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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 13/02/2026, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2230/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRONGARI MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Albano Laziale - Piazza Della Costituente 1 00041 Albano Laziale RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1092 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12158/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'impugnazione proposta il 7.1.25 dalla contribuente Avv. Ricorrente_1, la quale si difende in proprio, è diretta all'annullamento dell' avviso di accertamento in epigrafe notificato dal Comune di Albano Laziale in data 8.11.2024 per la riscossione della TARI annualità 2019 . La ricorrente ha contestato l'importo ingiunto sulla base della errata quantificazione della superficie dell'immobile.
L'Ufficio competente ha rettificato in data 31.1.25 l'importo preteso a seguito di istanze in autotutela avanzate dalla contribuente la quale ha successivamente proposto istanza di rateazione dell'importo definitivamente determinato provvedendo anche a depositare in giudizio in data 31.1.24 dichiarazione di rinuncia al ricorso (presentato il 7.1.2025) accolta dal Comune.
Quest'ultimo costituitosi in giudizio ha chiesto dichiararsi la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Il Giudice, ritenuto concluso l'esame della controversia, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito di rinuncia al ricorso.
La ricorrente, con gravame dep. il 07.01.2025 ha impugnato l'avviso di accertamento notificatole dal
Comune di Albano Laziale a mezzo pec in data 8.11.2024 per la riscossione della TARI annualità 2019.
Contesta il calcolo della superficie come determinato dall'Ufficio.
In fatto: ricevuto l'avviso di accertamento, la contribuente a seguito di varie interlocutorie intercorse con il
Comune in sede di autotutela ebbe a conseguire due rettifiche dell' importo come da note in atti in ragione dell'errato maggiore calcolo della superficie dell'immobile gravato dalla imposta e dell'omessa comunicazione preventiva. Da ultimo, dopo la proposizione del gravame, il 31.1.25 l'Ente ebbe ad accogliere definitivamente le richieste della contribuente la quale ha successivamente ha avanzato istanza di rateazione dell'importo, accolta dall'Ufficio, provvedendo a depositare in giudizio dichiarazione di rinuncia al ricorso.
Il Comune in sede di costituzione in giudizio ha chiesto dichiararsi la estinzione dello stesso per cessata materia del contendere.
Il Collegio, preso atto della documentazione in atti con la dichiarazione di rinuncia al ricorso, nulla opponendo parte resistente, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate. Così deciso in Roma il 27 novembre 2025 Il Giudice monocratico Maria Laura Petrongari
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRONGARI MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Albano Laziale - Piazza Della Costituente 1 00041 Albano Laziale RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1092 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12158/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'impugnazione proposta il 7.1.25 dalla contribuente Avv. Ricorrente_1, la quale si difende in proprio, è diretta all'annullamento dell' avviso di accertamento in epigrafe notificato dal Comune di Albano Laziale in data 8.11.2024 per la riscossione della TARI annualità 2019 . La ricorrente ha contestato l'importo ingiunto sulla base della errata quantificazione della superficie dell'immobile.
L'Ufficio competente ha rettificato in data 31.1.25 l'importo preteso a seguito di istanze in autotutela avanzate dalla contribuente la quale ha successivamente proposto istanza di rateazione dell'importo definitivamente determinato provvedendo anche a depositare in giudizio in data 31.1.24 dichiarazione di rinuncia al ricorso (presentato il 7.1.2025) accolta dal Comune.
Quest'ultimo costituitosi in giudizio ha chiesto dichiararsi la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Il Giudice, ritenuto concluso l'esame della controversia, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito di rinuncia al ricorso.
La ricorrente, con gravame dep. il 07.01.2025 ha impugnato l'avviso di accertamento notificatole dal
Comune di Albano Laziale a mezzo pec in data 8.11.2024 per la riscossione della TARI annualità 2019.
Contesta il calcolo della superficie come determinato dall'Ufficio.
In fatto: ricevuto l'avviso di accertamento, la contribuente a seguito di varie interlocutorie intercorse con il
Comune in sede di autotutela ebbe a conseguire due rettifiche dell' importo come da note in atti in ragione dell'errato maggiore calcolo della superficie dell'immobile gravato dalla imposta e dell'omessa comunicazione preventiva. Da ultimo, dopo la proposizione del gravame, il 31.1.25 l'Ente ebbe ad accogliere definitivamente le richieste della contribuente la quale ha successivamente ha avanzato istanza di rateazione dell'importo, accolta dall'Ufficio, provvedendo a depositare in giudizio dichiarazione di rinuncia al ricorso.
Il Comune in sede di costituzione in giudizio ha chiesto dichiararsi la estinzione dello stesso per cessata materia del contendere.
Il Collegio, preso atto della documentazione in atti con la dichiarazione di rinuncia al ricorso, nulla opponendo parte resistente, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate. Così deciso in Roma il 27 novembre 2025 Il Giudice monocratico Maria Laura Petrongari