Parere definitivo 24 ottobre 2023
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 10275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10275 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10275/2025REG.PROV.COLL.
N. 01215/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1215 del 2019, proposto da US CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, n.2;
contro
Comune di Praia a Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Cristiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 1354/2018;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Praia a Mare;
Vista la nota depositata in data 30 settembre 2025, sottoscritta per accettazione da parte appellata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° ottobre 2025 il Cons. DA Di RL;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- È impugnata la sentenza con la quale l’adito TAR della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento di diniego del passo carrabile prot. n. n. 00802/2018 adottato dal Comune di Praia a Mare.
2.- In data 30 settembre 2025, parte appellante ha depositato una nota in cui dichiara di voler rinunciare al ricorso di appello.
3.- In pari data la ridetta nota è stata sottoscritta per accettazione da parte appellata.
4.- Con la suddetta nota le parti hanno raggiunto un accordo anche per quanto riguarda la compensazione delle spese di lite.
5.- Alla udienza straordinaria del 1° ottobre 2025, la causa è passata in decisione.
6.- Dato atto di quanto sopra, non resta al collegio che dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, c.p.a., a spese compensate stante l’accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA Di RL, Presidente FF, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DA Di RL |
IL SEGRETARIO