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Sentenza 29 aprile 2026
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/04/2026, n. 15596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15596 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DR HA AL BR, nato in [...] il [...], avverso l'ordinanza del 22/09/2025 della Corte d'appello di Brescia;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile, de plano, l'istanza di revisione presentata da DR HA AL BR in relazione alla sentenza n. 679 del 2024, poi confermata dalla Corte di appello di Milano e divenuta irrevocabile il 15 aprile 2025, con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano lo ha condannato per il reato ex artt. 110, 628, commi primo, secondo e terzo, cod. pen. La Corte ha ritenuto inammissibile l'istanza per omessa allegazione delle copie autentiche della sentenza della Corte di appello di Milano del 7/11/2024 e della sentenza della Corte di cassazione del 15/04/2025 per effetto della quale risultava confermata la sentenza di primo grado. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 15596 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 03/03/2026 2. Nel ricorso presentato dal difensore di DR si chiede l'annullamento dell'ordinanza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione, evidenziando che la giurisprudenza posta a fondamento della decisione di inammissibilità era riferita al caso nel quale il soggetto richiedente la revisione aveva omesso di allegare la sentenza ritenuta inconciliabile con la propria condanna, mentre nel caso in esame, il ricorrente aveva allegato copie autentiche della sua sentenza di condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano n. 679/2024 e della sentenza, ritenuta inconciliabile, emessa dal Tribunale di Milano a carico del coimputato, con attestazione di irrevocabilità. Si aggiunge che nell'ultima pagina della copia autentica della sentenza che il condannato sono riportate le attestazioni riferite alle sentenze della Corte di appello di Milano e della Corte di cassazione e si considera che la declaratoria di inammissibilità si è basata su un mero formalismo, dal momento stante il contenuto meramente confermativo delle successive decisioni di secondo grado e di legittimità. 2.2. Con il secondo motivo sui deduce violazione di legge per assenza di motivazione in relazione alla istanza di revisione invocata per sopravvenienza di nuove prove. 2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e il vizio della motivazione per la mancata valutazione delle allegazioni poste a sostegno della istanza di revisione per sopravvenienza di prove nuove. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. La decisione della Corte di cassazione richiamata nella motivazione della ordinanza impugnata concerne il caso nel quale il richiedente la revisione aveva omesso di allegare la sentenza che si assumeva inconciliabile con quella della quale richiedeva la revisione, così da non porre la Corte di appello nella condizione di valutare la effettiva inconciliabilità fra i due giudicati. Nel caso in esame la difesa del ricorrente ha allegato alla richiesta di revisione copie autentiche della sua sentenza di condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano n. 679/2024 e della sentenza, ritenuta inconciliabile, emessa dal Tribunale di Milano a carico del coimputato, con attestazione di irrevocabilità. Inoltre, nell'ultima pagina della copia autentica della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare sono riportate le attestazioni riferite alle sentenze della Corte di appello di Milano e della Corte di cassazione. 2 Risulta pertanto certo il contenuto meramente confermativo delle decisioni di appello e di cassazione e la.inconciliabilità fra i giudicati può essere valutata sulla base della lettura delle due sentenze di primo grado, così mancando le condizioni della declaratoria di inammissibilità de plano, essendo stato rispettato l'art. 633, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. 2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere considerati unitariamente e la loro fondatezza discende da quella del primo motivo di ricorso. Pertanto, l'ordinanza l'impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Brescia per nuovo esame sulla scorta di quanto prima espresso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Brescia per nuovo esame. Così deciso il 03/03/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile, de plano, l'istanza di revisione presentata da DR HA AL BR in relazione alla sentenza n. 679 del 2024, poi confermata dalla Corte di appello di Milano e divenuta irrevocabile il 15 aprile 2025, con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano lo ha condannato per il reato ex artt. 110, 628, commi primo, secondo e terzo, cod. pen. La Corte ha ritenuto inammissibile l'istanza per omessa allegazione delle copie autentiche della sentenza della Corte di appello di Milano del 7/11/2024 e della sentenza della Corte di cassazione del 15/04/2025 per effetto della quale risultava confermata la sentenza di primo grado. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 15596 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 03/03/2026 2. Nel ricorso presentato dal difensore di DR si chiede l'annullamento dell'ordinanza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione, evidenziando che la giurisprudenza posta a fondamento della decisione di inammissibilità era riferita al caso nel quale il soggetto richiedente la revisione aveva omesso di allegare la sentenza ritenuta inconciliabile con la propria condanna, mentre nel caso in esame, il ricorrente aveva allegato copie autentiche della sua sentenza di condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano n. 679/2024 e della sentenza, ritenuta inconciliabile, emessa dal Tribunale di Milano a carico del coimputato, con attestazione di irrevocabilità. Si aggiunge che nell'ultima pagina della copia autentica della sentenza che il condannato sono riportate le attestazioni riferite alle sentenze della Corte di appello di Milano e della Corte di cassazione e si considera che la declaratoria di inammissibilità si è basata su un mero formalismo, dal momento stante il contenuto meramente confermativo delle successive decisioni di secondo grado e di legittimità. 2.2. Con il secondo motivo sui deduce violazione di legge per assenza di motivazione in relazione alla istanza di revisione invocata per sopravvenienza di nuove prove. 2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e il vizio della motivazione per la mancata valutazione delle allegazioni poste a sostegno della istanza di revisione per sopravvenienza di prove nuove. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. La decisione della Corte di cassazione richiamata nella motivazione della ordinanza impugnata concerne il caso nel quale il richiedente la revisione aveva omesso di allegare la sentenza che si assumeva inconciliabile con quella della quale richiedeva la revisione, così da non porre la Corte di appello nella condizione di valutare la effettiva inconciliabilità fra i due giudicati. Nel caso in esame la difesa del ricorrente ha allegato alla richiesta di revisione copie autentiche della sua sentenza di condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano n. 679/2024 e della sentenza, ritenuta inconciliabile, emessa dal Tribunale di Milano a carico del coimputato, con attestazione di irrevocabilità. Inoltre, nell'ultima pagina della copia autentica della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare sono riportate le attestazioni riferite alle sentenze della Corte di appello di Milano e della Corte di cassazione. 2 Risulta pertanto certo il contenuto meramente confermativo delle decisioni di appello e di cassazione e la.inconciliabilità fra i giudicati può essere valutata sulla base della lettura delle due sentenze di primo grado, così mancando le condizioni della declaratoria di inammissibilità de plano, essendo stato rispettato l'art. 633, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. 2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere considerati unitariamente e la loro fondatezza discende da quella del primo motivo di ricorso. Pertanto, l'ordinanza l'impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Brescia per nuovo esame sulla scorta di quanto prima espresso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Brescia per nuovo esame. Così deciso il 03/03/2026