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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 271/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sul ricorso n. 1529/2025 depositato il 10/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - V.le Kennedy - Cond. Villa Paola 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica RR SE - 03218520793
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250006342979000 QU. CONSORTILE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250006342979000 QU. CONSORTILE 2020 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 161/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso, Ricorrente_1 conveniva, dinanzi l'odierna Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita, il Consorzio di Bonifica RR Catanzarese e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, al fine di ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 13920250006342979000, avente ad oggetto il mancato pagamento di Consorzio di bonifica anno 2019-2020 regolarmente notificata.
La contribuente lamentava l'omessa notifica degli atti prodromici in uno con l'insussistenza dei presupposti inerenti alla liquidazione del tributo.
Si costituiva il solo Agente della riscossione che richiedeva respingersi il ricorso.
****
Il ricorso va accolto, alla stregua delle produzioni ed allegazioni e dal tenore delle difese spiegate.
Vale premettere che il presupposto impositivo dei contributi consortili che “consiste, ai sensi degli artt. 860
c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite” (così
Cass. civ. n. 13167/2014; Cass. civ. 11431/2022).
Nel caso di specie, il Consorzio, rimasto contumace, non ha fornito prova, tramite produzione documentale, tanto dell'approvazione del piano di classifica quanto dell'inclusione dei terreni della ricorrente nel perimetro di intervento consortile;
deve quindi escludersi che detti immobili abbiano beneficiato delle opere del
Consorzio.
Pertanto, può ritenersi che parte ricorrente abbia fornito prova dell'assenza di benefici sui propri terreni e, per l'effetto, l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia
(euro 528,00), da distrarsi eventualmente in favore del difensore della parte ricorrente che ne ha fatto esplicita richiesta.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede: 1) Annulla l'atto impugnato;
2) Condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in euro 30,00 per esborsi ed euro
463,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
CPA ed IVA, con eventuale distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore della parte ricorrente.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sul ricorso n. 1529/2025 depositato il 10/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - V.le Kennedy - Cond. Villa Paola 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica RR SE - 03218520793
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250006342979000 QU. CONSORTILE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250006342979000 QU. CONSORTILE 2020 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 161/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso, Ricorrente_1 conveniva, dinanzi l'odierna Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita, il Consorzio di Bonifica RR Catanzarese e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, al fine di ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 13920250006342979000, avente ad oggetto il mancato pagamento di Consorzio di bonifica anno 2019-2020 regolarmente notificata.
La contribuente lamentava l'omessa notifica degli atti prodromici in uno con l'insussistenza dei presupposti inerenti alla liquidazione del tributo.
Si costituiva il solo Agente della riscossione che richiedeva respingersi il ricorso.
****
Il ricorso va accolto, alla stregua delle produzioni ed allegazioni e dal tenore delle difese spiegate.
Vale premettere che il presupposto impositivo dei contributi consortili che “consiste, ai sensi degli artt. 860
c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite” (così
Cass. civ. n. 13167/2014; Cass. civ. 11431/2022).
Nel caso di specie, il Consorzio, rimasto contumace, non ha fornito prova, tramite produzione documentale, tanto dell'approvazione del piano di classifica quanto dell'inclusione dei terreni della ricorrente nel perimetro di intervento consortile;
deve quindi escludersi che detti immobili abbiano beneficiato delle opere del
Consorzio.
Pertanto, può ritenersi che parte ricorrente abbia fornito prova dell'assenza di benefici sui propri terreni e, per l'effetto, l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia
(euro 528,00), da distrarsi eventualmente in favore del difensore della parte ricorrente che ne ha fatto esplicita richiesta.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede: 1) Annulla l'atto impugnato;
2) Condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in euro 30,00 per esborsi ed euro
463,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
CPA ed IVA, con eventuale distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore della parte ricorrente.