Sentenza 30 marzo 1998
Massime • 1
L'art. 289 cod.proc.pen, nella nuova formulazione introdotta dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997 n.234, che prevede l'interrogatorio dell'indagato prima della applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, è una norma di garanzia in quanto mira ad assicurare l'autotutela del soggetto nel procedimento incidentale, con riferimento a questa specifica misura. Tale "ratio" sostiene la norma in esame sia con riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione, sia a quelli comuni o plurioffensivi, che sono pur sempre qualificati dalla posizione e qualità soggettive dell'agente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/03/1998, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 30 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe V. Pandolfo Presidente del 30/3/1998
1. Dott. Alfonso Malinconico Consigliere SENTENZA
2. Dott. Lucio Toth Consigliere N. 1931
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Mario Rotella Consigliere N. 4088/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale d'Imperia
avverso l'ordinanza del 2.1.98 del Tribunale di Genova-sezione riesame-emessa nei confronti di MI MA TI, nata il [...] ad [...] e di ID RM, nato il [...] ad [...] la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del dott. Bruno Ranieri che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, IL PROCEDIMENTO
Il Gip presso il Tribunale di Imperia applicava la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici per mesi due a NI MA TI e ID RM, indagati per i reati previsti dagli artt.479, 61 n.2 e 640 cpv, cod.pen., commessi come dipendenti della Direzione Provinciale del Tesoro. Il Tribunale del riesame annullava l'ordinanza per omesso interrogatorio degli indagati, a norma dell'art. 289, secondo comma cpp, modificato dall'art.2 legge 234/97.
La Procura della Repubblica ricorreva in cassazione, sostenendo l'applicabilità della disposizione soltanto ai soggetti indagati per reati contro la pubblica amministrazione e che una diversa interpretazione sarebbe viziata da illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt.3 e 24 Cost., non essendo ragionevole la mancata previsione di una analoga difesa preventiva anche in ordine ad altre misure interdittive, di pari gravità, quali quelle della sospensione dalla patria potestà e dall'esercizio di attività professionali. Deduceva, infine, che l'omesso interrogatorio costituisce una mera irregolarità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L'art.289 cpp, nella nuova formulazione introdotta dall'art.2 della Legge 16 luglio 1997 n.334, che prevede l'interrogatorio dell'indagato prima dell'applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, è una norma di garanzia in quanto mira ad assicurare l'autotutela del soggetto, nel procedimento incidentale, con riferimento a questa specifica misuraLa violazione della norma, anche se non specificamente sanzionata, è inquadrabile, in quanto incidente sul principio del contraddittorio e sul diritto di difesa dell'inquisito, nelle nullità generali a regime intermedio, rilevabili e deducibili secondo le norme e nei limiti di cui agli artt. 178 lett.c) e 180, 182 c.p.p. La norma di garanzia ha, in genere, per il suo contenuto precettivo pro reo, portata generale, nell'ambito del singolo istituto al quale si riferisce, e prescinde sia dalla collocazione temporale e dal topos della dizione normativa, sia dalla finalità perseguita dal legislatore. Una volta emanata, ha valore oggettivo e, quindi, di principio generale, con la conseguenza che eventuali deroghe, che ne limitano l'applicazione in modo speciale, debbono risultare in forma esplicita e inequivocabile. Il rapporto da genus a species deve essere codificato espressamente, infatti, in quanto costituisce il limite oggettivo all'applicabilità sia del principio sia della deroga che, in quanto statuita da una norma speciale, non è suscettibile di interpetrazione estensiva e analogica. Ne consegue che un eventuale dubbio interpretativo, imposto da una non perfetta formulazione della norma o da una incongrua collocazione della stessa, deve essere risolto in bonam partem e in aderenza ai principi costituzionali che privilegiano il principio del contraddittorio e del giusto processo dialogico.
Ciò posto, si osserva che la dizione della norma modificatrice, che introduce il principio, non contiene alcuna deroganè implicita ne' esplicita, necessaria per limitare la garanzia che ha, quindi, portata generale, in tutta la sua estensione, per l'applicazione della misura interdittiva de qua: "Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65 ".Non rileva la collocazione della norma, come si diceva, posta nel secondo comma dell'art.289 c.p., il quale tratta dei reati contro la pubblica amministrazione, in quanto, se il legislatore avesse voluto limitare il precetto, lo avrebbe detto espressamente, con locuzioni anche incidentali, utili allo scopo. Peraltro, la limitazione urta contro la ratio della misura e della norma di garanzia. Con la prima, perché l'applicazione provvisoria della misura interdittiva prescinde dall'obiettività giuridica del reato-che può rientrare in una categoria diversa da quella dei delitti contro la pubblica amministrazione-perché sanziona, precariamente, per ragioni preventive, onde evitare la reiterazione dell'abuso, soltanto la qualità personale e la condotta del soggetto che si avvale della pubblica funzione o del pubblico servizio per commettere il fatto criminoso, generalmente plurioffensivo. Con la seconda, perché venendo in considerazione la sospensione dell'attività lavorati a sub specie di pubblica funzione e pubblico servizio, di cui il soggetto si avvale per commettere il reato, il legislatore ha ritenuto opportuno, con tipica determinazione discrezionale, che l'applicazione della misura venga preceduta dall'interrogatorio dell'indagato. Nell'apparente contrasto tra autorità dello Stato, espressa anche con la pubblica funzione e il pubblico servizio, libertà del cittadino e tutela della collettività, non ritenuta meritevole, in concreto, di misure più afflittive, la norma postula siffatta esigenza che si inquadra nel disegno più ampio di politica legislativa, giudiziaria e amministrativa perseguito anche dalla Legge 334/1997, diretto a ricostituire il prestigio e il decoro dell'azione pubblica. Il preventivo interrogatorio del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio potrebbe, nello spirito della Legge, chiarire, ex ante, la vicenda, superare il quadro cautelare ed evitare il discredito derivante, con effetti diffusivi e irreversibili, all'immagine e all'autorità dello Stato e dell'ente pubblico da una misura che potrebbe rivelarsi, ex post, inutile e ingiusta. È evidente che tale ratio sostiene la norma di garanzia con riferimento sia ai delitti contro la pubblica amministrazione sia a quelli comuni o plurioffensivi, che sono pur sempre qualificati dalla posizione e qualità soggettive dell'agente. L'arbitrario, quindi, a fronte di norme che danno prevalente rilevanza all'uso strumentale e delittuoso della funzione e del servizio pubblico, la pretesa di differenziare, con riferimento all'autotutela l'indagato per reato contro la pubblica amministrazione da quello inquisito per reato comune, la cui realizzazione sia agevolata dall'esercizio di quella funzione o servizio. E questo discrimine restrittivo, e non la maggiore estensione della garanzia che renderebbe concreta la prospettazione del contrasto con gli artt.3 e 24 della Costituzione e con il principio di ragionevolezza, perché l'autotutela preventiva, accordata all'uno e negata all'altro soggetto, per tipologia dei reati, potrebbe essere fatta valere come inspiegabile situazione di privilegio.
Di conseguenza, è inammissibile la proposta questione di legittimità costituzionale che è irrilevante e non pertinente, nella fattispecie, per mancanza di un interesse attuale e concreto a far valere la disparità di trattamento. Il mancato riconoscimento della stessa garanzia preventiva ai soggetti destinati ad essere raggiunti da misure interdittive di pari gravità è questione seria che è deducibile, però, unicamente, in quel diverso procedimento, per quanto non previsto, ma non è idonea a scardinare la costituzionalità della parte positiva della norma che quella garanzia riconosce, per tipologia di misure e non di reati.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, all'udienza in camera di consiglio il 30 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 1998