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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 258/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
TOMASICCHIO ANGELA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1803/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20221T027126000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso registrato al n. 1803/ 2025 Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, impugnava l' avviso di liquidazione - atto n. 20221T027126000, notificato in data 7.5.2025 - Imposta di registro e sanzioni - Anno 2022.
Premetteva la ricorrente:
1) di aver acquistato con atto per notaio Nominativo_2 del 16.5.2022, registrato il 13.6.2022 al n. Numero_XXX serie 1T la nuda proprietà, unitamente al sig. Nominativo_4, il quale ha acquistato l'usufrutto, delle unità in Luogo_1 (Ba) iscritte in Catasto al foglio Numero_X, particella Numero_XX, subalterni 4 e 6;
2) di aver chiesto di avvalersi dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa, dichiarando di voler fondere i due cespiti, censiti ai subalterni 4 e 6, in modo da costituire un'unica unità immobiliare, con altra abitazione, censita al subalterno 5 della medesima particella Numero_XX;
3) di aver avuto la notifica in data 7.5.2025 dell'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione sanzioni, su indicato, con il quale l'Ufficio ha contestato alla ricorrente la “Decadenza delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa previste dall'art. 1 della Tariffa parte prima allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”; in particolare, l'Ufficio ha motivato la decadenza nei seguenti termini: “La suddetta fusione dichiarata in atto, necessaria per richiedere l'agevolazione, non risulta essere stata realizzata. La nota II bis all'art. 1 tariffa parte prima del T.U. 131/1986, al comma 4, per la sopra descritta fattispecie, dispone la decadenza dalle agevolazioni. Pertanto, vengono revocate le agevolazioni prima casa, in quanto aveva già usufruito di tale agevolazione”;
A seguito di ciò, l'Ufficio riliquidava l'imposta dovuta, chiedendo il pagamento della differenza di imposta, rispetto a quella già riscossa, di € 818,00 e di € 1.169,00 per i due immobili, per un totale di € 1.987,00, oltre interessi, e ha applicato una sanzione nella misura del 30% di 596,10.
La ricorrente impugnava l'avviso per tre motivi:
1) - ANNULLABILITÀ DELL'AVVISO PER VIZIO DI MOTIVAZIONE E
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO. VIOLAZIONE
DELL'ART. 7 E DELL'ART.
6-BIS DELLA L. N. 212/2000;
2) - SUSSISTENZA DELLA FORZA MAGGIORE IMPEDITIVA DELLA
DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE C.D. “PRIMA CASA”. VIOLAZIONE
E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA NOTA II-BIS ALL'ART. 1 DELLA TARIFFA PARTE I ALLEGATA AL D.
P.R. N. 131/1986. INFONDATEZZA NEL
MERITO;
3) - DISAPPLICAZIONE E/O ANNULLAMENTO DELLE SANZIONI.
VIOLAZIONE DEL D.LGS N. 472/1997 E DELL'ART. 10 DELLA L. N.
212/2000.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Bari con regolare deposito delle controdeduzioni per chiedere il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite, contestando puntualmente tutti i motivi esposti. All'udienza del 19-1-2026 il giudice monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, pertanto deve essere rigettato.
Come ha evidenziato e provato l'ufficio resistente l'agevolazione prima casa era stata ottenuta dai coniugi
Nominativo_4 e Ricorrente_1 perché gli stessi avevano dichiarato di voler provvedere alla fusione delle particelle immobiliari oggetto dell'atto di vendita con altro immobile di loro proprietà attiguo alle suddette particelle, sito in Luogo_1 alla Indirizzo_1, acquistato in data 15-12-2021.
Le parti acquirenti sono tuttora residenti in [...]al Indirizzo_2 e Indirizzo_3 n. 11 (cfr. allegate interrogazioni A.T.– allegato n. 3 delle controdeduzioni) e non hanno spostato la propria residenza nel Comune di Luogo_1 (BA), ove sono ubicati gli immobili oggetto di acquisto agevolato, entro il termine di 18 mesi dalla data dei rispettivi rogiti di acquisto (termine spirato in relazione ad entrambe le compravendite il 30 aprile 2025). Ancora gli stessi acquirenti, alla data del 7 aprile 2025 (cfr. allegate Visure attuali per immobili – allegato n. 4), non avevano ancora proceduto ad effettuare la fusione delle unità acquistate con il rogito del 16 maggio 2022 con l'unità abitativa acquistata il 15 dicembre 2021, così disattendendo l'impegno assunto con l'atto pubblico del 16 maggio 2022 di “procedere alla fusione catastale entro dodici mesi dalla data odierna” e quindi,
improrogabilmente, entro il 16 maggio 2023.
Avendo i due acquirenti disatteso i ben precisi impegni assunti con l'atto di acquisto del 16 maggio 2022, necessari per poter usufruire della tassazione agevolata ai fini dell'imposta di registro, l'Ufficio Territoriale in data 7 maggio
2025 ha notificato l'avviso di liquidazione n. 20221T0271260000, atteso che la nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa Parte I allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, al comma 4, per tale fattispecie, dispone espressamente la decadenza delle agevolazioni.
In relazione al primo motivo di ricorso, si osserva che esso è del tutto infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente sul difetto di motivazione dell'atto, infatti, l'avviso di liquidazione specifica espressamente: a) la norma posta a base della contestazione della decadenza dall'agevolazione in parola, ossia «La nota
II bis all'art. 1 tariffa parte prima del T.U. 131/86, al comma 4» (cfr. pagina 3 dell'avviso);
b) le ragioni della contestata decadenza dall'agevolazione, in quanto «La suddetta fusione dichiarata in atto, necessaria per richiedere l'agevolazione, non risulta essere stata realizzata»;
c) i criteri di rideterminazione della base imponibile.
La ricorrente contesta la mancata instaurazione di un contraddittorio preventivo. L'ufficio nelle sue controdeduzioni, che in questa sede si condividono integralmente, ricostruisce la normativa sul contraddittorio preventivo di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219. Dall'interpretazione sistematica della normativa di cui la ricorrente deduce la violazione si evince la piena legittimità dell'avviso di liquidazione oggetto del presente giudizio, trattandosi di un atto di pronta liquidazione, che scaturisce dall'inadempimento della ricorrente dell'obbligo assunto di «procedere alla fusione catastale entro dodici mesi» dalla stipula dell'atto di compravendita.
Anche il secondo motivo su cui insiste la ricorrente è infondato.
La ricorrente adduce la «sussistenza della forza maggiore impeditiva della decadenza dall'agevolazione c.d. “prima casa” perchè «se è vero che la fusione delle unità immobiliari in programma non è stata completata, ciò non è dovuto a ritardi imputabili agli acquirenti, i quali, anzi, si sono attivati immediatamente per avviare l'intervento edilizio subito dopo il rogito (come da “Attestato di presentazione della pratica”che si produce) e si sono adoperati con la massima diligenza e disponibilità per evitare intralci alla prosecuzione dei lavori, ma è stato causato da modifiche normative intervenute medio tempore, che hanno determinato riflessi diretti sulle possibilità oggettive dell'esecuzione delle opere edili».
Nel caso di specie le circostanze impeditive della fusione addotte da parte ricorrente non possono essere qualificate “causa di forza maggiore” con le relative conseguenze di scriminanti. Invero, come più volte ha chiarito la giurisprudenza della S.C. la causa di forza maggiore che vale per impedire la revoca delle agevolazioni “prima casa” deve consistere in situazioni oggettive di impedimento ( cfr. da ultimo cass.
18246/2025). Come esattamente ha evidenziato l'Ufficio, non v'è dubbio che la circostanza dedotta quale
“causa di forzamaggiore”, riguardi una scelta di convenienza in relazione alle modalità di pagamento dei lavori di ristrutturazione e alla facoltà di avvalersi dei c.d. bonus edilizi: trattasi, dunque, di una circostanza che attiene ai rapporti contrattuali, di natura privatistica, intercorrenti tra i committenti (signora Ricorrente_1 ed il coniuge Nominativo_4) e la ditta appaltatrice, che in alcun modo possono riverberare i loro effetti nel rapporto di natura pubblicistica intercorrente tra i cittadini ed il Fisco, che impone l'adempimento di precisi obblighi ai fini della fruizione del regime agevolativo de quo.
In altri termini, le circostanze invocate non possono certo configurarsi come “oggettive” situazioni di fatto ostative al verificarsi delle condizioni necessarie per poter usufruire delle agevolazioni prima casa (nella specie la fusione delle unità acquistate il 16 maggio 2022 con l'unità abitativa preposseduta, da realizzarsi entro un anno dalla data del rogito), ma si sostanziano evidentemente in mere difficoltà
“soggettive”, peraltro sopravvenute allorquando il termine per procedere alla fusione catastale («entro dodici mesi» dalla data del rogito del 16 maggio 2022) era già ampiamente decorso.
In merito al terzo motivo di gravame la ricorrente invoca la disapplicazione ovvero l'annullamento delle sanzioni, deducendo genericamente la violazione del d. lgs. n. 472 del 1997 e dell'articolo 10 della l. n. 212 del 2000 per asserito difetto del «presupposto soggettivo per l'applicazione di una sanzione tributaria
». Per quanto concerne la presunta violazione dell'articolo 10 della legge n. 212 del2000 (rubricato
“Tutela dell'affidamento e della buona fede”), tale disposizione sancisce che non sono applicabili sanzioni al contribuente che si sia attenuto a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria o a seguito di ritardi, omissioni o errori della stessa;
non vengono applicate sanzioni, inoltre, quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
Le condizioni previste dal citato articolo 10 per la disapplicazione delle sanzioni sono, nel caso di specie, del tutto insussistenti;
né la ricorrente ha specificato quale tra le condizioni previste dalla disposizione in parola ricorrerebbe nel caso di specie.
Per quanto concerne, invece, il presunto difetto del «presupposto soggettivo», si richiama il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, «In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai fini dell'affermazione di responsabilità del contribuente ai sensi dell'art. 5 del
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra, da parte dell'Amministrazione finanziaria, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa o di un intento fraudolento» (Corte di Cassazione, ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5080).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 1000,00 oltre accessori se dovuti come per legge.
P.Q.M.
Il giudice monocratico della Corte di giustizia di Bari di primo grado rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1000,00 in favore di parte resistente, oltre gli accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
TOMASICCHIO ANGELA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1803/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20221T027126000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso registrato al n. 1803/ 2025 Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, impugnava l' avviso di liquidazione - atto n. 20221T027126000, notificato in data 7.5.2025 - Imposta di registro e sanzioni - Anno 2022.
Premetteva la ricorrente:
1) di aver acquistato con atto per notaio Nominativo_2 del 16.5.2022, registrato il 13.6.2022 al n. Numero_XXX serie 1T la nuda proprietà, unitamente al sig. Nominativo_4, il quale ha acquistato l'usufrutto, delle unità in Luogo_1 (Ba) iscritte in Catasto al foglio Numero_X, particella Numero_XX, subalterni 4 e 6;
2) di aver chiesto di avvalersi dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa, dichiarando di voler fondere i due cespiti, censiti ai subalterni 4 e 6, in modo da costituire un'unica unità immobiliare, con altra abitazione, censita al subalterno 5 della medesima particella Numero_XX;
3) di aver avuto la notifica in data 7.5.2025 dell'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione sanzioni, su indicato, con il quale l'Ufficio ha contestato alla ricorrente la “Decadenza delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa previste dall'art. 1 della Tariffa parte prima allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”; in particolare, l'Ufficio ha motivato la decadenza nei seguenti termini: “La suddetta fusione dichiarata in atto, necessaria per richiedere l'agevolazione, non risulta essere stata realizzata. La nota II bis all'art. 1 tariffa parte prima del T.U. 131/1986, al comma 4, per la sopra descritta fattispecie, dispone la decadenza dalle agevolazioni. Pertanto, vengono revocate le agevolazioni prima casa, in quanto aveva già usufruito di tale agevolazione”;
A seguito di ciò, l'Ufficio riliquidava l'imposta dovuta, chiedendo il pagamento della differenza di imposta, rispetto a quella già riscossa, di € 818,00 e di € 1.169,00 per i due immobili, per un totale di € 1.987,00, oltre interessi, e ha applicato una sanzione nella misura del 30% di 596,10.
La ricorrente impugnava l'avviso per tre motivi:
1) - ANNULLABILITÀ DELL'AVVISO PER VIZIO DI MOTIVAZIONE E
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO. VIOLAZIONE
DELL'ART. 7 E DELL'ART.
6-BIS DELLA L. N. 212/2000;
2) - SUSSISTENZA DELLA FORZA MAGGIORE IMPEDITIVA DELLA
DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE C.D. “PRIMA CASA”. VIOLAZIONE
E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA NOTA II-BIS ALL'ART. 1 DELLA TARIFFA PARTE I ALLEGATA AL D.
P.R. N. 131/1986. INFONDATEZZA NEL
MERITO;
3) - DISAPPLICAZIONE E/O ANNULLAMENTO DELLE SANZIONI.
VIOLAZIONE DEL D.LGS N. 472/1997 E DELL'ART. 10 DELLA L. N.
212/2000.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Bari con regolare deposito delle controdeduzioni per chiedere il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite, contestando puntualmente tutti i motivi esposti. All'udienza del 19-1-2026 il giudice monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, pertanto deve essere rigettato.
Come ha evidenziato e provato l'ufficio resistente l'agevolazione prima casa era stata ottenuta dai coniugi
Nominativo_4 e Ricorrente_1 perché gli stessi avevano dichiarato di voler provvedere alla fusione delle particelle immobiliari oggetto dell'atto di vendita con altro immobile di loro proprietà attiguo alle suddette particelle, sito in Luogo_1 alla Indirizzo_1, acquistato in data 15-12-2021.
Le parti acquirenti sono tuttora residenti in [...]al Indirizzo_2 e Indirizzo_3 n. 11 (cfr. allegate interrogazioni A.T.– allegato n. 3 delle controdeduzioni) e non hanno spostato la propria residenza nel Comune di Luogo_1 (BA), ove sono ubicati gli immobili oggetto di acquisto agevolato, entro il termine di 18 mesi dalla data dei rispettivi rogiti di acquisto (termine spirato in relazione ad entrambe le compravendite il 30 aprile 2025). Ancora gli stessi acquirenti, alla data del 7 aprile 2025 (cfr. allegate Visure attuali per immobili – allegato n. 4), non avevano ancora proceduto ad effettuare la fusione delle unità acquistate con il rogito del 16 maggio 2022 con l'unità abitativa acquistata il 15 dicembre 2021, così disattendendo l'impegno assunto con l'atto pubblico del 16 maggio 2022 di “procedere alla fusione catastale entro dodici mesi dalla data odierna” e quindi,
improrogabilmente, entro il 16 maggio 2023.
Avendo i due acquirenti disatteso i ben precisi impegni assunti con l'atto di acquisto del 16 maggio 2022, necessari per poter usufruire della tassazione agevolata ai fini dell'imposta di registro, l'Ufficio Territoriale in data 7 maggio
2025 ha notificato l'avviso di liquidazione n. 20221T0271260000, atteso che la nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa Parte I allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, al comma 4, per tale fattispecie, dispone espressamente la decadenza delle agevolazioni.
In relazione al primo motivo di ricorso, si osserva che esso è del tutto infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente sul difetto di motivazione dell'atto, infatti, l'avviso di liquidazione specifica espressamente: a) la norma posta a base della contestazione della decadenza dall'agevolazione in parola, ossia «La nota
II bis all'art. 1 tariffa parte prima del T.U. 131/86, al comma 4» (cfr. pagina 3 dell'avviso);
b) le ragioni della contestata decadenza dall'agevolazione, in quanto «La suddetta fusione dichiarata in atto, necessaria per richiedere l'agevolazione, non risulta essere stata realizzata»;
c) i criteri di rideterminazione della base imponibile.
La ricorrente contesta la mancata instaurazione di un contraddittorio preventivo. L'ufficio nelle sue controdeduzioni, che in questa sede si condividono integralmente, ricostruisce la normativa sul contraddittorio preventivo di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219. Dall'interpretazione sistematica della normativa di cui la ricorrente deduce la violazione si evince la piena legittimità dell'avviso di liquidazione oggetto del presente giudizio, trattandosi di un atto di pronta liquidazione, che scaturisce dall'inadempimento della ricorrente dell'obbligo assunto di «procedere alla fusione catastale entro dodici mesi» dalla stipula dell'atto di compravendita.
Anche il secondo motivo su cui insiste la ricorrente è infondato.
La ricorrente adduce la «sussistenza della forza maggiore impeditiva della decadenza dall'agevolazione c.d. “prima casa” perchè «se è vero che la fusione delle unità immobiliari in programma non è stata completata, ciò non è dovuto a ritardi imputabili agli acquirenti, i quali, anzi, si sono attivati immediatamente per avviare l'intervento edilizio subito dopo il rogito (come da “Attestato di presentazione della pratica”che si produce) e si sono adoperati con la massima diligenza e disponibilità per evitare intralci alla prosecuzione dei lavori, ma è stato causato da modifiche normative intervenute medio tempore, che hanno determinato riflessi diretti sulle possibilità oggettive dell'esecuzione delle opere edili».
Nel caso di specie le circostanze impeditive della fusione addotte da parte ricorrente non possono essere qualificate “causa di forza maggiore” con le relative conseguenze di scriminanti. Invero, come più volte ha chiarito la giurisprudenza della S.C. la causa di forza maggiore che vale per impedire la revoca delle agevolazioni “prima casa” deve consistere in situazioni oggettive di impedimento ( cfr. da ultimo cass.
18246/2025). Come esattamente ha evidenziato l'Ufficio, non v'è dubbio che la circostanza dedotta quale
“causa di forzamaggiore”, riguardi una scelta di convenienza in relazione alle modalità di pagamento dei lavori di ristrutturazione e alla facoltà di avvalersi dei c.d. bonus edilizi: trattasi, dunque, di una circostanza che attiene ai rapporti contrattuali, di natura privatistica, intercorrenti tra i committenti (signora Ricorrente_1 ed il coniuge Nominativo_4) e la ditta appaltatrice, che in alcun modo possono riverberare i loro effetti nel rapporto di natura pubblicistica intercorrente tra i cittadini ed il Fisco, che impone l'adempimento di precisi obblighi ai fini della fruizione del regime agevolativo de quo.
In altri termini, le circostanze invocate non possono certo configurarsi come “oggettive” situazioni di fatto ostative al verificarsi delle condizioni necessarie per poter usufruire delle agevolazioni prima casa (nella specie la fusione delle unità acquistate il 16 maggio 2022 con l'unità abitativa preposseduta, da realizzarsi entro un anno dalla data del rogito), ma si sostanziano evidentemente in mere difficoltà
“soggettive”, peraltro sopravvenute allorquando il termine per procedere alla fusione catastale («entro dodici mesi» dalla data del rogito del 16 maggio 2022) era già ampiamente decorso.
In merito al terzo motivo di gravame la ricorrente invoca la disapplicazione ovvero l'annullamento delle sanzioni, deducendo genericamente la violazione del d. lgs. n. 472 del 1997 e dell'articolo 10 della l. n. 212 del 2000 per asserito difetto del «presupposto soggettivo per l'applicazione di una sanzione tributaria
». Per quanto concerne la presunta violazione dell'articolo 10 della legge n. 212 del2000 (rubricato
“Tutela dell'affidamento e della buona fede”), tale disposizione sancisce che non sono applicabili sanzioni al contribuente che si sia attenuto a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria o a seguito di ritardi, omissioni o errori della stessa;
non vengono applicate sanzioni, inoltre, quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
Le condizioni previste dal citato articolo 10 per la disapplicazione delle sanzioni sono, nel caso di specie, del tutto insussistenti;
né la ricorrente ha specificato quale tra le condizioni previste dalla disposizione in parola ricorrerebbe nel caso di specie.
Per quanto concerne, invece, il presunto difetto del «presupposto soggettivo», si richiama il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, «In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai fini dell'affermazione di responsabilità del contribuente ai sensi dell'art. 5 del
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra, da parte dell'Amministrazione finanziaria, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa o di un intento fraudolento» (Corte di Cassazione, ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5080).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 1000,00 oltre accessori se dovuti come per legge.
P.Q.M.
Il giudice monocratico della Corte di giustizia di Bari di primo grado rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1000,00 in favore di parte resistente, oltre gli accessori di legge, se dovuti.