Sentenza 26 novembre 1998
Massime • 1
La nozione di esercizio di attività venatoria usata nella legge 11 febbraio 1992 n. 157 non può essere intesa in senso riduttivo, dovendosi ritenere che essa comprenda non solo l'effettiva cattura o uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività preliminare, e la complessiva organizzazione dei mezzi e, pertanto, qualsiasi atto, desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che appaia diretto a tale fine. Conseguentemente costituisce atteggiamento di caccia l'ispezione di trappole predisposte per la cattura di richiami vivi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/1998, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 26 novembre 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Udienza Pubblica
Dott. Paolo Maria Tonini Presidente del 26/11/98
1. Dott. Vincenzo Accattatis Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pierluigi Onorato Consigliere N. 3637
3. Dott. Alfredo Teresi Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
4. Dott. Amedeo Franco Consigliere N. 18691/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull'impugnazione proposta da GI ER, nato in [...] il [...], avverso la sentenza del Pretore di Ravenna del 19.01.1998 che lo ha condannato alla pena dell'ammenda per i reati di cui all'art. 30 lett. a) ed h) legge n. 157/1992;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., dott. Wladimiro De Nunzio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
Con sentenza del 19.01.1998 il Pretore di Ravenna condannava GI ER alla pena dell'ammenda per avere esercitato la caccia in periodo di divieto generale e con trappole a scatto, mezzi vietati.
Proponeva appello l'imputato deducendo:
- l'insussistenza dei reati, essendo inidonea alla configurazione degli stessi la mera presenza nel luogo in cui un proprio parente esercitava la caccia;
- l'insussistenza del reato di caccia con mezzi vietati che presuppone l'esercizio della caccia in un periodo consentito;
- l'eccessività della pena e l'erroneità del diniego delle circostanze attenuanti generiche, essendo remoti e di diversa indole i suoi precedenti penali.
L'impugnazione è ammissibile ai sensi dell'art. 568 n. 5 c.p.p. La sentenza impugnata non è censurabile perché fondata su concreti e rilevanti elementi, legittimamente acquisiti e su corrette argomentazioni giuridiche che resistono alle erronee doglianze dei ricorrente.
La nozione di "esercizio di attività venatoria" usata nella legge 11 febbraio 1992 n. 157 non può essere intesa in senso riduttivo, dovendosi, ritenere, alla stregua del testo normativo, che essa comprenda "non solo l'effettiva cattura o uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività preliminare e la complessiva organizzazione dei mezzi e, comunque, qualsiasi atto, desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che appaia diretto a tale fine".
Alla luce di tale principio, questa Corte ha costantemente ritenuto penalmente rilevante una serie di comportamenti integranti violazioni della legge sulla caccia che, pur non consistendo nell'apprensione materiale della preda, ne costituiscono il naturale presupposto, quali, ad esempio il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina;
il viaggiare a bordo di autoveicoli con materiali destinati all'esercizio della caccia ed anche l'apprestamento di richiami destinati ad attirare l'attenzione della selvaggina. Correttamente, quindi, è stato ritenuto che costituisce atteggiamento di caccia l'ispezione di trappole a scatto predisposte per la cattura di richiami vivi, essendo stato l'imputato sorpreso a controllare i luoghi in cui tali mezzi erano stati mimetizzati, mentre era in compagnia di altra persona, vista tenere la medesima condotta, colta nell'atto di catturare l'unico uccello rimasto imprigionato.
Sono configurabili entrambi i reati contestati, poiché il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 30 della legge citata è articolato con riferimento alle varie ed autonome violazioni specificamente delineate alle lettere a)-1) aventi, ciascuna, proprie oggettività e finalità.
Peraltro è irragionevole ipotizzare che l'uso di mezzi vietati, che costituisce reato nel periodo venatorio consentito, possa essere penalmente irrilevante quando avvenga in periodo di divieto generale di caccia.
Esente da censura è la motivazione in punto di determinazione della pena pecuniaria stabilita in prossimità del minimo edittale e di diniego delle attenuanti generiche per gli ostativi precedenti penali.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 26 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 1999