Sentenza 16 agosto 2000
Massime • 1
Ai fini della decorrenza del termine di quindici anni entro cui, a norma dell'art. 137, sesto comma, D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, può procedersi all'ultima revisione della rendita da malattia professionale per modificazioni dell'inabilità permanente, il "dies a quo" è costituito dalla data di maturazione del diritto alla prestazione, e non già da quella del provvedimento di liquidazione o di inizio della materiale corresponsione della rendita.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 39754 del 13https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, (ud. 09/11/2021, dep. 13/12/2021), n.39754 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DORONZO Adriana – Presidente – Dott. PONTERIO Carla – Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere – Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere – Dott. PICCONE Valeria – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 25412-2020 proposto da: INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA ROMEO, che lo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/08/2000, n. 10858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10858 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ettore MERCURIO - Presidente -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Alessandro DE RENZIS - Consigliere -
Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INAIL, ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SI MA O NO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 288/97 del Tribunale di VIGEVANO, depositata il 22/12/97 R.G.N. 501/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/00 dal Consigliere Dott.ssa Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di revoca, da parte dell'INAIL, della rendita da malattia professionale, ES MA, con ricorso al Pretore di Vigevano, chiedeva il ripristino della prestazione a far tempo dalla sua soppressione.
Il Pretore, previo esperimento di consulenza tecnica medico legale, con sentenza del 9 giugno 1997, accoglieva la domanda. Proponeva appello l'INAIL e il ES, nel costituirsi, eccepiva preliminarmente la decadenza dell'Istituto dal diritto alla revisione, ai sensi dell'art. 137 d.p.r. n. 1124/65, essendo trascorsi oltre quindici anni dalla data di costituzione della rendita.
Con sentenza in data 22 dicembre 1997 il Tribunale di Vigevano ha rigettato l'appello.
Il Tribunale, dopo aver rilevato che il decorso del periodo di quindici anni dalla data di costituzione della rendita per malattia professionale dà luogo ad una presunzione legale assoluta di stabilizzazione dei postumi del fatto lesivo, che rende inammissibili le revisioni disposte per modificazioni della attitudine al lavoro verificatesi successivamente, ha osservato che il termine iniziale di decorrenza del detto periodo di tempo deve farsi coincidere non già, come preteso dall'INAIL, con la data di liquidazione della rendita (nel caso, il 17 dicembre 1979) ma con la data della riconosciuta decorrenza del diritto alla prestazione (nel caso, il 9 luglio 1979), rispetto alla quale il periodo di quindici anni era certamente maturato.
L'INAIL ricorre per la cassazione della sentenza con un unico motivo.
L'intimato non si è costituito.
Motivi della decisione.
Deducendo, con l'unico motivo, violazione degli artt. 113 e 116 c.p.c., dell'art. 137 d.p.r. n. 1124/65 e vizi di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) l'INAIL sostiene che l'inizio della decorrenza del termine di 15 anni, entro cui l'assicurato può chiedere e l'Istituto può disporre la revisione della rendita in godimento per malattia professionale, va individuato nella data (nella specie il 17 dicembre 1994) di costituzione in senso tecnico della rendita, onde era sicuramente tempestivo l'accertamento clinico disposto il 13 settembre 1994 per verificare la sussistenza di eventuali modificazioni della inabilità permanente a suo tempo indennizzata. Il ricorso non è fondato.
La rendita per inabilità permanente ha lo scopo di indennizzare l'assicurato della perdita economica subita per effetto dei postumi di carattere permanente residuati dall'infortunio o dalla malattia di origine professionale, i quali abbiano comportato la menomazione assoluta o la riduzione in una determinata misura (fissata dalla legge) della sua attitudine al lavoro.
In ragione delle descritte finalità, il diritto alla prestazione sorge (ovviamente nel concorso di tutti gli altri requisiti che ne integrano la fattispecie costitutiva) nel momento in cui la inabilità permanente, di accertata eziologia professionale, raggiunge la misura minima indennizzabile, indipendentemente dalla data del provvedimento, amministrativo o giudiziario, che ne abbia in concreto attribuito il godimento all'assicurato, trattandosi, in entrambi i casi, di provvedimenti meramente ricognitivi e dichiarativi della sussistenza, ad una certa data, delle condizioni in presenza delle quali la "costituzione" della rendita in favore dell'assicurato è direttamente operata dalla legge che, correlativamente, da questa stessa data, pone a carico dell'Istituto assicuratore l'obbligo della sua materiale erogazione. È evidente allora che, ogni qualvolta una norma identifichi nella "costituzione della rendita" l'evento che rappresenta il "dies a quo" di decorrenza di un termine alla cui maturazione vengano ricollegati specifici effetti, è alla data - individuata in sede amministrativa o eventualmente accertata in giudizio - in cui viene in essere il diritto alla prestazione che occorre avere riguardo per stabilire se il detto termine sia o meno trascorso, non già, come pretende l'Istituto ricorrente, alla (diversa) data del provvedimento di liquidazione, ovvero a quella di inizio della materiale corresponsione della rendita.
Alla stregua di tali principi, pienamente condivisibile appare la interpretazione che la sentenza impugnata ha dato del contenuto dell'art. 137 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui (comma 6) la norma testualmente dispone che l'ultima revisione può aversi soltanto per modificazioni della inabilità permanente avvenute entro il termine di quindici anni dalla "costituzione della rendita".
Tra l'altro, come opportunamente rileva il Tribunale, è proprio la presunzione assoluta della immodificabilità dei postumi del fatto lesivo, che la legge ricollega al decorso del detto termine, ad avvalorare il convincimento della giuridica correttezza della interpretazione del dato normativo nei sensi sopra precisati, in quanto tale presunzione si fonda su un giudizio implicito di avvenuta stabilizzazione della inabilità permanente indennizzata e, quindi, su una valutazione che necessariamente deve prendere a riferimento il momento nel quale tale inabilità era divenuta indennizzabile, determinando la insorgenza del diritto a rendita.
Non è in discussione tra le parti il fatto che l'accertamento clinico, strumentale a una possibile revisione della misura della prestazione, venne disposto dall'INAIL dopo che erano trascorsi più di quindici anni rispetto alla data cui aveva fatto risalire la decorrenza del diritto alla prestazione;
e tanto è sufficiente a ritenere "contra legem" il provvedimento di revoca, la cui legittima adozione è stata dall'Istituto in questa sede giustificata solamente invocando un diverso termine di inizio del periodo di tempo suddetto. Non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio di legittimità data la mancata costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2000