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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 13/01/2026, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 361/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI NT MARCO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, OR
DE ROSA MARIA ARMONIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3909/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17684/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 05/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240053009191000 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7804/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: Si riporta ai motivi di appello e ne chiede l'accoglimento.
Appellato: Insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna l'Agenzia delle Entrate DP II la sentenza n.17684/23/2024 emessa dalla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, sezione XXIII, con cui era stato accolto il ricorso proposto dall'avv.to Resistente_1
(CF CF_Resistente_1), difeso dal dott. Difensore_2 , avverso la cartella di pagamento n. 07120240053009191000, notificata il 18/4/2024, avente ad oggetto imposta IRAP per l'anno
2020 (modello IRAP/2021) per l'importo di euro 10.762,07 emessa nei confronti dello s
Società_1.
Con il ricorso per cui vi era stato accoglimento con la sentenza in epigrafe indicata esponeva il ricorrente di aver erroneamente presentato la dichiarazione IRAP/2021 in quanto non vi era il presupposto per l'assoggettabilità all'imposta IRAP svolgendo egli, pur inserito in un'associazione professionale, un'attività in forma autonoma ed assolvendo lo studio associato ad una funzione di condivisione dei servizi e suddivisione delle relative spese.
Evidenziava, altresì, di aver già ottenuto, mediante Istanza in autotutela, il rimborso per le pregresse annualità delle imposte già versate per cui chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento in accoglimento del proposto ricorso.
Si era costituita l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli che evidenziava come la cartella di pagamento fosse emessa ai sensi dell'art. 36 bis D.pr 600/73 sulla base dei dati dichiarativi trasmessi dal medesimo ricorrente e scaturisse dall'omesso versamento delle imposte ivi indicate, insisteva sulla sottoponibilità all'imposta
IRAP e rilevava, ai fini dei pregressi annullamenti, l'autonomia dei periodi impositivi e che tali annullamenti erano per di più intervenuti in sede di mediazione.
Si era costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva essendo tutta la fase antecedente alla formazione del ruolo di competenza esclusiva dell'ente impositore.
Con la richiamata sentenza n. 17684/2024 la Corte accoglieva il ricorso rilevando sia l'insussistenza della pretesa impositiva, stante l'assenza di un'autonoma organizzazione e lo svolgimento, come attestato agli atti del procedimento, dell'attività professionale in una forma autonoma, che l'avvenuta acquiescenza dell'ente impositore in virtù dei pregressi rimborsi. Impugna la suddetta statuizione l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli richiamando integralmente quanto già esposto in sede di costituzione nel giudizio di primo grado ed insistendo, quindi, sull'assoggettabilità dello studio associato all'imposta IRAP.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che insiste sul proprio difetto di legittimazione passiva così come già eccepito in sede di costituzione nel giudizio di primo grado.
Si è costituito l'appellato il quale ha rilevato l'insussistenza dei motivi di appello richiamando, al fine della mancanza del presupposto impositivo IRAP;
la Sentenza della Corte di Cassazione n. 17684/2024 avendo egli dato prova dello svolgimento dell'attività professionale in forma autonoma.
L'appello è stato discusso all'udienza del 19 dicembre 2025 ove, sentite le parti in causa, è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997 istitutivo dell'imposta IRAP stabilisce che, “Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta” .
Il successivo art. 3, comma 1, lettera c) del decreto sopracitato individua poi tra i soggetti passivi del tributo, oltre alle società di capitali e di persone, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni.
Ciò posto,- fermo restando così come ampiamente chiarito che sono esclusi dall'Irap il professionista e il piccolo imprenditore privi di qualunque apparato produttivo, rimane il problema di stabilire quando sussista o meno il presupposto della “autonoma organizzazione”.
Come ricostruito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione l'autonoma organizzazione che determina l'assoggettamento ad IRAP dei proventi di una attività si compone di elementi personali (il ricorso a dipendenti o assimilati) e di fattori materiali (locali adibiti a luogo di lavoro, mezzi di trasporto, etc.) che congiuntamente considerati determinano l'apparato produttivo del contribuente.
In generale, la Suprema Corte (Cass. n. 3672/2007, Cass. n. 5003/2007, Cass. n. 13570/2007, Cass. n.
8360/2008, Cass. n. 2715/2008) ha stabilito che il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:
è responsabile dell'organizzazione;
non è inserito in strutture organizzative riferibili a responsabilità e interessi altrui;
impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione o si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.
Orbene, se da un lato è pacifico che sussiste autonoma organizzazione in presenza dell'impiego coordinato di capitali, beni strumentali, mezzi e risorse, non è altrettanto agevole stabilire qual è la misura dell'impiego di tali fattori che realizza la suddetta organizzazione e, in particolare, se anche un impiego minimo di tali fattori risulti sufficiente ad integrare il presupposto d'imposta.
Con la sentenza n. 9451/2016, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che il professionista,
l'artista o l'imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive non è soggetto passivo Irap;
detta sentenza ha enunciato il seguente principio di diritto "con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione – previsto dall'art. 2 del d. lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorrere quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
In altre parole, la Suprema Corte ha chiarito che l'impiego non occasionale di lavoro altrui non può considerarsi di per sé integrativo del requisito dell'autonoma organizzazione, dovendosi indagare, nel singolo caso, se
è presente quel qualcosa in più che concretizza l'elemento organizzativo consentendo al contribuente di accrescere il proprio reddito tramite un apporto di lavoro che non si esaurisca in attività di segreteria o attività meramente esecutive svolta da un singolo dipendente.
Tale orientamento è stato inoltre confermato dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 26262/2016 depositata il 19 dicembre 2019 che, richiamando il principio sancito dalle Sezioni Unite, ha ribadito l'inapplicabilità del tributo regionale per carenza dell'autonoma organizzazione laddove, per lo svolgimento della sua attività, il lavoratore autonomo utilizzi modesti beni strumentali che non eccedano il minimo indispensabile per l'esercizio della propria attività o si avvalga di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria o mansioni meramente esecutive.
Ciò premesso i suddetti principi devono essere applicati allo svolgimento dell'attività professionale in forma associata: deve essere richiamata l'ordinanza n. 26349/2023 della suprema Corte con cui essa è ritornata sul tema dell'assoggettabilità o meno all'IRAP dei redditi inerenti alle professioni esercitate mediante studi associati o società.
Il presupposto della non applicabilità dell'imposizione IRAP, così come statuito dalla Corte, in richiamo di una costa giurisprudenza, è dato dallo svolgimento dell'attività professionale in forma del tutto autonoma svolgendo lo Studio associato esclusivamente la funzione di una struttura di supporto per i servizi comuni e derivando i compensi dal lavoro personale dei singoli associati.
In tal caso la giurisprudenza della Corte ha confermato il principio che i redditi provenienti da un'attività del tutto individuale non devono essere soggetti al pagamento dell'IRAP in quanto i professionisti non si avvalgono della struttura dello Studio associato operando in autonomia.
Nell'argomentare la decisione contenuta nell'Ordinanza in commento la Suprema Corte, richiamando la copiosa giurisprudenza in materia (Cass., Sez. Un., n. 7371 del 2016; Cass. n. 12763 del 2017, Cass. n.
30873 del 2019 e Cass. n. 3622 del 2019), ribadisce il concetto che l'esercizio di professioni in forma societaria costituisce “ex lege” presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività”.
Inoltre, per la Corte di Cassazione tale principio di diritto è da applicarsi anche alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, salva la facoltà per la parte contribuente di fornire la prova contraria “avente ad oggetto “non l'insussistenza dell'autonoma organizzazione nell'esercizio in forma associata dell'attività, ma piuttosto l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa” (in tal senso anche Cass. n. 18920 del 2016 e Cass. n.
30873 del 2019)”. Nel caso specifico è da osservarsi come il ricorrente, così come correttamente statuito nella sentenza di primo grado, abbia dimostrato lo svolgimento della propria attività in forma del tutto autonoma avvalendosi dello studio professionale esclusivamente quale strumento di condivisione delle spese comuni allegando agli atti del procedimento le procure rilasciate ai singoli professionisti dello studio.
A completamento delle suddette osservazioni non può che rimarcarsi l'inconsistenza dei motivi di appello relativi ai pregressi rimborsi già effetttuati dall'Ufficio impositore per le altre annualità di imposta essendo del tutto irrilevante le modalità del rimborso laddove esso è stato regolarmente effettuato per l'insusssistenza dei presupposti impositivi di assogettabilità alll'imposta IRAP e non dimostrando l'Ufficio alcun cambiamento della situazione fattuale già consolidatasi.
Per quanto su esposto l'appello deve essere rigettato, sussitono giusti motivi, considareta la novità e particolarità della vicenda, visto, inoltre, il contrato giurisprudenziale esistente, per compensare le spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello ;
compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI NT MARCO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, OR
DE ROSA MARIA ARMONIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3909/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17684/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 05/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240053009191000 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7804/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: Si riporta ai motivi di appello e ne chiede l'accoglimento.
Appellato: Insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna l'Agenzia delle Entrate DP II la sentenza n.17684/23/2024 emessa dalla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, sezione XXIII, con cui era stato accolto il ricorso proposto dall'avv.to Resistente_1
(CF CF_Resistente_1), difeso dal dott. Difensore_2 , avverso la cartella di pagamento n. 07120240053009191000, notificata il 18/4/2024, avente ad oggetto imposta IRAP per l'anno
2020 (modello IRAP/2021) per l'importo di euro 10.762,07 emessa nei confronti dello s
Società_1.
Con il ricorso per cui vi era stato accoglimento con la sentenza in epigrafe indicata esponeva il ricorrente di aver erroneamente presentato la dichiarazione IRAP/2021 in quanto non vi era il presupposto per l'assoggettabilità all'imposta IRAP svolgendo egli, pur inserito in un'associazione professionale, un'attività in forma autonoma ed assolvendo lo studio associato ad una funzione di condivisione dei servizi e suddivisione delle relative spese.
Evidenziava, altresì, di aver già ottenuto, mediante Istanza in autotutela, il rimborso per le pregresse annualità delle imposte già versate per cui chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento in accoglimento del proposto ricorso.
Si era costituita l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli che evidenziava come la cartella di pagamento fosse emessa ai sensi dell'art. 36 bis D.pr 600/73 sulla base dei dati dichiarativi trasmessi dal medesimo ricorrente e scaturisse dall'omesso versamento delle imposte ivi indicate, insisteva sulla sottoponibilità all'imposta
IRAP e rilevava, ai fini dei pregressi annullamenti, l'autonomia dei periodi impositivi e che tali annullamenti erano per di più intervenuti in sede di mediazione.
Si era costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva essendo tutta la fase antecedente alla formazione del ruolo di competenza esclusiva dell'ente impositore.
Con la richiamata sentenza n. 17684/2024 la Corte accoglieva il ricorso rilevando sia l'insussistenza della pretesa impositiva, stante l'assenza di un'autonoma organizzazione e lo svolgimento, come attestato agli atti del procedimento, dell'attività professionale in una forma autonoma, che l'avvenuta acquiescenza dell'ente impositore in virtù dei pregressi rimborsi. Impugna la suddetta statuizione l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli richiamando integralmente quanto già esposto in sede di costituzione nel giudizio di primo grado ed insistendo, quindi, sull'assoggettabilità dello studio associato all'imposta IRAP.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che insiste sul proprio difetto di legittimazione passiva così come già eccepito in sede di costituzione nel giudizio di primo grado.
Si è costituito l'appellato il quale ha rilevato l'insussistenza dei motivi di appello richiamando, al fine della mancanza del presupposto impositivo IRAP;
la Sentenza della Corte di Cassazione n. 17684/2024 avendo egli dato prova dello svolgimento dell'attività professionale in forma autonoma.
L'appello è stato discusso all'udienza del 19 dicembre 2025 ove, sentite le parti in causa, è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997 istitutivo dell'imposta IRAP stabilisce che, “Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta” .
Il successivo art. 3, comma 1, lettera c) del decreto sopracitato individua poi tra i soggetti passivi del tributo, oltre alle società di capitali e di persone, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni.
Ciò posto,- fermo restando così come ampiamente chiarito che sono esclusi dall'Irap il professionista e il piccolo imprenditore privi di qualunque apparato produttivo, rimane il problema di stabilire quando sussista o meno il presupposto della “autonoma organizzazione”.
Come ricostruito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione l'autonoma organizzazione che determina l'assoggettamento ad IRAP dei proventi di una attività si compone di elementi personali (il ricorso a dipendenti o assimilati) e di fattori materiali (locali adibiti a luogo di lavoro, mezzi di trasporto, etc.) che congiuntamente considerati determinano l'apparato produttivo del contribuente.
In generale, la Suprema Corte (Cass. n. 3672/2007, Cass. n. 5003/2007, Cass. n. 13570/2007, Cass. n.
8360/2008, Cass. n. 2715/2008) ha stabilito che il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:
è responsabile dell'organizzazione;
non è inserito in strutture organizzative riferibili a responsabilità e interessi altrui;
impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione o si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.
Orbene, se da un lato è pacifico che sussiste autonoma organizzazione in presenza dell'impiego coordinato di capitali, beni strumentali, mezzi e risorse, non è altrettanto agevole stabilire qual è la misura dell'impiego di tali fattori che realizza la suddetta organizzazione e, in particolare, se anche un impiego minimo di tali fattori risulti sufficiente ad integrare il presupposto d'imposta.
Con la sentenza n. 9451/2016, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che il professionista,
l'artista o l'imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive non è soggetto passivo Irap;
detta sentenza ha enunciato il seguente principio di diritto "con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione – previsto dall'art. 2 del d. lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorrere quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
In altre parole, la Suprema Corte ha chiarito che l'impiego non occasionale di lavoro altrui non può considerarsi di per sé integrativo del requisito dell'autonoma organizzazione, dovendosi indagare, nel singolo caso, se
è presente quel qualcosa in più che concretizza l'elemento organizzativo consentendo al contribuente di accrescere il proprio reddito tramite un apporto di lavoro che non si esaurisca in attività di segreteria o attività meramente esecutive svolta da un singolo dipendente.
Tale orientamento è stato inoltre confermato dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 26262/2016 depositata il 19 dicembre 2019 che, richiamando il principio sancito dalle Sezioni Unite, ha ribadito l'inapplicabilità del tributo regionale per carenza dell'autonoma organizzazione laddove, per lo svolgimento della sua attività, il lavoratore autonomo utilizzi modesti beni strumentali che non eccedano il minimo indispensabile per l'esercizio della propria attività o si avvalga di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria o mansioni meramente esecutive.
Ciò premesso i suddetti principi devono essere applicati allo svolgimento dell'attività professionale in forma associata: deve essere richiamata l'ordinanza n. 26349/2023 della suprema Corte con cui essa è ritornata sul tema dell'assoggettabilità o meno all'IRAP dei redditi inerenti alle professioni esercitate mediante studi associati o società.
Il presupposto della non applicabilità dell'imposizione IRAP, così come statuito dalla Corte, in richiamo di una costa giurisprudenza, è dato dallo svolgimento dell'attività professionale in forma del tutto autonoma svolgendo lo Studio associato esclusivamente la funzione di una struttura di supporto per i servizi comuni e derivando i compensi dal lavoro personale dei singoli associati.
In tal caso la giurisprudenza della Corte ha confermato il principio che i redditi provenienti da un'attività del tutto individuale non devono essere soggetti al pagamento dell'IRAP in quanto i professionisti non si avvalgono della struttura dello Studio associato operando in autonomia.
Nell'argomentare la decisione contenuta nell'Ordinanza in commento la Suprema Corte, richiamando la copiosa giurisprudenza in materia (Cass., Sez. Un., n. 7371 del 2016; Cass. n. 12763 del 2017, Cass. n.
30873 del 2019 e Cass. n. 3622 del 2019), ribadisce il concetto che l'esercizio di professioni in forma societaria costituisce “ex lege” presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività”.
Inoltre, per la Corte di Cassazione tale principio di diritto è da applicarsi anche alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, salva la facoltà per la parte contribuente di fornire la prova contraria “avente ad oggetto “non l'insussistenza dell'autonoma organizzazione nell'esercizio in forma associata dell'attività, ma piuttosto l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa” (in tal senso anche Cass. n. 18920 del 2016 e Cass. n.
30873 del 2019)”. Nel caso specifico è da osservarsi come il ricorrente, così come correttamente statuito nella sentenza di primo grado, abbia dimostrato lo svolgimento della propria attività in forma del tutto autonoma avvalendosi dello studio professionale esclusivamente quale strumento di condivisione delle spese comuni allegando agli atti del procedimento le procure rilasciate ai singoli professionisti dello studio.
A completamento delle suddette osservazioni non può che rimarcarsi l'inconsistenza dei motivi di appello relativi ai pregressi rimborsi già effetttuati dall'Ufficio impositore per le altre annualità di imposta essendo del tutto irrilevante le modalità del rimborso laddove esso è stato regolarmente effettuato per l'insusssistenza dei presupposti impositivi di assogettabilità alll'imposta IRAP e non dimostrando l'Ufficio alcun cambiamento della situazione fattuale già consolidatasi.
Per quanto su esposto l'appello deve essere rigettato, sussitono giusti motivi, considareta la novità e particolarità della vicenda, visto, inoltre, il contrato giurisprudenziale esistente, per compensare le spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello ;
compensa le spese.