Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 26/03/2026, n. 5703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5703 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05703/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00833/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 833 del 2026, proposto da
SS LI, rappresentata e difesa dall'avv. AN Chiara Vimborsati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nel procedimento avente a oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione su sostegno conseguito all’estero (Romania), con adozione dell’ordine all’amministrazione di emanare il provvedimento richiesto e con nomina di un commissario ad acta nell’ipotesi in cui l’inerzia della p.a. sia ulteriormente protratta (istanza n. 25816 inoltrata il 21.07.2025);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa RA SB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
- che con ricorso ex art. 117 c.p.a. notificato il 21.01.2026 (dep. in pari data) l’istante in epigrafe, nel premettere di aver presentato in data 21.07.2025 istanza ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania e che l’amministrazione intimata non ha provveduto nel termine previsto dall’art. 16 d.lgs. cit., ha formulato le domande (parimenti riportate) in epigrafe;
- che l’amministrazione si è costituita in resistenza con comparsa di stile;
- che all’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato:
- che il ricorso è fondato per quanto di ragione (v. ex plur . di questo Tribunale, sez. IV, sent. 27.1.2025, n. 1784);
- che i presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento;
- che nel caso in esame:
a) sussiste l’obbligo dell’amministrazione resistente (cfr. art. 2, co. 1, d.l. n. 1/2020, conv. con modif. dalla l. n. 12/2020) di provvedere entro il termine previsto dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, ai sensi del quale: co. 2: “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni” ; co. 6: “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato” ;
b) l’anzidetto termine risulta infruttuosamente decorso, non avendo l’amministrazione adottato il provvedimento conclusivo;
- che pertanto si deve ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere sull’istanza di parte ricorrente, nominando sin d’ora quale commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, nei termini (stabiliti avendo riguardo all’epoca di avvio del procedimento; 2025) e con le modalità indicate in dispositivo;
- che la domanda ex art. 31, co. 3, c.p.a. è infondata, residuando nella specie “sia poteri istruttori sia un margine di discrezionalità, soprattutto tecnica, in sede di comparazione dei percorsi formativi e di eventuale imposizione di misure compensative” (v. ex plur . di questo Tribunale, sez. IV-bis, la sent. 3.6.2022 n. 7224);
- che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere sull’istanza di parte ricorrente nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa (ovvero, se anteriore, dalla notificazione a iniziativa di parte) della presente sentenza;
- nomina quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, o suo delegato, il quale, in caso di perdurante inerzia e a richiesta dell’istante, provvederà entro ulteriori 180 giorni (dalla richiesta di parte);
- condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 750,00, oltre iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN MA GI, Presidente FF
ANlisa Tricarico, Referendario
RA SB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA SB | AN MA GI |
IL SEGRETARIO