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Sentenza 22 dicembre 2022
Sentenza 22 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/2022, n. 48899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48899 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN NC nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/03/2021 del TRIBUNALE di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale KA AS, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. Annamaria Tessitore, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e di condannare le ricorrenti al pagamento delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come da nota che ha allegato;
lette le conclusioni del difensore dell'imputata, Stefano Magherini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Firenze - in parziale riforma, ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice di pace di Empoli il 16 maggio 2013 - ha condannato, per quanto qui interessa, AR SC a risarcire i danni cagionati alla parte civile, PI AS, per Penale Sent. Sez. 5 Num. 48899 Anno 2022 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 25/11/2022 il reato di minaccia commesso ai danni di quest'ultima in data 8 febbraio 2010 (capo B). 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo un solo motivo con il quale eccepisce che la prescrizione del reato sarebbe maturata "prima del giudizio di appello". 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In via preliminare, occorre chiarire che nel ruolo di udienza risulta iscritto, oltre al nominativo di AR SC, anche quello di Lo NO NA, quale imputata ricorrente. In realtà il ricorso per cassazione è stato proposto soltanto da AR SC, come si ricava dai seguenti univoci elementi: - il nominativo e le generalità di Lo NO NA risultano "interlineati" sia nella intestazione (cfr. prima pagina) sia nel corpo del ricorso (cfr. terza pagina); - il ricorso rimanda alla procura speciale allegata, che reca soltanto la sottoscrizione di AR, non di Lo NO. 3. Va premesso che la sentenza assolutoria di primo grado è stata impugnata ai soli effetti civili dalla parte civile e su detto capo è stata riformata dal giudice di secondo grado. In tale situazione è del tutto irrilevante la circostanza dedotta in ricorso, cioè che la prescrizione sarebbe decorsa prima del giudizio di appello, poiché l'eventuale estinzione del reato agli effetti penali, non produce alcun effetto sulle statuizioni civili. Invero all'esito del gravame proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione, il giudice d'appello, anche qualora sia intervenuta la prescrizione del reato contestato, deve valutare la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di responsabilità limitata agli effetti civili e può condannare l'imputato al risarcimento del danno o alle restituzioni qualora reputi fondata l'impugnazione, in modo da escludere che possa persistere la sentenza di merito più favorevole all'imputato (cfr. tra le ultime Sez. 2, n. 6568 del 26/01/2022, D'Isa, Rv. 282689 - 01). A 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente AR SC al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L'imputata deve essere condannata, inoltre, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Dette spese, da versarsi a favore dell'erario ex art. 110, comma 3 d.p.r. n. 115 del 2002, verranno liquidate dal Tribunale di Firenze con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002 (Sez. U, n. 5464 del 26 settembre, 2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di AR SC e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Firenze con separato decreto dì pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 25/11/2022
sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale KA AS, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. Annamaria Tessitore, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e di condannare le ricorrenti al pagamento delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come da nota che ha allegato;
lette le conclusioni del difensore dell'imputata, Stefano Magherini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Firenze - in parziale riforma, ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice di pace di Empoli il 16 maggio 2013 - ha condannato, per quanto qui interessa, AR SC a risarcire i danni cagionati alla parte civile, PI AS, per Penale Sent. Sez. 5 Num. 48899 Anno 2022 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 25/11/2022 il reato di minaccia commesso ai danni di quest'ultima in data 8 febbraio 2010 (capo B). 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo un solo motivo con il quale eccepisce che la prescrizione del reato sarebbe maturata "prima del giudizio di appello". 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In via preliminare, occorre chiarire che nel ruolo di udienza risulta iscritto, oltre al nominativo di AR SC, anche quello di Lo NO NA, quale imputata ricorrente. In realtà il ricorso per cassazione è stato proposto soltanto da AR SC, come si ricava dai seguenti univoci elementi: - il nominativo e le generalità di Lo NO NA risultano "interlineati" sia nella intestazione (cfr. prima pagina) sia nel corpo del ricorso (cfr. terza pagina); - il ricorso rimanda alla procura speciale allegata, che reca soltanto la sottoscrizione di AR, non di Lo NO. 3. Va premesso che la sentenza assolutoria di primo grado è stata impugnata ai soli effetti civili dalla parte civile e su detto capo è stata riformata dal giudice di secondo grado. In tale situazione è del tutto irrilevante la circostanza dedotta in ricorso, cioè che la prescrizione sarebbe decorsa prima del giudizio di appello, poiché l'eventuale estinzione del reato agli effetti penali, non produce alcun effetto sulle statuizioni civili. Invero all'esito del gravame proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione, il giudice d'appello, anche qualora sia intervenuta la prescrizione del reato contestato, deve valutare la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di responsabilità limitata agli effetti civili e può condannare l'imputato al risarcimento del danno o alle restituzioni qualora reputi fondata l'impugnazione, in modo da escludere che possa persistere la sentenza di merito più favorevole all'imputato (cfr. tra le ultime Sez. 2, n. 6568 del 26/01/2022, D'Isa, Rv. 282689 - 01). A 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente AR SC al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L'imputata deve essere condannata, inoltre, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Dette spese, da versarsi a favore dell'erario ex art. 110, comma 3 d.p.r. n. 115 del 2002, verranno liquidate dal Tribunale di Firenze con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002 (Sez. U, n. 5464 del 26 settembre, 2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di AR SC e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Firenze con separato decreto dì pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 25/11/2022