Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 1910
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Rigetto
Sentenza 10 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. articoli 92, comma 4 e 94, comma 2 e comma 3, d.lgs. 159/2011

    L'EA non è titolare dei poteri di cui agli articoli 92 e 94 del d.lgs. 159/2011, né può prescindere dall'espressa adozione di un potere di conservazione del rapporto da parte dell'ente concedente. L'EA non può ritenersi titolare di poteri di cui ai citati articoli 92 e 94 sulla scorta di una supposta assimilazione ai soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del d.lgs.159/2011 ovvero prescindere dall’espressa adozione di un potere di conservazione del rapporto espressamente esercitato dall’Ente concedente, quale che sia la valutazione che lo stesso abbia ritenuto di effettuare in conformità all’interesse pubblico di cui l’ente è unicamente portatore.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art 95, comma 1, d.lgs. 159/2011, 48, comma 17, d.lgs. 50/2016, art. 96, comma 6, d.lgs. 36/2023

    Non sussistendo un potere di disapplicazione dell'EA rispetto ad atti concernenti la gestione di un rapporto cui è estranea, l'Agenzia non è legittimata a sollevare censure rispetto alle modalità di esercizio del potere da parte del Comune. Il potere del Comune trova fondamento nella scelta di richiamare l'art. 48 del d.lgs. 50/2016 nell'avviso di gara, autovincolandosi ad applicare la disciplina dei contratti pubblici a un contratto attivo.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, d.lgs. 159 del 2011

    L'EA non dispone di un potere di disapplicazione degli atti di altre amministrazioni. Deve escludersi che EA possa disapplicare i provvedimenti adottati da altre Amministrazioni, di cui non si rinviene un fondamento normativo né nell’ordinamento dell’Unione europea, né in quello nazionale. L'EA, nell’esercizio delle funzioni di controllo sull’intera procedura ad essa attribuite, laddove ravvisi possibili illegittimità degli atti delle altre amministrazioni, dovrà attivare i rimedi ordinari previsti dall’ordinamento.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, par. 2, Reg. (UE) n. 1306/2013 e dell’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014

    L'EA non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti per esercitare poteri alla stessa Agenzia riconosciuti dal diritto eurounitario. Non è stato chiarito come il primato del diritto UE in materia agricola possa tradursi nella necessità di non applicare il diritto dei contratti pubblici. L'azienda agricola non poteva prevedere l'interdittiva antimafia sulla capogruppo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 1910
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1910
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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