Sentenza 18 marzo 1998
Massime • 1
Commette il delitto di falso di cui all'art.476 cod. pen. e non il minor reato di cui agli artt. 482 - 476, il pubblico ufficiale che forma in tutto o in parte un atto falso o altera un atto vero, avendo funzioni di direzione e controllo nei confronti di chi ha l'incarico di formarlo. (Fattispecie relativa a funzionario Inail. La Corte, affermando il principio, ha rigettato il ricorso basato sulla tesi che l'attività incriminata fosse svolta da sottoposti attraverso mansioni estranee alla competenza dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/1998, n. 5775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5775 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Vittorio PALMISANO Presidente del 18.3.98
1. Dott. Franco MARRONE Consigliere SENTENZA
2. " Nunzio CICCHETTI " N. 564
3. " Mario ROTELLA " REGISTRO GENERALE
4. " Vittorio RAGONESI " N.30146/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da PA IE IO, n. Roma il 30.5.37. avverso sentenza C.A. MESSINA 16.5.97
Sentita la relazione fatta dal Consigliere M. ROTELLA Udito il Pubblico Ministero nella persona del S P.G. di M. FRATICELLI che ha concluso per il rigetto.
1 - RM IE IO è stato condannato il 19.12.96 dal tribunale di Barcellona P.G., ad a.1 rec., con gener. equiv., e int. p.u., per artt. 476, 61 n.2 CP, pene sospese, perché, quale funzionario dell'INAIL di Milazzo, alterava in più punti la documentazione relativa a due dipendenti della Du Port di AR (alla quale era cointeressato), destinata all'ispettorato del lavoro (Milazzo, tra agosto 83 e 24.5.84). In appello era concessa anche la non menzione, e confermato che il fatto era stato commesso nell'esercizio delle sue funzioni, ancorché l'imputato sostenesse che l'accensione delle posizioni assicurative e la vidimazione dei documenti non rientravano nelle sue funzioni.
Con il ricorso denuncia violazione dell'art. 476 CP, per la sua estraneità, anche in veste collaborativa alla funzione, dimostrata da anomalie macroscopiche nell'uso dei timbri, vieppiù che il servizio di vidimazione dei libri paga era esplicato dall'addetto allo sportello, coadiuvato da archivista dattilografa, onde non vale osservare che era il più alto funzionario dopo il direttore e tendenzialmente abilitato a svolgere le assicurazioni. Difatti la corte di cassazione, con numerose sentenze, ha stabilito che la locuzione 'nell'esercizio delle sue funzioni' non deve intendersi in senso specifico, ma l'atto falsificato deve rientrare, per sua natura, nella competenza funzionale del p.u., e il requisito sussiste se l'agente ha il potere di collaborare in un modo qualsiasi alla formazione dell'atto. Pertanto nel caso è ravvisabile il minor reato di cui all'art. 482 CP che, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61,.n.2, per generiche equivalenti, deve ritenersi estinto per amnistia o prescrizione.
2 - Il ricorso è infondato. Il principio diritto enunciato nel ricorso è tratto da sentenza di questa sezione (9.10.87, dep. 9.3.88, Andreotti, CED 178841, cfr. Cass. pen. 1989, 203), che ribadisce quanto già affermato (CED 125754) circa l'interpretazione della locuzione 'nell'esercizio delle sue funzioni' di cui all'art. 476 ss. CP. Il criterio, individuato nel potere di collaborare in qualsiasi modo alla formazione dell'atto, esclude, come sottolineato nel ricorso colui che sia addetto ad un settore funzionale diverso (si fa l'esempio dell'ingegnere capo di una struttura comunale che falsifichi il bilancio del comune, di pertinenza del ragioniere capo), senza nessun potere di intervento nel settore specifico. Viceversa include anche il funzionario che, seppur non addetto d'ordinario alle mansioni specifiche abbia potere di direzione e controllo dell'attività di chi vi sia addetto. E nella specie la sentenza rimarca che lo stesso imputato ha confermato che, quale funzionario più alto in grado dell'INAIL, poteva sostituire il direttore. In altri termini egli stesso sarebbe potuto intervenire nel procedimento di formazione dell'atto, sia pure indirettamente. In conclusione il principio delineato implica il seguente corollario che si attaglia al caso - commette il delitto di falso di cui all'art. 476 CP e non il minor reato di cui agli artt. 482 - 476, il p.u. che forma in tutto o in parte un atto falso o altera un atto vero, avendo funzioni di direzione e controllo nel confronti di chi ha l'incarico di formarlo. La sentenza ha applicato il principio in questi termini ed è perciò esente da censura.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 1998