Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2000, n. 721
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Sentenza 31 gennaio 2000

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Ai fini della concessione del beneficio della remissione del debito, poiché, oltre alle disagiate condizioni economiche, è richiesta la regolarità della condotta che si deve concretare, secondo le indicazioni contenute nell'art. 30-ter, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) nella costante manifestazione di senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali, ne consegue che il comportamento del condannato deve essere regolare per tutto il periodo di detenzione. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto corretto il rigetto di istanza di remissione del debito presentata da condannato incorso in alcune infrazioni disciplinari).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2000, n. 721
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 721
    Data del deposito : 31 gennaio 2000

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