Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2002, n. 6959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6959 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
"ESENTE DA REGISTRAZIONE DEL BBLICA ITALIANA AI SENSI DELL'ART. LEGGE 3-5-1967 N. 317" IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto06959 /02 LA CORTE SUPREM OSIZIONE SEZIO A SANZIONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario DELLI PRISCOLI Presidente R.G.N. 1395/00 - Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Cron. 19647 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. Ud. 08/02/2002 Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SAVONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, 1 presso l'avvocato NATOLI GIORGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GABRIELE DI CERBO, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
LEASING SPA, in persona del legale LIGURE elettivamente domiciliatarappresentante pro tempore, in ROMA VIA BOEZIO 6, presso l'avvocato ETTORE 1 PAPARAZZO, che la rappresenta e difende unitamente agli 2002 300 avvocati DANTE MIRENGHI e RAFFAELLA FEMIA, giusta mandato in calce alla copia notificata del ricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 126/99 del Pretore di SAVONA, depositata il 21/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8/02/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il resistente, l'Avvocato Mirenghi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1 La Ligure Leasing s.p.a., con ricorso 25 febbraio 1998, propose opposizione avverso le comunicazioni di iscrizione a ruolo n. 8003104 e 8017980 relativa a san- zioni per violazioni del codice della strada accertate dalla polizia municipale del Comune di Savona. Instauratosi il contraddittorio con il Comune di Savona, il Pretore di Savona, sentenza pronunciata il 18 maggio 1999, depositata il 21 giugno 1999, notifica- ta il 9 novembre 1999, accoglieva l'opposizione rite- nendo tardiva l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973. Avverso la sentenza il Comune di Savona ha propo- 2 sto ricorso a questa Corte con atto notificato alla controparte il 7 gennaio 2000. La Ligure Leasing s.p.a. resiste con controricorso notificato il 16 febbraio 2000. Il Comune di savona ha anche depositato memoria. Motivi della decisione 1 Con il ricorso si denunciano: a) la violazione dell'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973; b) l'omessa applicazione dell'art. 23 del d.P.R. n. 46 del 1999. In relazione al primo profilo si deduce che l'art. 17 del d. P. R. n. 602 del 1973 non é applicabile alla iscrizione a ruolo delle pene pecuniarie relative a violazioni del codice della strada, ma solo alla esa- zione delle imposte sui redditi. In relazione al secon- do profilo si deduce che l'art. 23 del d. lgs. 26 feb- come tale braio 1999, n. 46, con norma interpretativa ha espressamente statui- applicabile retroattivamente to l'applicabilità di detto art. 17, nel testo da esso sostituito, esclusivamente in materia di imposte sui redditi ed IVA. 2 Il ricorso é fondato. La giurisprudenza di questa Corte è ormai consoli- data nel senso che in tema di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative il richiamo contenuto 3 nell'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e nell'art. 206 del codice della strada, che a sua volta richiama l'art. 27 - al procedimento per la riscossione delle somme dovute in base alle norme relative alla esazione delle imposte dirette, non ricomprende l'art. 17 del d. P. R. n. 602 del 1973 e non rende dunque applicabile la decadenza prevista da tale norma a detta riscossione (Cass. 5 maggio 2000, n. 5672; 19 aprile 2000, n. 5071; 23 novembre 1999, n. 1299). Al riguardo questa Corte ha osservato che l'art. 206 del codice della strada e l'art. 27 della legge n. 689 del 1981 non rinviano alle singole disposizioni del d. P. R. n. 602 del 1973 (applicabile alla fattispecie ratione temporis essendo essa anteriore all'entrata in vigore del d.lgsl. n. 46 del 1999), ma al sistema di esazione delle imposte dirette, nei limiti in cui le sue norme non debbano intendersi implicitamente esplicitamente derogate dalla specificità della disci- plina della materia. Da tale principio si è tratta la conseguenza che la decadenza prevista dall'art. 17 del d.p.R. n. 602 del 1973 non sia applicabile alla materia de qua, in quanto la materia della formazione e trasmissione dei ruoli ha ricevuto dagli artt. 27 della legge n. 689 del 1981 e 206 del codice della strada una specifica disci- 4 plina, che individua le autorità che predispongono i ruoli e prevede che, una volta formati, essi siano tra- smessi all'Intendente di finanza competente che li dà in carico all'esattore. La disciplina speciale prevale su quella generale e la mancanza della previsione di un termine per la formazione e la consegna dei ruoli im- plica una voluntas legis di non porre alcun termine di decadenza in materia, fermo restando il termine di pre- scrizione previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981. Per altro verso la lettura dell'art. 17 consente di rilevare la estraneità della materia in questione alle varie fattispecie in esso enunciate, alle quali si riferiscono i termini per la iscrizione a ruolo, fatti- specie tutte estranee alla materia de qua. Alla stregua di queste considerazioni il motivo deve essere ritenuto fondato in relazione al primo pro- filo, ancorché non possa riconoscersi all'art. 23 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 carattere interpretativo del testo dell'art. 17 vigente prima della sua entrata - applicabile alla fattispecie ratione tempo- in vigore ris, concernendo essa una iscrizione a ruolo avvenuta nel 1998 in quanto, avendo l'art. 6 di tale d. lgs. sostituito il previgente testo dell'art. 17, la inter- pretazione autentica contenuta nell'art. 23 (che ne li- 5 mita l'applicazione alle imposte sui redditi e sul va- lore aggiunto) é espressamente riferita solo alla nuova normativa. Ne deriva che, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata, e decidendosi la causa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., l'opposizione, fondata sull'unico motivo della tardiva iscrizione a ruolo, va rigettata in forza del principio affermato al riguardo in questa sede. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spe- se dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il giorno 8 febbraio 2002, nella camera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Mario Delli Priscoli Francesco Felicetti Mantelli sch DEPOSITATA IN CANCELLERIA 14 MAG 2002 IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Larie Digrana Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo 6