Sentenza 5 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di verifica della identità personale dell'imputato, l'art. 66 comma secondo cod. proc. pen. esclude che la incertezza sulle generalità dello stesso -anche quando essa derivi da false dichiarazioni che egli abbia reso alla competente autorità- possa far ritenere ignoto l'autore del reato, quando ne sia certa la identità fisica. Ciò anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art 130 cod. proc. pen., le false generalità possono sempre essere corrette. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del pretore che, ai sensi dell'art 469 cod. proc. pen., aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere rimasto ignoto l'autore del fatto-reato in quanto l'imputato, sprovvisto di documenti identificativi, aveva fornito generalità la cui rispondenza al vero non era accertabile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/1999, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg: Camera di Consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 5/2/99
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. " AS NE " N.643
3. " Nunzio Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. " GE Di PO " N. 9825/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale Repubblica corte d'appello di Firenze, nei confronti di IA MU nato a [...] il [...].
Avverso sentenza pretore di Pistoia in data 30/01/1997. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. N. Cicchetti udito il Pubblico Ministero che ha concluso per annullamento con rinvio
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza, emessa ex art. 469 c.p.p., dichiarava non doversi procedere nei confronti di AE MU in ordine ai delitti p. e p. dagli artt. 468 c.p. nonché 624, 625 n. 1 c.p. per essere ignoto l'autore del fatto.
Il P.G. proponeva appello allegando, in unico motivo, erronea applicazione dell'art. 469 c.p.p. in relazione all'art. 66 c.p.p. Chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza con una pronuncia di merito sulla responsabilità.
La corte fiorentina, con provvedimento in data 15.01.1998, dichiarava la propria incompetenza (non essendo appellabile la sentenza ex art. 469 c.p.p.) e disponeva la trasmissione degli atti a questa corte di cassazione.
Il ricorso, così giustamente qualificato dalla corte territoriale ex art. 568 c.p.p. deve essere accolto siccome fondato. Invero, dalla stessa motivazione dell'impugnata sentenza risulta che il sedicente AE MU, pur sprovvisto di documenti identificati, veniva tratto a giudizio poiché la certezza dell'identità fisica della persona non pregiudicava il compimento di attività processuali.
L'art. 66 c.p.p., riguardante la verifica dell'identità personale dell'imputato, esclude che l'incertezza sulle generalità (anche in conseguenza di false dichiarazioni provenienti dal medesimo imputato) possa fare ritenere "ignoto" l'autore del fatto, quando sia certa la sua identità fisica.
È previsto, infatti, che le erronee generalità di un
"sedicente" possano essere corrette mediante la procedura ex art. 130 c.p.p. (art. 66 co 3 c.p.p.).
In conclusione, l'impugnata sentenza deve essere annullata, imponendosi il rinvio alla pretura di Pistoia per il giudizio di merito.
P. T. M.
Annulla l'impugnata sentenza, con rinvio alla pretura di Pistoia per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio, il 5 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1999