Sentenza 22 settembre 2000
Massime • 1
La detenzione sopravvenuta per un reato commesso antecedentemente all'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. ne interrompe l'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2000, n. 5220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5220 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO Presidente del 22/09/2000
1. Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIORDANO UMBERTO " N. 5220
3. Dott. GIRONI EMILIO rel. " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 08445/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA /ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NE BR n. il 08.07.1964
avverso decreto del 17.12.1999
C. APP. SEZ. DIST. di BOLZANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIRONI EMILIO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Cosentino per ann. s. rinvio
Motivi della decisione
Il decreto in epigrafe ha confermato in sede di giudizio di rinvio, salva la modifica di talune prescrizioni, il decreto del Tribunale di Bolzano in data 3.2.1997, che aveva applicato a LA RU la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della p.s. per anni due ex artt. 1 e 3 l. n. 1423/1956; la corte territoriale ha, in particolare, ribadito la sussistenza di un'attuale pericolosità sociale del proposto in relazione ai suoi numerosi precedenti penali e giudiziari ed alla protrazione della sua illecita condotta di vita anche dopo l'avviso orale adottato dal Questore di Bolzano in data 28.10.1993 (arresto per concorso in spaccio di stupefacenti nel dicembre 1994, denuncia per detenzione e porto di coltello e segnalazione per detenzione di droga per uso personale in data 14.12.1995, frequentazione di pregiudicati), ritenendo ininfluente che il soggetto avesse dal 30.8.1995 svolto una continuativa attività lavorativa ed avesse intrapreso un programma di riabilitazione dalla tossicodipendenza.
Ricorre personalmente l'interessato, denunziando violazione dell'art.34 c.p.p. per aver fatto parte del collegio giudicante del giudizio di rinvio, in qualità di presidente, lo stesso magistrato che aveva presieduto il collegio in occasione della pronunzia del decreto annullato ed inosservanza dell'art. 627, co. 3, c.p.p. per non essersi il giudice del rinvio adeguato al "dictum" della sentenza di annullamento, reiterando sostanzialmente la precedente motivazione ed omettendo di argomentare in ordine ai punti segnalati dal giudice di legittimità concernenti il giudizio di attuale pericolosità sociale del proposto o, comunque, argomentando in modo contraddittorio ed illogico.
Il primo motivo è infondato, costituendo principio consolidato (v., da ultimo, Cass., sez. VI, 22.4.1999, Baldini, Ced Cass., rv. 214065) che le cause di incompatibilità non integrano motivo di nullità per incapacità del giudice ma abilitano unicamente alla ricusazione (nella specie non proposta).
Infondato è anche il secondo motivo, essendosi il giudice di rinvio conformato al dictum di questa corte circa l'iter motivazionale da seguire, puntualmente argomentando, con non sindacabile apprezzamento di merito (v. anche l'art. 4, co. 10, l. n. 1423/1956 circa i limiti del ricorso per cassazione avverso il decreto della corte di appello in tema di misure di prevenzione), in ordine all'esistenza di recenti manifestazioni di pericolosità sociale del soggetto anche successive all'avviso orale intimatogli dal Questore di Bolzano e protrattesi sino a circa un anno prima dell'applicazione della misura di prevenzione, ed, altresì, valutando come irrilevanti, alla luce delle condotte devianti specificamente considerate, l'attività lavorativa e la frequenza di un corso di riabilitazione dalla tossicodipendenza allegate dal proposto e ritenute inidonee ad elidere la rilevata persistenza della pericolosità. Esula, infine, dalle attribuzioni di questa corte pronunziarsi, come pure richiesto dal ricorrente, sulla pretesa cessazione della misura ex art. 11, co. 1, l. n. 1423/1956, coinvolgendo la questione accertamenti di fatto non consentiti in questa sede e potendosi qui unicamente rilevare l'erroneità dell'assunto per cui la detenzione per un reato commesso antecedentemente all'applicazione della misura medesima non ne interromperebbe l'esecuzione, atteso quanto già da questa stessa sezione in contrario affermato, da ultimo con sentenza 27.5.1998, Cangitano, Ced Cass., rv. 211397, circa la non computabilità, ai fini della durata della sorveglianza speciale, del periodo trascorso "in vinculis" per sopravvenuto titolo detentivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2000