Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/1998, n. 452
CASS
Sentenza 26 novembre 1998

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La nozione di esercizio di attività venatoria usata nella legge 11 febbraio 1992 n. 157 non può essere intesa in senso riduttivo, dovendosi ritenere che essa comprenda non solo l'effettiva cattura o uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività preliminare, e la complessiva organizzazione dei mezzi e, pertanto, qualsiasi atto, desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che appaia diretto a tale fine. Conseguentemente costituisce atteggiamento di caccia l'ispezione di trappole predisposte per la cattura di richiami vivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/1998, n. 452
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 452
    Data del deposito : 26 novembre 1998

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