Cass. pen., sez. V, sentenza 30/03/1998, n. 1931
CASS
Sentenza 30 marzo 1998

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L'art. 289 cod.proc.pen, nella nuova formulazione introdotta dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997 n.234, che prevede l'interrogatorio dell'indagato prima della applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, è una norma di garanzia in quanto mira ad assicurare l'autotutela del soggetto nel procedimento incidentale, con riferimento a questa specifica misura. Tale "ratio" sostiene la norma in esame sia con riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione, sia a quelli comuni o plurioffensivi, che sono pur sempre qualificati dalla posizione e qualità soggettive dell'agente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 30/03/1998, n. 1931
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1931
    Data del deposito : 30 marzo 1998

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