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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Emilia, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RE NE, Presidente MANFREDINI ROMANO, Relatore ROMITELLI BRUNO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 111/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Nell'Emilia
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239018673156000 IVA-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239018673156000 REGISTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239018673156000 IRAP 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239018673156000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320060009308880000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320060009308880000 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320060009308880000 IRAP 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170008916764001 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170034179107000 TASSA AUT 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 oppone ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 293 2023 90186731 56 000 emessa a seguito di sette cartelle esattoriali, di cui tre portanti in pagamento tributi, in ricorso è pertanto chiarito che l'odierno giudizio è relativo “alla prima, seconda ed alla quarta” dell'elenco allegato all'atto impugnato. In ricorso è dedotto che l'atto impugnato è illegittimo in quanto 1) le cartelle oggetto di contenzioso non sono state notificate al ricorrente. Si eccepisce la loro omessa e, comunque, non corretta notifica poiché eseguita in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 26 comma primo e secondo del DPR 602/73; 2) recapitato in violazione dell'art. 7 della legge 212/2000; 3) Agenzia delle Entrate Riscossione ha intimato il pagamento di una somma notevolmente superiore rispetto a quella eventualmente dovuta. 4) Viene eccepita inoltre l'intervenuta prescrizione ed, in subordine, decadenza del diritto dell'Agenzia Riscossione e, conseguentemente degli enti impositori, a riscuotere le somme portate in pagamento nelle cartelle oggetto di causa. Parte Ricorrente conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con la declaratoria di illegittimità e/o nullità e/o annullabilità dell'atto impugnato ed il suo annullamento con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione non si costituisce in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente rileva che oggetto dell'odierno giudizio sono esclusivamente le somme relative a tributi riportati nelle cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione impugnata. Osserva la Corte che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, non costituita in giudizio, non fornisce alcuna prova della avvenuta corretta notifica delle cartelle oggetto dell'atto impugnato. La Corte pertanto ritiene fondato il ricorso quanto alla prima doglianza esposta che assorbe ogni altro gravame. La Corte accoglie quindi il ricorso;
le spese, a carico della Resistente, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia accoglie il ricorso. Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.000,00.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RE NE, Presidente MANFREDINI ROMANO, Relatore ROMITELLI BRUNO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 111/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Nell'Emilia
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239018673156000 IVA-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239018673156000 REGISTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239018673156000 IRAP 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239018673156000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320060009308880000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320060009308880000 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320060009308880000 IRAP 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170008916764001 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170034179107000 TASSA AUT 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 oppone ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 293 2023 90186731 56 000 emessa a seguito di sette cartelle esattoriali, di cui tre portanti in pagamento tributi, in ricorso è pertanto chiarito che l'odierno giudizio è relativo “alla prima, seconda ed alla quarta” dell'elenco allegato all'atto impugnato. In ricorso è dedotto che l'atto impugnato è illegittimo in quanto 1) le cartelle oggetto di contenzioso non sono state notificate al ricorrente. Si eccepisce la loro omessa e, comunque, non corretta notifica poiché eseguita in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 26 comma primo e secondo del DPR 602/73; 2) recapitato in violazione dell'art. 7 della legge 212/2000; 3) Agenzia delle Entrate Riscossione ha intimato il pagamento di una somma notevolmente superiore rispetto a quella eventualmente dovuta. 4) Viene eccepita inoltre l'intervenuta prescrizione ed, in subordine, decadenza del diritto dell'Agenzia Riscossione e, conseguentemente degli enti impositori, a riscuotere le somme portate in pagamento nelle cartelle oggetto di causa. Parte Ricorrente conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con la declaratoria di illegittimità e/o nullità e/o annullabilità dell'atto impugnato ed il suo annullamento con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione non si costituisce in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente rileva che oggetto dell'odierno giudizio sono esclusivamente le somme relative a tributi riportati nelle cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione impugnata. Osserva la Corte che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, non costituita in giudizio, non fornisce alcuna prova della avvenuta corretta notifica delle cartelle oggetto dell'atto impugnato. La Corte pertanto ritiene fondato il ricorso quanto alla prima doglianza esposta che assorbe ogni altro gravame. La Corte accoglie quindi il ricorso;
le spese, a carico della Resistente, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia accoglie il ricorso. Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.000,00.