Sentenza 17 gennaio 2008
Massime • 1
Integra il reato di peculato, nel caso di specie militare, la condotta di appropriazione di denaro e beni mobili, il cui possesso non rientri nella specifica competenza funzionale del soggetto agente, che di questi abbia la mera detenzione in via di fatto. (Fattispecie in cui il soggetto agente, pur senza avere la qualità di gestore della mensa di servizio di una caserma dei Carabinieri che sarebbe spettata per disposizione regolamentare ad un'apposita commissione invero mai istituita, aveva di fatto gestito la predetta mensa ponendo in essere varie condotte di appropriazione di denaro e di beni mobili).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2008, n. 9179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9179 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 17/01/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 36
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 008433/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL AO NO, N. IL 13/11/1951;
2) SA RE, N. IL 07/04/1943;
avverso SENTENZA del 18/10/2006 CORTE MIL. APP. SEZ. DIST. di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale Militare in persona del Dott. GENTILE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 18 aprile 2006 la Corte Militare di Appello ha confermato in punto di responsabilità la sentenza 21 ottobre 2005 del Tribunale Militare di Napoli che aveva dichiarato OL OL NO e SA SA colpevoli del reato di peculato militare aggravato loro ascritto in concorso, ma ha ridotto la pena irrogata al OL ad anni uno e mesi otto di reclusione militare, mentre ha dichiarato interamente condonata la pena di tre anni di reclusione militare inflitta al SA.
Ai suddetti imputati era stato contestato di avere agito, il SA quale gestore alla mensa obbligatoria di servizio della stazione dei CC. di Napoli, e il OL quale addetto alla mensa e diretto collaboratore del SA, includendo negli specchi riepilogativi del fruitori del servizio mensa personale che non ne aveva usufruito, ivi compreso personale che non ne avrebbe comunque avuto diritto, ottenendo così le corrispondenti assegnazioni di fondi ed impossessandosi quindi della somma di denaro ammontante a circa lire 1.921.652.094 conseguita dal SA in ragione della sua funzione, in Napoli nel periodo compreso fra gennaio 1995 ed aprile 1998.
Era rimasto accertato che per tutto il periodo in contestazione l'amministrazione delle mensa obbligatoria di servizio della caserma Pastrengo, contrariamente a quanto previsto dalle direttive del comando generale dell'Arma e successivamente dal D.M. 3 giugno 1999, n. 244, era stata devoluta integralmente, in assenza di qualsiasi controllo e della costituzione della commissione di gestione, al gestore coadiuvato dall'addetto alla mensa - incarichi rivestiti rispettivamente, in successione, dal SA e dal OL - e che negli specchi giornalieri e riepilogativi mensili della presenza giornaliera in mensa erano stati costantemente inclusi militari che non ne avevano mai usufruito, come risultante anche dal disconoscimento delle sottoscrizioni risultanti dai suddetti prospetti e persino militari che non potevano avvalersene, quali quelli in servizio presso la Banca d'Italia, presso la Motovedetta e presso il reparto Servizi Magistratura, cosicché nel periodo in contestazione il numero dei pretesi partecipanti alla mensa sarebbe stato di circa 1.000 - 1.200 per il primo pasto e di circa 500 - 700 per il secondo pasto per poi scendere a 400 - 500 per il pranzo ed a 150 - 200 per la cena dopo il 1999.
Inoltre venivano reperiti gli appunti relativi alla gestione SA da cui emergeva, in particolare, che nel mese di aprile 1997 i pasti erano stati 9.283 a fronte di 32.157 primi pasti e 16.086 secondi pasti risultanti dalla contabilità e veniva altresì accertato che erano ammessi alla caserma diversi fruitori a pagamento e che venivano pure organizzati ricevimenti i cui corrispettivi avrebbero dovuto essere annotati nell'apposito registro del vitto a pagamento e versati a fine mese presso l'Ufficio Cassa dell'ente, cosa in realtà mai avvenuta.
Infine veniva accertato che venivano consegnate al SA sia somme in contanti sia assegni cambiati dai militari presso la cassa;
gli assegni in particolare venivano riposti in buste gialle che venivano ritirate dal OL;
tali assegni unitamente a quelli per la gestione della mensa, in numero di circa 200, erano stati firmati con la firma falsa del maresciallo RO e quindi erano stati intestati al SA per un ammontare mensile crescente, da alcune decine di milioni di lire sino a novantaquattro milioni di lire nel mese di marzo del 1998, e versati dal SA sul proprio conto corrente personale.
Relativamente al OL emergeva ugualmente una serie di versamenti sul proprio conto personale per importi compresi fra due e tre milioni di lire sino alla fine del 1997 e quindi di circa quattro milioni con cadenza mensile;
i versamenti cessavano nel maggio del 1998, in concomitanza con la cessazione della gestione SA. Inoltre era emersa la emissione di assegni da parte del SA in favore del OL in varie date del 1998, nonché assegni emessi dal OL in favore del SA e ancora assegni emessi da EC FI e RE RT, fornitori della mensa, in favore del OL ma anche in favore del SA. Sulla base di tali elementi i giudici di merito hanno ritenuta pacifica la responsabilità del SA che era riuscito, in assenza di qualsiasi controllo e con la collaborazione del OL che predisponeva e faceva firmare i falsi prospetti dei frequentatori della mensa, a fare risultare come fruitori della mensa un numero di soggetti superiore di quattro volte rispetto al reale, in tal modo determinando un incremento esponenziale dei costi di gestione della mensa e riuscendo così ad occultare la propria condotta, anche con riguardo alla mancata contabilizzazione delle somme relative ai fruitori di vitto a pagamento;
ma hanno ritenuto pure certa la responsabilità del OL che era chiamato a rispondere di concorso nel reato proprio posto in essere dal SA per il contributo dato nella commissione del reato poiché, oltre ad organizzare e coordinare il personale di cucina, era incaricato di regolare l'afflusso dei frequentatori della mensa, curando di fare firmare loro gli appositi prospetti, per i quali le sottoscrizioni erano poi risultate false, nonché curando direttamente l'afflusso e la ricezione dei pagamenti da parte dei fruitori di vitto a pagamento di cui non vi era traccia nella documentazione contabile;
il che presupponeva un accordo criminoso con il SA nella divisione dei compiti e dei proventi, come confermato dai versamenti periodici in conto corrente che erano cessati nel maggio del 1998, proprio in concomitanza con la cessazione della collaborazione con il SA nella gestione della mensa.
La Corte di merito ha poi respinto le richieste di prove nuove dedotte dagli imputati in appello, dirette a dimostrare, da un lato, il numero di presenze effettive alla mensa nel periodo in contestazione, e, da altro lato, con particolare riferimento alla posizione del OL, una serie di rapporti commerciali e familiari che avrebbero giustificato quei versamenti, rilevando che la fuoriuscita delle somme dalla sfera di disponibilità della Amministrazione per entrare nei conti correnti degli imputati era conclamata, indipendentemente da una perizia contabile e che, da loro canto, gli allegati rapporti personali fra il OL e due dei fornitori non avrebbero comunque potuto giustificare i versamenti mensili continui e regolari che erano cessati proprio quando SA aveva cessato il suo incarico.
Hanno proposto ricorso per cassazione le difese di entrambi gli imputati chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La difesa del SA ha dedotto: mancanza e o contraddittorietà della motivazione e inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per avere la Corte militare di appello omesso di considerare che il SA svolgeva solo le funzioni di esecutore delle decisioni della Commissione e non di responsabile della mensa e che la compilazione e la traenza degli assegni da parte del SA era fatto neutro poiché il carnet era intestato ai Carabinieri della stazione di Napoli - San Giuseppe, per cui il titolare della firma di traenza, che avrebbe avuto l'obbligo di controllare, era un terzo, il che escludeva il peculato, di cui non esisteva comunque alcuna prova;
mancata ammissione delle prove decisive consistenti nelle perizia che avrebbe consentito di verificare l'autenticità della sottoscrizione degli assegni disconosciuta dal AR RO ed in quella che avrebbe consentito di verificare il numero degli utenti della mensa;
erronea applicazione degli artt. 215, 234 e 218 c.p.m.p., essendo possibile ravvisare nei fatti i meno gravi reati di truffa o di peculato mediante profitto dell'errore altrui.
La difesa dell'imputato OL ha, a sua volta, lamentato con due separati motivi:
1) Violazione dell'art. 192 c.p.p., nonché manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata: il OL era stato ritenuto responsabile come concorrente nel reato proprio commesso dal SA nella sua qualità di gestore della mensa sulla base del rilievo che dava un contributo alla attività finalizzata a documentare presenze fittizie in mensa ed a curare l'afflusso e la ricezione dei pagamenti da parte dei fruitori del vitto a pagamento, di cui non vi era traccia nella documentazione contabile e cioè sulla base di attività che avevano caratteristiche meramente materiali, insuscettibili di tratteggiare una consapevole trasfusione dei risultati in concrete indicazioni contabili effettuate dal solo SA;
il disconoscimento delle sottoscrizioni sugli appositi modelli attestanti la presenza in mensa non si riferiva al periodo oggetto di contestazione;
non erano state individuate e quantificate con certezza le somme oggetto di appropriazione da parte del SA;
2) Mancata assunzione di una prova decisiva dedotta per confutare gli elementi sui quali si basava la responsabilità dell'imputato, al fine di stabilire la natura e la fonte delle somme transitate nel conto del ricorrente;
il rigetto della prova era basato su mere illazioni.
I ricorsi sono entrambi infondati.
Quanto al ricorso del SA, la difesa sostiene in primo luogo che mancherebbero gli estremi del reato di peculato militare poiché il SA non avrebbe avuto ne' la qualità soggettiva di gestore della mensa, che sarebbe spettata alla Commissione di gestione, ne' la disponibilità del carnet di assegni attraverso cui venivano erogati i fondi necessari per la gestione, che sarebbe spettata al comandante della stazione di San Giuseppe che aveva il potere di firma degli assegni.
Il rilievo è pretestuoso poiché la Commissione di gestione non era mai stata istituita, sia pure in violazione delle disposizione regolamentari, mentre la gestione della mensa era affidata al SA che ne aveva la concreta e completa responsabilità, tenendo addirittura presso di sè i carnet di assegni occorrenti per i pagamenti necessari per i fornitori della mensa che poi, in parte, faceva firmare dal AR RO, e per altra parte compilava con la falsa sottoscrizione del AR RO per poi farli confluire nel suo conto corrente dopo averli intestati alla sua persona. È evidente che le irregolarità nella gestione e la assenza di controlli, anche in conseguenza della mancata istituzione della Commissione di gestione, hanno favorito il peculato, che, in presenza di controlli, sarebbe stato impossibile o quanto meno limitato e tempestivamente scoperto, ma ciò non esclude il peculato consistente nella appropriazione del denaro o della cosa mobile di cui l'agente ha il possesso o anche soltanto la disponibilità per ragione del suo ufficio, intesi anche come mera detenzione, uso o semplice custodia ricollegati alle mansioni esercitate dall'agente e che gli consentano di maneggiare denaro o altre cose mobili, sia pure occasionalmente ed in via di fatto (v. per tutte Cass. Sez. 6^, n. 405 del 1994, rv. 198499); come si è verificato nel caso in esame, in cui quindi non rileva che il possesso del denaro o degli assegni rientrasse nella specifica competenza funzionale dell'agente, ben potendo derivare anche da prassi o consuetudini (v. Cass. Sez. 6^, n. 27850 del 2001, rv. 229642). Quanto poi alla prova del peculato, i giudici di merito, sulla base di una corretta applicazione dei principi giuridici discendenti dall'art. 192 c.p.p., e di criteri logici incensurabili in questa sede, hanno individuato, valorizzato e coordinato più prove convergenti che hanno consentito di appurare i meccanismi, specificamente indicati nella parte espositiva della presente sentenza, attraverso cui il SA si appropriava sia del denaro e degli assegni cambiati dalla "cassa", sia degli assegni destinati agli acquisti dei viveri occorrenti per la mensa, che poi faceva confluire nel proprio conto occorrente, così venendo in possesso di somme dell'importo di decine di milioni ogni mese, fino ad arrivare a 94 milioni in un solo mese, di cui non ha saputo dare alcuna giustificazione al di fuori del peculato, anche perché gli assegni erano quelli del conto per la gestione della mensa ed erano invece stati versati sul suo conto corrente personale.
In merito alle prove dedotte in sede di appello, premesso che non era stata specificamente dedotta la perizia calligrafica sulla sottoscrizione di circa 200 assegni, di cui il AR RO aveva negato la autenticità, mentre era stata in effetti dedotta con l'atto di appello la perizia contabile, la Corte di merito ha già risposto che si trattava di accertamenti non indispensabili ed anzi inutili in quanto gli altri elementi probatori raccolti (ed in particolare le dichiarazioni dei militari che, pur iscritti nei prospetti, non avevano usufruito della mensa e gli appunti manoscritti dal SA, relativi all'aprile del 1997, integranti una sorta di contabilità in "nero", che riportavano circa 9.000 pasti effettivi a fronte di quasi 50.000 pasti indicati in contabilità) dimostravano come l'anomalo flusso delle presenze in mensa nel periodo in contestazione (superiore anche di quattro volte rispetto al flusso ordinario riscontrato dopo la cessazione della gestione SA) fosse risultato alterato dalla falsità dei prospetti delle presenze e dalla mancata annotazione in contabilità dei versamenti in contanti effettuati dai fruitori del vitto a pagamento, così determinando la appropriazione da parte del SA quanto meno delle somme e degli assegni che aveva versato nel suo conto corrente. Ma anche con riguardo alla falsa sottoscrizione degli assegni di cui il AR RO aveva contestato la firma, non si vede a che cosa potrebbe essere servire la perizia calligrafica posto che, se anche li avesse sottoscritti il AR RO, resta il fatto che il SA li ha intestati a sè stesso, pur essendo ciò vietato, e li ha poi versati sul proprio conto corrente invece di utilizzarli per pagare la mercè occorrente per la mensa, in tal modo ponendo in essere la condotta appropriativa che integra il reato contestato.
D'altronde anche nel vigente codice di procedura penale la rinnovazione del giudizio in appello è istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso soltanto quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non potere decidere allo stato degli atti (Cass. Sez. Un. 24.1.1996, Panigoni); del che il giudice di appello ha dato congrua giustificazione nel caso in esame, pur non essendovi neppure tenuto, essendo pacifico in base ad una giurisprudenza consolidata che la perizia non rientra fra le prove previste dall'art. 603 c.p.p., trattandosi di una prova neutra rimessa alla esclusiva disponibilità del giudice.
Infine, pure con riguardo all'ultimo motivo del ricorso del SA, la Corte di merito ha già risposto con motivazione ineccepibile in ordine alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto come peculato (e non invece come truffa militare ovvero come peculato militare mediante profitto dell'errore altrui) .rilevando che la alterazione dei dati della mensa non integrava lo strumento attraverso cui conseguiva il possesso delle somme bensì lo strumento finalizzato all'occultamento della già avvenuta appropriazione, il che escludeva la truffa;
mentre le somme erano pervenute nella disponibilità del SA non già per errore altrui bensì per le necessità della gestione della mensa a lui affidata, il che escludeva pure la sussistenza del meno grave reato di cui all'art. 218 c.p.m.p.. Ed a fronte di tali argomentazioni, basate su una elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale consolidata circa i caratteri distintivi dei reati sopra indicati, il ricorrente insiste nell'asserire che la Corte di merito non avrebbe individuato l'incarico ricoperto dal SA e non avrebbe dimostrato che egli detenesse i carnet degli assegni e cioè circostanze invece provate ed anzi pacifiche e comunque irrilevanti ai fini della sussistenza del reato contestato che resta integrato anche in presenza di comportamenti di mero fatto da parte del pubblico ufficiale. Il ricorso del SA è quindi totalmente infondato.
Passando ad esaminare la posizione dei OL, con il primo motivo la sua difesa contesta sostanzialmente che la sua condotta fosse stata utile e consapevole ai fini della realizzazione del reato di peculato da parte del SA, essendosi il OL limitato a porre in essere mere attività materiali e ciò tanto più che non erano state quantificate con certezza le somme di cui si sarebbe appropriato.
Tale motivo appare non specifico poiché la Corte di merito ha già dato puntuale risposta alla speculare doglianza prospettata dalla difesa del OL con l'atto di appello, delle cui argomentazioni il ricorrente non tiene conto, limitandosi in questa sede a sostenere che non avrebbe avuto consapevolezza di quanto andava realizzando il suo superiore, senza però considerare che il contributo del OL alla realizzazione del peculato è stato rilevante e decisivo, in quanto egli ha documentato in via esclusiva le presenze fittizie nella mensa ed ha curato direttamente l'afflusso e la ricezione dei pagamenti da parte dei fruitori del vitto a pagamento dei quali non vi è traccia nella contabilità, ed è stato poi anche retribuito per il suo contributo alla attività criminosa, come si ricava dai versamenti effettuati nel suo conto corrente per diversi milioni al mese e che sono poi cessati proprio in concomitanza con la cessazione della gestione della mensa da parte del SA. Non rileva la circostanza che non sia stata individuata la precisa somma di cui il OL si è avvantaggiato poiché egli concorre nel reato commesso dal SA e quindi risponde a titolo di concorso della approvazione da quest'ultimo posta in essere, mentre le somme confluite nel suo conto corrente (certamente più modeste rispetto a quelle confluite nel conto del SA che era il principale ideatore del peculato in quanto aveva la responsabilità della mensa e quindi la disponibilità dei mezzi per realizzare il peculato) confermano soltanto gli altri elementi probatori a suo carico e dimostrano, unitamente agli assegni reciprocamente scambiati con il SA, che ha ricevuto in proprio un corrispettivo per il suo concorso nel peculato.
Il secondo motivo di ricorso del OL è ugualmente infondato. La Corte di merito ha infatti spiegato i motivi per cui la prova dedotta soltanto in appello e diretta a dimostrare una serie di rapporti familiari e commerciali sarebbe in ogni caso inidonea a giustificare i rilevanti versamenti mensili eseguiti sul conto corrente del OL (quattro milioni di lire e oltre al mese), anche perché non spigherebbe la loro concomitanza soltanto con la gestione SA della mensa e la improvvisa interruzione proprio con la cessazione di tale gestione. Si tratta di motivazione logicamente corretta e come tale non censurabile in sede di legittimità, posto anche che la rinnovazione del dibattimento in appello è istituto di carattere eccezionale giustificato soltanto dalla impossibilità di decidere allo stato degli atti, per cui il provvedimento di diniego può essere censurato in sede di cassazione soltanto quando l'esito favorevole della prova potrebbe scardinare l'intero apparato probatorio, il che non può dirsi nel caso in esame in cui il concorso del OL nel reato è rimasto dimostrato, indipendentemente dai versamenti nel suo conto corrente in concomitanza con la sua attività criminale che corroborano una prova già sufficiente per altra via.
I ricorsi devono essere in definitiva respinti perché entrambi infondati sotto tutti i profili addotti, con le conseguenze di legge in punto di spese processuali (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2008