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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 202/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANTESE PIERO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6504/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005706401000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005706401000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005706401000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005706401000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005706401000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da rispettivi atti
FATTO E DIRITTO
Il signor Ricorrente_1, in atti generalizzato, si è opposto all'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificatagli il 7.6.2024 ed emessa per il mancato pagamento di cartelle esattoriali.
La parte ricorrente deduceva, quale motivo di ricorso, che le cartelle n. 03420110044015465000, n.
03420140016883973000, n. 03420140029361442000 e n. 03420150027157830000, afferenti a tasse automobilistiche, richiamate nell'intimazione, erano già contenute nell'intimazione n. 03420249005706401000 notificata in data 6/9/22 e impugnata con ricorso notificato all'Agenzia delle
Entrate Riscossione il 18/7/22, conclusosi con sentenza n. 4926/24, con cui la Corte aveva dichiarato estinto il Giudizio relativamente a tali cartelle, sul presupposto che la Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) aveva previsto la cancellazione automatica di tutti i debiti fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015, da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Si costituiva l'Agenzia di Riscossione, che ha prodotto documentazione afferente alla notifica degli atti prodromici.
Si è altresì costituita la Regione Calabria, che ha eccepito l'infondatezza del ricorso. Ciò posto, si ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
Si osserva invero che la sentenza 4926/24 contiene, in ordine alle cartelle di cui alla presente impugnazione, una statuizione di mero, essendosi limitata la Corte a dichiarare l'estinzione del giudizio sulla base di un'interpretazione della l. 197/2022.
Sebbene non sia esplicitato in sentenza, l'estinzione è quindi conseguente a una ritenuta cessazione della materia del contendere. In assenza di una pronuncia nel merito, e quindi di una statuizione di annullamento delle cartelle, correttamente l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato l'intimazione di pagamento impugnata. Si osserva infine che le deduzioni afferenti alla legittimità della notifica delle cartelle, di cui alle memorie depositate da ultimo dal ricorrenti, sono inammissibili, in quanto esulano dal motivo del ricorso.
Ne consegue che il ricorso va rigettato. Le spese sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm. (valori minimi), come da dispositivo e vanno a gravare sulla ricorrente, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione
Calabria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle competenze di lite, liquidate in euro 233,00, oltre accessori come per legge in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, con distrazione se richiesta, e in euro 189,00, oltre accessori come per legge, in favore della Regione Calabria.
Cosenza, 9 gennaio 2026.
Il giudice Piero Santese
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANTESE PIERO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6504/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005706401000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005706401000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005706401000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005706401000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005706401000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da rispettivi atti
FATTO E DIRITTO
Il signor Ricorrente_1, in atti generalizzato, si è opposto all'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificatagli il 7.6.2024 ed emessa per il mancato pagamento di cartelle esattoriali.
La parte ricorrente deduceva, quale motivo di ricorso, che le cartelle n. 03420110044015465000, n.
03420140016883973000, n. 03420140029361442000 e n. 03420150027157830000, afferenti a tasse automobilistiche, richiamate nell'intimazione, erano già contenute nell'intimazione n. 03420249005706401000 notificata in data 6/9/22 e impugnata con ricorso notificato all'Agenzia delle
Entrate Riscossione il 18/7/22, conclusosi con sentenza n. 4926/24, con cui la Corte aveva dichiarato estinto il Giudizio relativamente a tali cartelle, sul presupposto che la Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) aveva previsto la cancellazione automatica di tutti i debiti fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015, da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Si costituiva l'Agenzia di Riscossione, che ha prodotto documentazione afferente alla notifica degli atti prodromici.
Si è altresì costituita la Regione Calabria, che ha eccepito l'infondatezza del ricorso. Ciò posto, si ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
Si osserva invero che la sentenza 4926/24 contiene, in ordine alle cartelle di cui alla presente impugnazione, una statuizione di mero, essendosi limitata la Corte a dichiarare l'estinzione del giudizio sulla base di un'interpretazione della l. 197/2022.
Sebbene non sia esplicitato in sentenza, l'estinzione è quindi conseguente a una ritenuta cessazione della materia del contendere. In assenza di una pronuncia nel merito, e quindi di una statuizione di annullamento delle cartelle, correttamente l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato l'intimazione di pagamento impugnata. Si osserva infine che le deduzioni afferenti alla legittimità della notifica delle cartelle, di cui alle memorie depositate da ultimo dal ricorrenti, sono inammissibili, in quanto esulano dal motivo del ricorso.
Ne consegue che il ricorso va rigettato. Le spese sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm. (valori minimi), come da dispositivo e vanno a gravare sulla ricorrente, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione
Calabria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle competenze di lite, liquidate in euro 233,00, oltre accessori come per legge in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, con distrazione se richiesta, e in euro 189,00, oltre accessori come per legge, in favore della Regione Calabria.
Cosenza, 9 gennaio 2026.
Il giudice Piero Santese