Sentenza 16 gennaio 2004
Massime • 1
Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, hanno la medesima autorità, e corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato riconosciuta, non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi - nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile - per l'intera comunità. In particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva e precisa allegazione della sentenza con la comparsa di costituzione, essendo sufficiente la successiva esibizione della stessa. (Nella specie la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto non rilevabile il giudicato esterno di una sentenza i cui estremi non erano stati indicati nella comparsa di costituzione, malgrado il successivo deposito della stessa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2004, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI EF - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DIRETTORE GENERALE della ASL NAPOLI 5, Dott. Roberto Aponte, quale Commissario Liquidatore della USL 35, elettivamente domiciliato in Roma, via Sacco e Vanzetti n. 213, presso l'avv. Marcello Colazza, rappresentato e difeso giusta procura a margine dall'avv. Angelo Di Martino;
- ricorrente -
contro
MM FA, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Cuma n. 28 presso l'avv. Federico Falanga, che unitamente all'avv. Claudio Lombardi, lo rappresentano e difendono giusta procura a margine;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e
REGIONE CAMPANIA;
- intimata -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 332 del 27.3.01, R.G. n. 447/2000. Udita la relazione delta causa svolta nella pubblica udienza del 26 giugno 2003 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Guido Montanarella per delega dell'avv. Di Martino;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Finocchi Ghersi Renato, che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo, accoglimento del secondo, rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Castellammare adito da SO EF, già medico in regime di convenzione con la U.S.L. 35 della Regione Campania nei confronti della Regione Campania e della Gestione liquidatoria della USL 35, per differenze di compensi per il periodo maggio 1984 - 31 dicembre 1988, premessa la legittimazione passiva della regione Campania e non della Gestione liquidatoria, rilevava di ufficio il giudicato costituito dalla sentenza del Pretore di Castellammare n. 223 del 1994, non impugnata, esibita dalla Gestione liquidatoria e dichiarava inammissibile la domanda.
Con semenza del 16.1.2001 la Corte di Appello di Napoli, decidendo sull'appello proposto dal SO, riteneva la legittimazione passiva della Gestione liquidatoria e accoglieva nei confronti di essa l'appello liquidando al medico convenzionato le somme risultanti da tabulati della Regione.
In motivazione premetteva che il direttore della ASL, commissario liquidatore dei debiti di una cessata USL, secondo la ricostruzione fatta dalla Corte di Cassazione del complesso di norme che hanno regolato il passaggio dalle USL alle ASL ed anche secondo la legislazione della Regione Campania, è organo della Regione con rilevanza esterna. Concludeva che bene era stato evocato in giudizio detto organo che ha la rappresentanza esclusiva della Regione in ordine ai rapporti fatti valere nel presente giudizio e che conseguentemente era erronea la declaratoria di carenza di legittimazione processuale fatta dal primo giudice. In ordine all'eccezione di giudicato esterno riteneva che esso costituisse eccezione in senso stretto, non formulata idoneamente con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, malgrado il successivo deposito delle sentenze, in quanto nella comparsa non erano indicati gli estremi della sentenza in modo da consentire verifica alla controparte.
Riteneva, quindi, i tabulati esibiti prova dei crediti del medico e condannava la gestione liquidatoria al pagamento delle somme da essi risultanti in favore del sanitario, oltre interessi e rivalutazione. Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi la Gestione liquidatoria;
resiste con controricorso e propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo il SO, cui resiste con controricorso la Gestione liquidatoria, la Regione Campania non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi contro la medesima sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Vanno trattati congiuntamente, perché connessici primo motivo del ricorso principale e l'unico di quello incidentale con i quali, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 10 della legge a 724 del 1994 ed art. 2 comma 14^ della legge n. 549 del 1995, si afferma la legittimazione della Regione Campania attraverso gli organi che la rappresentano istituzionalmente e non della gestione liquidatoria.
La censura è infondata. La consolidata giurisprudenza di legittimità, SS. UU. n. 1237 del 2000, Cass. nn. 4847 del 1999, 9693 del 2000, 5220 e 114974 del 2001, 11197 e 10730 del 2002, ha chiarito che legittimata per i debiti delle cessate USL è la Regione attraverso uno speciale organo a rilevanza esterna costituito dalla gestione liquidatoria dei debiti della USL, cui è preposto, quale commissario liquidatore, il Direttore Generale della ASL subentrata alla USL. I rilievi di mancanza di utilità pratica di siffatta legittimazione processuale, atteso che comunque la responsabilità patrimoniale è della Regione, sono inconferenti rispetto alla espressa volontà del legislatore di individuare nell'organo il legittimato passivo processuale e sostanziale per i debiti delle cessate USL e, implicitamente, prospettano profili di inammissibilità della censura per carenza di interesse. Con la seconda censura si denunzia la violazione del principio del ne bis in idem e si afferma la rilevabilità di ufficio del giudicato esterno costituito dalla sentenza indicata del Pretore di Castellamare.
Le censure sono fondate. Le Sezioni Unite della Corte, componendo il contrasto di giuriprudenza sul punto, con sentenza 25.5.2001 n. 226 hanno affermato i seguenti principi: "Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza diparte solo dall'esistenza di un 'eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno, e', al pari di quella del giudicato interno, rilevabile di ufficio ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato intemo e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 c.c., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano solo le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata ad esprimersi - nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile - per l'intera comunità.
Più in particolare il rilievo dell'esistenza di un giudicato non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono limiti di utilizzabilità, rappresentati dalle eventualmente decadenze istruttorie, e la loro stessa allegazione può essere effettuata in ogni stato e grado del giudizio di merito.
Da ciò consegue che, in mancanza di pronuncia o quando il giudice di merito abbia affermato la tardività della allegazione e la relativa pronuncia sia stata impugnata - il giudice di legittimità accerta l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al riesame diretto degli atti del processo ed alla diretta valutazione d interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data dal giudice del merito"
La sentenza impugnata, che ha ritenuto che la non completa allegazione del giudicato, malgrado la successiva esibizione della sentenza, ne impedisse la rilevabilità è erronea in diritto e va cassata senza rinvio a sensi dell'art. 382 ultimo comma c.p.c.. Le incertezze della giurisprudenza sulla questione sono motivo per compensare tra le parti costituite le spese dell'intero giudizio, nulla per le spese nei confronti della intimata.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso ed il ricorso incidentale. Accoglie il secondo motivo del ricorso principale e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa tra le parti costituite le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004