Sentenza 31 gennaio 2000
Massime • 1
Ai fini della concessione del beneficio della remissione del debito, poiché, oltre alle disagiate condizioni economiche, è richiesta la regolarità della condotta che si deve concretare, secondo le indicazioni contenute nell'art. 30-ter, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) nella costante manifestazione di senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali, ne consegue che il comportamento del condannato deve essere regolare per tutto il periodo di detenzione. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto corretto il rigetto di istanza di remissione del debito presentata da condannato incorso in alcune infrazioni disciplinari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2000, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE GIORGIO Presidente del 31/01/2000
1. Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 721
3. Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 27960/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IT GIUSEPPE n. il 23.03.1964
avverso ordinanza del 20.05.1995 GIUDICE SORV. di SALERNO sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. VANCHERI ANGELO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. GIOVANNI GALATI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con atto del 6.11,199 IT GIUSEPPE, detenuto presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza emessa il 20.5.1999 dal Magistrato di Sorveglianza di Salerno, con la quale è stata respinta l'istanza del medesimo, diretta ad ottenere la remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere, da lui dovute a seguito di un procedimento penale, conclusosi con sentenza 8.1.1.1995 della Corte di Appello di Salerno. Il rigetto della istanza di cui sopra è stato motivato sotto il profilo che il Vitale risultava aver mantenuto condotta irregolare durante la detenzione, essendo stato oggetto di diversi rapporti disciplinari.
La doglianza del ricorrente si basa sulla osservazione che egli aveva dovuto protestare contro i soprusi degli addetti alla custodia e per il fatto che non aveva ottenuto di essere ammesso ad attività lavorativa.
Osserva in proposito la Corte che, ai sensi dell'art.56 della Legge 26.7.1975 n. 354, per la concedibilità della remissione del debito sono necessarie due condizioni: le disagiate condizioni economiche e la regolare condotta. Quest'ultimo requisito si deve concretare, secondo le indicazioni contenute nel comma 8^ dell'art.30-bis stessa legge, nella costante manifestazione di "senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali". Ora, poiché il detenuto è incorso, secondo quanto risulta dalla impugnata ordinanza, in alcune infrazioni di carattere disciplinare, è evidente che nella specie faceva difetto uno dei due presupposti richiesti dalla legge, per cui la decisione del Magistrato di Sorveglianza di Salerno appare del tutto conforme alla attuale disciplina legislativa.
Occorre infatti chiarire che, dal momento che la legge richiede, al fini della remissione del debito per spese di giustizia, una costante manifestazione di senso di responsabilità e correttezza di comportamento, la regolarità della condotta deve manifestarsi per tutto il periodo di detenzione, e non vi sono spazi, nella attuale normativa, per una interpretazione che consenta di valutare la regolarità della condotta, successiva ad un periodo di comportamento eventualmente contrario alle leggi e ai regolamenti, come presupposto sufficiente per l'accoglimento della domanda di remissione del debito. Neanche se sia trascorso un certo periodo di tempo dall'ultima delle infrazioni disciplinari nelle quali sia incorso il condannato, non bastando che la regolarità riguardi solo la parte terminale di essa.
Da ciò deriva che il ricorso, in quanto manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2000