Sentenza 10 febbraio 2012
Massime • 1
La mancata sottoscrizione del verbale d'udienza da parte del pubblico ufficiale che lo ha redatto non comporta l'annullamento dell'intero giudizio a cui si riferisce qualora non risulti essere stata in qualche modo aver pregiudicato l'attività defensionale ovvero l'effettivo svolgimento di quella giurisdizionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2012, n. 15980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15980 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SCALERA Vito - Presidente - del 10/02/2012
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 373
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - N. 20670/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN OL N. IL 10/03/1963;
avverso la sentenza n. 3011/2007 CORTE APPELLO di GENOVA, del 07/12/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile Carmine che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore avv. Campanile Andrea.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 7 dicembre 2010, ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia del 30 maggio 2005, che aveva condannato SA PA per reati di bancarotta fraudolenta e di violazione delle norme in tema di imposte dirette e indirette.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo procuratore, il quale lamenta:
a) la violazione dell'art. 483 cod. proc. pen. per la mancata sottoscrizione del verbale dell'udienza 7 dicembre 2010 da parte del Pubblico Ufficiale che lo aveva redatto;
b) la violazione dell'art. 525 cod. proc. pen. per esservi differenza tra i nominativi dei Magistrati indicati nell'intestazione della sentenza e quelli che in effetti avevano sottoscritto la stessa;
b) l'insufficienza della motivazione basata apparentemente su quanto affermato dai Giudici di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Quanto al primo motivo, è sicuro che la disposizione contenuta nell'art. 142 cod. proc. pen., che sanziona con la nullità il verbale dal quale emerga una incertezza assoluta sulle persone che siano intervenute o la mancata sottoscrizione del Pubblico Ufficiale che lo abbia redatto, debba essere intesa in senso restrittivo, risultando evidente non solo dal testo del codice ma anche dal tenore dei lavori preparatori che ne hanno preceduto l'emanazione, la volontà del legislatore di restringere al massimo la sfera di situazioni con effetti invalidanti sul verbale, da annoverare, piuttosto nell'orbita delle cd. "irregolarità formali" non sanzionabili processualmente.
Ne deriva che i requisiti minimi in base ai quali considerare valido un verbale siano la certezza che l'ufficio che ha proceduto alla redazione sia stato effettivamente ricoperto e che siano stati assolti anche i compiti istituzionali, essendo questa la soglia minima irrinunciabile di legittimità (in questo senso, v. Cass. Sez. 2^ 22 maggio 1997 n. 3513). Quanto sopra è stato riaffermato ripetutamente da questa Corte, che ha riconosciuto la nullità del verbale solo in quei casi nei quali vi sia stata una incertezza assoluta, tale cioè da impedire qualsiasi possibilità di identificazione, sulle persona intervenute ovvero di mancanza della sottoscrizione da parte del Pubblico Ufficiale che avesse redatto il verbale (v. Cass. Sez. 5^ 6 novembre 2009 n. 6399 e Sez. Ili 20 gennaio 2011 n. 17801). Quanto al regime di tale nullità il relativo vizio deve essere considerato come nullità a regime intermedio, in quanto non ricompreso nelle ipotesi di cui all'art. 179 cod. proc. pen.. Sulla base di quanto dianzi affermato questa Corte ritiene, però, di poter affermare in difformità dai precedenti indirizzi (v. giurisprudenza citata nel ricorso) l'impossibilità di una declaratoria di totale invalidità dell'intero giudizio d'appello sulla base della mera mancanza della sottoscrizione del Pubblico Ufficiale che ebbe a redigere il verbale dell'udienza celebratasi avanti la Corte di Appello in data 7 dicembre 2010 in quanto:
a) non è stata evidenziata alcuna incertezza sulle persone partecipanti all'udienza e soprattutto sull'attività svolta;
b) di converso, l'apposizione del visto da parte del Presidente del Collegio giudicante in calce al verbale varrebbe a ritenere conforme al vero quanto affermato dal Pubblico Ufficiale rogante nel verbale stesso;
c) in definitiva non è stata evidenziata la mancata partecipazione all'udienza del verbalizzante ne' la non conformità di quanto redatto al reale accadimento dei fatti processuali. In sostanza, deve affermarsi il principio secondo il quale pur sussistendo, da un lato, gli estremi in fatto della dedotta nullità non evidenziandosi, però, ne' essendo stati aliunde proposti validi motivi per ritenere concretamente pregiudicata, in primo luogo, l'attività defensionale nonché l'effettivo svolgimento dell'attività giurisdizionale ecco che non possa giungersi all'estrema soluzione della caducazione dell'intero giudizio d'impugnazione per la mancanza di una sigla in calce al verbale dell'udienza dibattimentale.
3. Quanto al secondo motivo, si osserva in fatto come l'intestazione della sentenza rechi, quale Presidente del Collegio, il nome di un Giudice diverso da quello che ebbe a firmare in tale veste la sentenza stessa.
Il verbale d'udienza della data in cui è stato letto il dispositivo pone, però, il medesimo nominativo del Presidente sottoscrittore per cui trattasi di mero errore materiale che non determina alcuna differenza tra l'effettivo Presidente del Collegio d'udienza e il Presidente sottoscrittore della decisione.
Non è, quindi, applicabile la giurisprudenza di questa Sezione della Corte (v. Cass. Sez. 5^ 4 novembre 2009 n. 47164) che afferma come nel caso di diversa attestazione in sentenza dei Giudici che hanno deliberato, rispetto a quelli che hanno partecipato all'udienza nel relativo verbale, sia ineludibile il rilievo in sede d'impugnazione di nullità assoluta della sentenza, ai sensi dell'art. 525 cod. proc. pen., comma 2. 4. Il terzo motivo si appalesa ai limiti dell'inammissibilità in quanto evidenzia una "apparenza" della motivazione dell'impugnata sentenza che non è dato, di converso, riscontrare in quanto:
a) sono state prese in esame le singole doglianze dell'appellante;
b) è stato riletto il medesimo materiale probatorio esaminato dal primo Giudice;
c) è stata legittimamente richiamata la motivazione del suddetto Giudice alla luce di quanto pacificamente affermato da questa Corte. Invero, si osserva in diritto (v. di recente, Cass. Sez. 3^ 13 maggio 2010 n. 24252), come la motivazione per relationem sia ammissibile nell'ambito della mera ricostruzione del fatto, per le parti della sentenza non impugnate o in presenza di manifesta infondatezza o non specificità del motivo di appello.
Nell'ipotesi in cui l'imputato, con precise considerazioni, abbia svolto specifiche censure su uno o più punti della prima pronuncia, il Giudice di Appello non può limitarsi a richiamarla, ma deve rispondere alle singole doglianze prospettate.
In caso contrario, viene meno la funzione del doppio grado di giurisdizione ed è privo di ogni concreto contenuto il secondo controllo giurisdizionale.
Nella specie, questa volta in fatto, l'esame dell'impugnata sentenza permette di acclarare come la Corte territoriale dopo aver richiamato le considerazioni svolte dal primo Giudice abbia, poi, esaminato le doglianze avanzate nell'interesse dell'imputato e pertanto non possa essere tacciata di omessa motivazione.
D'altro canto, a fronte del convincimento logicamente espresso dal Giudice del merito, richiedere a questa Corte di legittimità una rilettura delle risultanze processuali costituisce sintomo evidente della non fondatezza del ricorso stesso.
5. Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2012