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Articolo 3 della Legge 23 febbraio 1956, n. 117
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Legge 23 febbraio 1956, n. 117
Articolo 3 della Legge 23 febbraio 1956, n. 117
Versione
7 aprile 1956
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 7 aprile 1956
Vedi fonte istituzionale
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