Sentenza 13 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/2002, n. 6896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6896 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 0 6 8 9 6 4 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIA 0 2 0 6 LA CORTI Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente - R.G. N. 12312/99 Consigliere Cron. 13462 Dott. Fernando LUPI Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 12/12/01 Dott. Natale CAPITANIO Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: domiciliata in ROMA PITZALIS IOLANDA, elettivamente VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, ' elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'Istituto, 1'Avvocaturapresso 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA VALENTE, MICHELE DI LULLO, CARLO DE ANGELIS, giusta delega in 4958 -1- calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 223/98 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 18/06/98 R.G.N. 4338/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 21 novembre 1995 LA AL, titolare di assegno di invalidità dall'ottobre 1991, conveniva in giudizio davanti al Pretore di Cagliari l'INPS chiedendo che venisse riconosciuto il diritto alla prestazione assistenziale, negatagli dall'Istituto, per un successivo triennio con pagamento dei ratei maturati e degli interessi legali. Disposta consulenza tecnica, il Pretore adito con sentenza in data 30 maggio 1997 rigettava la domanda. Con sentenza in data 10 giugno 1998 il Tribunale di Cagliari, disposta nuova consulenza tecnica, rigettava l'appello della AL osservando che il consulente tecnico nominato in appello, specialista in ortopedia, aveva accertato che l'assicurata affetta da esiti di poliomielite anteriore acuta all'arto inferiore sinistro con modico deficit della funzione motoria, spondilosi, note di nevrosi ansiosa e ipoacusia bilaterale di medio grado, era in condizioni senza danno о rischio di abnorme usura, di continuare a svolgere la sua abituale attività di collaboratrice confacente alle sue familiare о altra attività 3 attitudini, senza che le dette infermità riducessero in misura inferiore ai due terzi la sua capacità di lavoro. La AL ricorre per cassazione con unico articolato motivo. L'INPS ha depositato procura ma non ha partecipato all'udienza di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo di ricorso l'assicurata denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n.222 con motivazione insufficiente e contraddittoria sul punto deduce che l'assegno ordinario di invalidità era stato concesso nel 1991 a seguito della visita INPS, la quale aveva accertato che l'assicurata era affetta da esiti stabilizzati di poliomielite acuta nell'arto inferiore sinistro con accorciamento sensibile e atteggiamento del piede in equino varo con vistosa zoppia. La diagnosi finale del e C.T.U. nominato dal impugnata riconoscevano Tribunale e la sentenza infermità accertate dal sussistenti le stesse anno nel quale era stato Tribunale nel 1991, concesso l'assegno. 4 Da ciò la ricorrente deduce che il parere del consulente tecnico nominato in appello e la sentenza dello stesso Tribunale apparivano incongrui non potendosi ritenere migliorati gli esiti della poliomielite riscontrati nel 1991 e in base ai quali a quel tempo venne concesso l'assegno. Secondo la ricorrente il C.T.U. aveva ritenuto, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, che la protesi utilizzabile per eliminare la zoppia andava valutata in relazione alla sua tollerabilità e che le infermità riscontrate andavano valutate in insite relazione alle più ampie facoltà nell'attività di collaboratrice familiare e in relazione al logoramento nel più breve tempo possibile delle energie lavorative con possibilità di futuri aggravamenti e di continuazione con usura lavorativa di collaboratrice dell'attività familiare. Il ricorso è infondato. Entrambi i giudici di merito, condividendo i pareri espressi dai consulenti tecnici rispettivamente nominati, avevano escluso che le costituite infermità riscontrate sulla AL soprattutto dagli esiti stabilizzati di 5 poliomielite acuta all'arto inferiore sinistro con modico deficit funzionale fossero tali da ridurre a meno di un terzo la capacità di lavoro in attività confacenti alle sue dell'assicurata attitudini. precedente Né rileva la circostanza che sulla base di una valutazione medica più rigorosa l'assicurata per le stesse infermità fosse stata ritenuta con capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini, posto che ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n.222 la conferma, alla scadenza del triennio, dell'assegno ordinario di invalidità è condizionata non soltanto dalla permanenza delle condizioni di salute che giustificarono la concessione dell'assegno ordinario di invalidità ma anche da quelle di adattamento dell'assicurato alle infermità di cui è portatore e che potrebbero consentirgli senza usura lo svolgimento di un'attività lavorativa ridotta, ma confacente alle sue attitudini in misura superiore al terzo (in riferimento all'impegno lavorativo). Nella specie il parere del consulente tecnico nominato in appello circa la mancata riduzione а di un terzo della capacità di lavoro dellameno 6 AL era stata determinata oltre che da una diversa e più rigorosa valutazione, alla scadenza del triennio, delle infermità riscontrate (pur sempre consentita, rispetto al momento della prima concessione dell'assegno di invalidità), anche da una accertata attualità di lavoro senza usura della AL nello svolgimento dell'attività, compatibile, con le sue attitudini, con impegno occupazionale in misura superiore al terzo. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla va disposto per le spese del giudizio, а prescindere dall'applicabilità nella specie I D , O L A L dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non essendosi S O 0 S 1 B A I . T T , 1'INPS Coststitu non avendo opció, D R A A S dispiegato 'A T E L S P L S attività difensivalipetibile O E I P D N IM 3 I G k S * O N * A i 巴 A E f D : S D E N I t E T
P.Q.M.
A , N O E O a R S T T E IT S I IR La Corte rigetta il ricorso. G E D R t O e B Nulla per le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2001. Il Cons estonsored Mostly Posite il Presidente! IL CANCEL WERE ancell De 13 MAG. 200 I CAL CELLIEP 7