Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/1999, n. 643
CASS
Sentenza 5 febbraio 1999

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In tema di verifica della identità personale dell'imputato, l'art. 66 comma secondo cod. proc. pen. esclude che la incertezza sulle generalità dello stesso -anche quando essa derivi da false dichiarazioni che egli abbia reso alla competente autorità- possa far ritenere ignoto l'autore del reato, quando ne sia certa la identità fisica. Ciò anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art 130 cod. proc. pen., le false generalità possono sempre essere corrette. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del pretore che, ai sensi dell'art 469 cod. proc. pen., aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere rimasto ignoto l'autore del fatto-reato in quanto l'imputato, sprovvisto di documenti identificativi, aveva fornito generalità la cui rispondenza al vero non era accertabile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/1999, n. 643
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 643
    Data del deposito : 5 febbraio 1999

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