difesa dell'imputata in sede istruttoria - sono al riguardo riportati ampi stralci delle deposizioni dei testi RE e IO - deponenti per la effettività delle prestazioni lavorative offerte dal LA, nonchè i dati rivenienti dalle dichiarazioni del consulente tecnico di parte ZA - del quale sono riportate le dichiarazioni dibattimentali - in ordine alla congruità degli importi fatturati in relazione alle opere eseguite. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è risultato inammissibile e, pertanto, per tale lo stesso deve essere ora dichiarato. Osserva, infatti, il Collegio, nell'esaminare i motivi di ricorso proposti dalla difesa della ricorrente - in relazione ai quali va segnalata la circostanza che gli argomenti che con gli stessi sono stati introdotti non sono sempre facilmente districabili, atteso che la illustrazione dei motivi di impugnazione è svolta con una tecnica espositiva che ne ha determinato la parziale reciproca embricazione narrativa di tal che i temi trattati nell'uno sono a volte commisti coi temi trattati nell'altro - che è stata lamentata, in prima battuta, la circostanza che il giudizio di responsabilità a carico della ricorrente si sarebbe basato non su elementi aventi la consistenza di "indizi" in senso tecnico ma su elementi atti a giustificare solo dei "sospetti" a carico della imputata. Dal punto di vista astratto la distinzione fra gli elementi propriamente probatori, gli elementi solo indiziari, idonei a fondare il giudizio di responsabilità a carico del prevenuto a condizione che gli stessi siano, secondo la icastica formula normativa scolpita nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. "gravi, precisi e concordanti" (tali essendo gli indizi allorché, rispettivamente, essi sono gravi in quanto "consistenti", cioè resistenti alle obiezioni e, quindi, attendibili e convincenti;
precisi laddove "non generici" cioè non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile e, perciò, non equivoci;
infine concordanti quando sono "non contrastanti tra loro" né con altri dati o elementi certi) ed elementi idonei a costituire meri "sospetti" è ben chiara. Quanto al criterio di distinzione fra la prova e l'indizio, potrebbe dirsi che si tratta di un criterio non quantitativo ma oggettivo-funzionale; si è, infatti, con chiarezza argomentativa sintetizzato che la differenza tra prova e indizio è costituita dal fatto che mentre la prima, in quanto si ricollega direttamente al fatto storico oggetto di accertamento, è idonea ad attribuire carattere di 3 certezza allo stesso, l'indizio, che pure condivide con la prova il carattere della certezza storica, sì distingue dalla prima in quanto isolatamente considerato, fornisce solo una traccia indicativa di un percorso logico argomentativo, suscettibile di avere diversi possibili scenari, e, come tale, non può essere qualificato in termini di certezza con riferimento al fatto da provare (Corte di cassazione, Sezione V penale, 15 aprile 2014, n. 16397, rv 259551). Parimenti chiara è nella giurisprudenza la distinzione di carattere generale fra l'indizio ed il mero sospetto;
è stato, infatti, chiarito che costituiscono indizi, suscettibili di valutazione ai fini accertativi dei fatti rilevanti nel processo secondo i termini di cui al citato art. 192, comma 2, cod. proc. pen., gli elementi di fatto noti dai quali desumere, in via inferenziale (in tal senso distinguendosi, come detto, dalle prove che sono elementi direttamente rappresentativi di un fatto, il cui utilizzo a fini epistemologici non richiede un procedimento di tipo inferenziale, ma solamente una verifica di carattere meramente ricostruttiva dei dati già in possesso del giudicante), il fatto ignoto da provare sulla base di regole scientifiche ovvero di massime di esperienza generalmente accettate, mentre il "mero sospetto" si identifica ora con una congettura, priva, allo stato, di alcun riscontro (probatorio od indiziario), costituendo quest'ultimo l'oggetto della indagine da esperire onde dare corpo al primo, ora con un indizio "debole", cioè privo del carattere della gravità, della precisione e della concordanza, idoneo, pertanto, ad assecondare distinte ed anche alternative ricostruzioni storiche (Corte di cassazione, Sezione V penale, 10 febbraio 2021, n. 5209, rv 280408; Corte di cassazione, Sezione V penale, 5 giugno 2020, n. 17231, rv 279168), e, pertanto, non sufficiente per provare, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza di un determinato accadimento ovvero le modalità del suo divenire. Fatta questa premessa di carattere metodologico, rileva il Collegio che nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente difesa, la responsabilità della VA è stata desunta in sede di giudizi di merito non sulla base di dati conoscitivi qualificabili come "meri sospetti" ma sulla base di veri e propri "indizi", che, avendo le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza, sono stati correttamente ritenuti tali da costituire una solida base per l'affermazione della responsabilità della ricorrente. Ed invero, i giudici del merito hanno valorizzato, quali elementi a carico della imputata, una serie di dati di fatto quali la circostanza, incontestata, che il LA, cioè il soggetto che aveva emesso le fatture indirizzate alla VA 4 non aveva presentato, per l'anno di imposta in questione, il 2013, alcuna dichiarazione dei redditi (circostanza questa che induce in base ad una ragionevole massima di esperienza a ritenere che lo stesso non avesse percepito un reddito lecito per effetto delle prestazioni documentate con le fatture in questione); era altresì emerso che il LA, o meglio le ditte a lui intestate, non avevano alcun personale dipendente né altro tipo di dotazione strumentale (circostanza questa che rende difficilmente giustificabile la realizzazione di opere per importi così rilevanti, quali quelli documentati dalla fatture in discorso); la causale delle fatture emesse risultava piuttosto generica, limitandosi a indicare la dicitura "lavori di scavo fognatura nera/bianca presso vostri cantieri" (va precisato che siffatta genericità non può dirsi esclusa dalla circostanza che erano indicati i luoghi ove siffatti cantieri erano ubicati, come sostenuto dalla ricorrente, posto che, secondo quanto incontestatamente indicato nella sentenza le fatture non indicavano né l'entità delle opere realizzate né la durata dell'impegno che esse avevano richiesto: elementi questi, come meglio si vedrà infra, indispensabili onde verificare la congruità degli importi in esse indicati quale loro corrispettivo); i pagamenti effettuati dalla VA in favore del LA o erano seguiti da operazioni immediatamente o di poco successive, compiute da quello, di prelievo di somme di importo appena inferiore alle somme apparentemente versate dalla VA, mentre laddove i pagamenti erano eseguiti in contante (fenomeno già di per sé di non ragionevole spiegazione data l'entità ragguardevole degli importi) essi non erano stati seguiti da versamenti effettuati dal LA sui propri conti;
ancora i giudici del merito hanno valorizzato il dato obbiettivo che i contratti di subappalto con il LA indicavano un imponibile inferiore rispetto a quello portato dalle fatture e che, in ogni caso, dal punto di vista della documentazione amministrativa essi e le opere che sarebbero state eseguite, presentavano una ampia serie di irregolarità. Si tratta di elementi caratterizzati dalla gravità, dalla precisione e della univoca concordanza, in quanto tutti riconducibili alla non veridicità di quanto documentato con le fatture in esame;
ad essi la Corte di appello ha, ancora, aggiunto il dato, anch'esso obbiettivo e logicamente concorrente con gli elementi dianzi descritti verso un unico fine dimostrativo, che il LA da marzo a settembre 2013 ha operato alle dipendenze della VA, e solamente nel periodo dal gennaio al febbraio e dall'ottobre a dicembre ha fatturato, in assenza come detto di una qualche organizzazione aziendale e, pertanto a 5 quanto parrebbe, operando in solitudine eseguendo lavori di tipo manuale, lavori per circa 150.000,00 euri. Si tratta di dati sì di carattere indiziario ma tutti gravi e precisi e sintomaticamente convergenti verso la fittizietà delle operazioni rappresentate con le fatture di cui al capo di imputazione e, pertanto, legittimamente idonei a fondare il giudizio di responsabilità a carico della VA. Quanto ai profili relativi alla affermata omessa considerazione dele risultanze istruttorie rivenienti dalla testimonianze dei testi RE e IO, si osserva che, a tutto voler concedere, le stesse avrebbero avuto l'effetto di dimostrare un fatto che i giudici del merito hanno, in ogni caso, dato per pacifico sotto il profilo della sua rispondenza alla verità storica, cioè che il LA abbia lavorato alle dipendenza della impresa gestita dalla imputata in un periodo immediatamente precedente a quello cui si riferiscono le fatture dalla medesima indicate nella propria dichiarazione dei redditi, ma che i predetti giudici hanno anche ritenuto - in termini che per essere non manifestamente illogici non sono ora più sindacabili nella presente sede - essere del tutto irrilevante ai fini della dimostrazione della non fittizietà delle operazioni, ora precedenti alla instaurazione ora successive alla cessazione del rapporto di lavoro (si osserva al riguardo che sarebbe stato interesse del ricorrente documentare quale era stato il trattamento economico da lui goduto nel periodo nel quale egli era stato dipendente della VA, sì da consentire una, sia pure approssimativa, verifica della congruità delle somme da lui poi, in pochi mesi, apparentemente fatturate come imprenditore individuale), documentate con le fatture di cui alla imputazione. Né è rilevante ai fini del decidere la testimonianza resa dal consulente di parte, geom ZA, con la quale si intenderebbe dimostrare la congruità delle cifre riportate nella fatture emesse dal LA;
invero - al di là della circostanza che non è dato comprendere dal testo del ricorso per cassazione se le dichiarazioni del teste in questione erano state sottoposte, in applicazione del principio devolutivo che governa il giudizio di gravame anche in sede penale, con la dovuta specificità all'esame della Corte di appello subalpina, sicchè la omessa motivazione sul punto, quand'anche la stessa dovesse sussistere, non costituirebbe motivo per l'annullamento della sentenza impugnata, non risultando che il thema legato alla valutazioni delle dichiarazioni rese dal predetto teste avesse formato oggetto del gravame sottoposto alla Corte di merito - è proprio da quanto affermato dal teste ZA, per come riportato dalla difesa della VA nell'atto introduttivo del 6 presente giudizio, che si desume un ulteriore elemento a dimostrazione della aspecificità del contenuto della fatture utilizzate dalla VA, e quindi della loro non genuinità: se come ha riferito il ricordato teste ZA il valore delle opere che il LA avrebbe eseguito non è predeterminabile ma è ricostruibile solo a posteriori in funzione della tipologia di "terreno" con il quale colui che, come il LA, svolge l'attività di "imboscatore" si deve confrontare, è evidente che solo una descrizione accurata di essa può consentire la ricostruzione della congruità dei prezzi indicati;
il fatto che, invece, la stessa sia del tutto mancata (si pensi che, secondo quanto riportato dallo ZA, il pagamento per le opere del tipo di quelle in questione avviene sulla base della lunghezza, in metri lineari, della galleria che rinnboscatore" realizza e della quantità, in metri cubi, e della qualità del materiale che questi, nell'esercizio della sua attività, deve rimuovere, sicché le indicazioni relative a tali quantità e qualità, non riportate in fattura secondo quanto incontestatamente segnalato nella sentenza di appello, risulterebbero indispensabili per il giudizio sulla congruità del compenso preteso), costituisce un ulteriore fattore, correttamente valorizzato in sentenza, a riprova della fittizietà delle operazioni documentate con le fatture di cui al capo di imputazione. Infine, la circostanza che in altro giudizio - avente un distinto, ancorché analogo, oggetto - la VA sia stata assolta in sede di merito, non costituisce, all'evidenza, elemento atto a privare di logicità il diverso giudizio espresso a carico di quella nella occasione che ora interessa. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e la ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen. deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gianluigi PRATOLA, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito, altresì, per la ricorrente l'avv. Gabriele FARABEGOLI, del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. Andrea CIANCI, del foro di Torino, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. sul ricorso proposto da: 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 46241 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 09/07/2024 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Torino ha, con sentenza del 16 novembre 2023, integralmente confermato la precedente sentenza del 20 gennaio 2022 con la quale, in esito celebrato nelle forme ordinarie, il Tribunale di Torino aveva dichiarato la penale responsabilità di VA IO in ordine al reato di cui all'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000, per avere, in qualità di legale rappresentante della Rega Servizi Sas, utilizzato, al fine di evadere le imposte, nelle dichiarazioni fiscali in tale veste sottoscritte, elementi passivi di reddito documentati con 4 fatture relative ad operazioni inesistenti, per un complessivo importo pari ad euri 122.970,00, oltre euri 26.572,00 relativi ad Iva, due delle quali risultano emesse nel marzo del 2013 ed altre due nel novembre dello stesso anno da due ditte facenti capo a tale LA El Habib, soggetto che, peraltro, nel periodo intercorrente fra marzo e settembre 2013 è risultato essere un dipendente della impresa amministrata dalla VA, e la aveva, pertanto, condannata alla pena, la cui esecuzione è stata sospesa, di mesi 6 di reclusione oltre accessori. Avverso la sentenza di secondo grado ha interposto ricorso per cassazione la difesa della imputata, svolgendo tre motivi di ricorso. Un primo motivo ha ad oggetto il vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione alla valutazione degli elementi - definiti neppure tali da costituire degli indizi ma ritenuti costituenti fonte di meri sospetti - utilizzati in sede di merito a suffragio della affermazione della responsabilità della imputata;
si fa, in particolare, riferimento alla valorizzazione del comportamento fiscale del LA, il quale non ha presentato alcuna dichiarazione fiscale, per segnalarne la sua irrilevanza in relazione alla affermazione della penale responsabilità della VA;
si fa altresì riferimento alla ritenuta genericità della fatture emesse da quest'ultimo ed utilizzate dalla VA, che non sussisterebbe, essendo in esse precisato sia quale è l'oggetto della prestazione fornita sia la ubicazione del cantiere edile ove la stessa è stata erogata;
ancora si richiama il fatto che non avrebbe un significato accusatorio la circostanza che il LA abbia, per un periodo relativo all'anno 2013 (in parte successivo in parte precedente alle date delle fatture in questione), prestato servizio quale lavoratore subordinato, presso la impresa della VA. Il ricorrente ha quindi lamentato, con i due successivi motivi di ricorso, la affermata omessa valutazione del quadro istruttorio, avendo, immotivatamente, trascurato i giudici del merito di considerare gli elementi 2 dimostrativi ricavabili dalle testimonianze dedotte dalla difesa dell'imputata in sede istruttoria - sono al riguardo riportati ampi stralci delle deposizioni dei testi RE e IO - deponenti per la effettività delle prestazioni lavorative offerte dal LA, nonchè i dati rivenienti dalle dichiarazioni del consulente tecnico di parte ZA - del quale sono riportate le dichiarazioni dibattimentali - in ordine alla congruità degli importi fatturati in relazione alle opere eseguite. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è risultato inammissibile e, pertanto, per tale lo stesso deve essere ora dichiarato. Osserva, infatti, il Collegio, nell'esaminare i motivi di ricorso proposti dalla difesa della ricorrente - in relazione ai quali va segnalata la circostanza che gli argomenti che con gli stessi sono stati introdotti non sono sempre facilmente districabili, atteso che la illustrazione dei motivi di impugnazione è svolta con una tecnica espositiva che ne ha determinato la parziale reciproca embricazione narrativa di tal che i temi trattati nell'uno sono a volte commisti coi temi trattati nell'altro - che è stata lamentata, in prima battuta, la circostanza che il giudizio di responsabilità a carico della ricorrente si sarebbe basato non su elementi aventi la consistenza di "indizi" in senso tecnico ma su elementi atti a giustificare solo dei "sospetti" a carico della imputata. Dal punto di vista astratto la distinzione fra gli elementi propriamente probatori, gli elementi solo indiziari, idonei a fondare il giudizio di responsabilità a carico del prevenuto a condizione che gli stessi siano, secondo la icastica formula normativa scolpita nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. "gravi, precisi e concordanti" (tali essendo gli indizi allorché, rispettivamente, essi sono gravi in quanto "consistenti", cioè resistenti alle obiezioni e, quindi, attendibili e convincenti;
precisi laddove "non generici" cioè non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile e, perciò, non equivoci;
infine concordanti quando sono "non contrastanti tra loro" né con altri dati o elementi certi) ed elementi idonei a costituire meri "sospetti" è ben chiara. Quanto al criterio di distinzione fra la prova e l'indizio, potrebbe dirsi che si tratta di un criterio non quantitativo ma oggettivo-funzionale; si è, infatti, con chiarezza argomentativa sintetizzato che la differenza tra prova e indizio è costituita dal fatto che mentre la prima, in quanto si ricollega direttamente al fatto storico oggetto di accertamento, è idonea ad attribuire carattere di 3 certezza allo stesso, l'indizio, che pure condivide con la prova il carattere della certezza storica, sì distingue dalla prima in quanto isolatamente considerato, fornisce solo una traccia indicativa di un percorso logico argomentativo, suscettibile di avere diversi possibili scenari, e, come tale, non può essere qualificato in termini di certezza con riferimento al fatto da provare (Corte di cassazione, Sezione V penale, 15 aprile 2014, n. 16397, rv 259551). Parimenti chiara è nella giurisprudenza la distinzione di carattere generale fra l'indizio ed il mero sospetto;
è stato, infatti, chiarito che costituiscono indizi, suscettibili di valutazione ai fini accertativi dei fatti rilevanti nel processo secondo i termini di cui al citato art. 192, comma 2, cod. proc. pen., gli elementi di fatto noti dai quali desumere, in via inferenziale (in tal senso distinguendosi, come detto, dalle prove che sono elementi direttamente rappresentativi di un fatto, il cui utilizzo a fini epistemologici non richiede un procedimento di tipo inferenziale, ma solamente una verifica di carattere meramente ricostruttiva dei dati già in possesso del giudicante), il fatto ignoto da provare sulla base di regole scientifiche ovvero di massime di esperienza generalmente accettate, mentre il "mero sospetto" si identifica ora con una congettura, priva, allo stato, di alcun riscontro (probatorio od indiziario), costituendo quest'ultimo l'oggetto della indagine da esperire onde dare corpo al primo, ora con un indizio "debole", cioè privo del carattere della gravità, della precisione e della concordanza, idoneo, pertanto, ad assecondare distinte ed anche alternative ricostruzioni storiche (Corte di cassazione, Sezione V penale, 10 febbraio 2021, n. 5209, rv 280408; Corte di cassazione, Sezione V penale, 5 giugno 2020, n. 17231, rv 279168), e, pertanto, non sufficiente per provare, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza di un determinato accadimento ovvero le modalità del suo divenire. Fatta questa premessa di carattere metodologico, rileva il Collegio che nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente difesa, la responsabilità della VA è stata desunta in sede di giudizi di merito non sulla base di dati conoscitivi qualificabili come "meri sospetti" ma sulla base di veri e propri "indizi", che, avendo le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza, sono stati correttamente ritenuti tali da costituire una solida base per l'affermazione della responsabilità della ricorrente. Ed invero, i giudici del merito hanno valorizzato, quali elementi a carico della imputata, una serie di dati di fatto quali la circostanza, incontestata, che il LA, cioè il soggetto che aveva emesso le fatture indirizzate alla VA 4 non aveva presentato, per l'anno di imposta in questione, il 2013, alcuna dichiarazione dei redditi (circostanza questa che induce in base ad una ragionevole massima di esperienza a ritenere che lo stesso non avesse percepito un reddito lecito per effetto delle prestazioni documentate con le fatture in questione); era altresì emerso che il LA, o meglio le ditte a lui intestate, non avevano alcun personale dipendente né altro tipo di dotazione strumentale (circostanza questa che rende difficilmente giustificabile la realizzazione di opere per importi così rilevanti, quali quelli documentati dalla fatture in discorso); la causale delle fatture emesse risultava piuttosto generica, limitandosi a indicare la dicitura "lavori di scavo fognatura nera/bianca presso vostri cantieri" (va precisato che siffatta genericità non può dirsi esclusa dalla circostanza che erano indicati i luoghi ove siffatti cantieri erano ubicati, come sostenuto dalla ricorrente, posto che, secondo quanto incontestatamente indicato nella sentenza le fatture non indicavano né l'entità delle opere realizzate né la durata dell'impegno che esse avevano richiesto: elementi questi, come meglio si vedrà infra, indispensabili onde verificare la congruità degli importi in esse indicati quale loro corrispettivo); i pagamenti effettuati dalla VA in favore del LA o erano seguiti da operazioni immediatamente o di poco successive, compiute da quello, di prelievo di somme di importo appena inferiore alle somme apparentemente versate dalla VA, mentre laddove i pagamenti erano eseguiti in contante (fenomeno già di per sé di non ragionevole spiegazione data l'entità ragguardevole degli importi) essi non erano stati seguiti da versamenti effettuati dal LA sui propri conti;
ancora i giudici del merito hanno valorizzato il dato obbiettivo che i contratti di subappalto con il LA indicavano un imponibile inferiore rispetto a quello portato dalle fatture e che, in ogni caso, dal punto di vista della documentazione amministrativa essi e le opere che sarebbero state eseguite, presentavano una ampia serie di irregolarità. Si tratta di elementi caratterizzati dalla gravità, dalla precisione e della univoca concordanza, in quanto tutti riconducibili alla non veridicità di quanto documentato con le fatture in esame;
ad essi la Corte di appello ha, ancora, aggiunto il dato, anch'esso obbiettivo e logicamente concorrente con gli elementi dianzi descritti verso un unico fine dimostrativo, che il LA da marzo a settembre 2013 ha operato alle dipendenze della VA, e solamente nel periodo dal gennaio al febbraio e dall'ottobre a dicembre ha fatturato, in assenza come detto di una qualche organizzazione aziendale e, pertanto a 5 quanto parrebbe, operando in solitudine eseguendo lavori di tipo manuale, lavori per circa 150.000,00 euri. Si tratta di dati sì di carattere indiziario ma tutti gravi e precisi e sintomaticamente convergenti verso la fittizietà delle operazioni rappresentate con le fatture di cui al capo di imputazione e, pertanto, legittimamente idonei a fondare il giudizio di responsabilità a carico della VA. Quanto ai profili relativi alla affermata omessa considerazione dele risultanze istruttorie rivenienti dalla testimonianze dei testi RE e IO, si osserva che, a tutto voler concedere, le stesse avrebbero avuto l'effetto di dimostrare un fatto che i giudici del merito hanno, in ogni caso, dato per pacifico sotto il profilo della sua rispondenza alla verità storica, cioè che il LA abbia lavorato alle dipendenza della impresa gestita dalla imputata in un periodo immediatamente precedente a quello cui si riferiscono le fatture dalla medesima indicate nella propria dichiarazione dei redditi, ma che i predetti giudici hanno anche ritenuto - in termini che per essere non manifestamente illogici non sono ora più sindacabili nella presente sede - essere del tutto irrilevante ai fini della dimostrazione della non fittizietà delle operazioni, ora precedenti alla instaurazione ora successive alla cessazione del rapporto di lavoro (si osserva al riguardo che sarebbe stato interesse del ricorrente documentare quale era stato il trattamento economico da lui goduto nel periodo nel quale egli era stato dipendente della VA, sì da consentire una, sia pure approssimativa, verifica della congruità delle somme da lui poi, in pochi mesi, apparentemente fatturate come imprenditore individuale), documentate con le fatture di cui alla imputazione. Né è rilevante ai fini del decidere la testimonianza resa dal consulente di parte, geom ZA, con la quale si intenderebbe dimostrare la congruità delle cifre riportate nella fatture emesse dal LA;
invero - al di là della circostanza che non è dato comprendere dal testo del ricorso per cassazione se le dichiarazioni del teste in questione erano state sottoposte, in applicazione del principio devolutivo che governa il giudizio di gravame anche in sede penale, con la dovuta specificità all'esame della Corte di appello subalpina, sicchè la omessa motivazione sul punto, quand'anche la stessa dovesse sussistere, non costituirebbe motivo per l'annullamento della sentenza impugnata, non risultando che il thema legato alla valutazioni delle dichiarazioni rese dal predetto teste avesse formato oggetto del gravame sottoposto alla Corte di merito - è proprio da quanto affermato dal teste ZA, per come riportato dalla difesa della VA nell'atto introduttivo del 6 presente giudizio, che si desume un ulteriore elemento a dimostrazione della aspecificità del contenuto della fatture utilizzate dalla VA, e quindi della loro non genuinità: se come ha riferito il ricordato teste ZA il valore delle opere che il LA avrebbe eseguito non è predeterminabile ma è ricostruibile solo a posteriori in funzione della tipologia di "terreno" con il quale colui che, come il LA, svolge l'attività di "imboscatore" si deve confrontare, è evidente che solo una descrizione accurata di essa può consentire la ricostruzione della congruità dei prezzi indicati;
il fatto che, invece, la stessa sia del tutto mancata (si pensi che, secondo quanto riportato dallo ZA, il pagamento per le opere del tipo di quelle in questione avviene sulla base della lunghezza, in metri lineari, della galleria che rinnboscatore" realizza e della quantità, in metri cubi, e della qualità del materiale che questi, nell'esercizio della sua attività, deve rimuovere, sicché le indicazioni relative a tali quantità e qualità, non riportate in fattura secondo quanto incontestatamente segnalato nella sentenza di appello, risulterebbero indispensabili per il giudizio sulla congruità del compenso preteso), costituisce un ulteriore fattore, correttamente valorizzato in sentenza, a riprova della fittizietà delle operazioni documentate con le fatture di cui al capo di imputazione. Infine, la circostanza che in altro giudizio - avente un distinto, ancorché analogo, oggetto - la VA sia stata assolta in sede di merito, non costituisce, all'evidenza, elemento atto a privare di logicità il diverso giudizio espresso a carico di quella nella occasione che ora interessa. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e la ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen. deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente