Sentenza 23 aprile 2002
Massime • 1
Per stabilire se sussiste la giusta causa di licenziamento e se è stata rispettata la regola codicistica della proporzionalità della sanzione occorre accertare in concreto se - in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava - la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, specie con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti e all'intensità dell'elemento psicologico dell'agente, risulti obiettivamente e subiettivamente idonea a ledere in modo grave, così da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente e tale, quindi, da esigere la sanzione non minore di quella massima, definitivamente espulsiva, senza che in tal caso possa rilevare l'assenza o la modesta entità di un danno patrimoniale a carico del datore di lavoro. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato ad un dipendente dell'ENEL che, nello svolgimento delle mansioni di addetto all'incasso delle somme indicate dalle fatture per fornitura di energia elettrica, si era appropriato di notevoli importi di denaro e, in alcuni casi, aveva quietanzato fatture senza registrarne in contabilità l'avvenuto pagamento, non attribuendo alcun rilievo alla circostanza che il lavoratore, dopo le rimostranze degli utenti, avesse restituito tutti gli ammanchi).
Commentario • 1
- 1. Lavoratrice molesta collega sul luogo di lavoro, licenziamento legititmo? (Cass. 17748/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 maggio 2025
Le molestie sessuali sul luogo di lavoro, incidendo sulla salute e la serenità (anche professionale) del lavoratore, comportano l'obbligo di tutela a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., sicché deve ritenersi legittimo il licenziamento irrogato a dipendente che abbia molestato sessualmente un collega sul luogo di lavoro. Per stabilire se sussiste la giusta causa di licenziamento e se è stata rispettata la regola codicistica della proporzionalità della sanzione, occorre accertare in concreto se - in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, alla qualità e al grado …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2002, n. 5943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5943 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI AN, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA APOLLO D'ORO, presso lo studio dell'avvocato, PAOLO VITTORIO LELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato UGO CATAMO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ENEL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. MORDINI 19, presso lo studio dell'avvocato MANLIO ABATI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE LIBRATTI, TOMMASO MARRAZZA, giusta in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 132/98 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 19/04/99 - R.G.N. 762/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato ABATI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 19 aprile 1999, ha dichiarato la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato dall'Enel al dipendente DO NT ai sensi dell'art. 35 lett. g dell'allora vigente contratto collettivo, osservando che la condotta del lavoratore - il quale, nello svolgimento di addetto all'incasso delle somme portate dalle fatture per fornitura di energia elettrica, si era appropriato di notevoli importi e aveva, in altri casi, quietanzato fatture, senza registrarne in contabilità l'avvenuto pagamento - integrava una gravissima violazione dei doveri di fedeltà e correttezza ed era tale da escludere qualsiasi possibilità di una rinnovata fiducia da parte del datore di lavoro, così da far apparire pienamente giustificata la misura espulsiva adottata ai sensi del CCNL. L'NT chiede la cassazione di questa sentenza formulando un solo motivo di censura. L'ENEL resiste con controricorso. Motivi della decisione
Il ricorrente, deducendo, con l'unico motivo, violazione degli artt. 2106 cod. civ. e 35 CCNL oltre a vizi di motivazione, censura la sentenza impugnata per non aver ammesso la prova testimoniale richiesta fin dal giudizio di primo grado e per aver omesso di accertare se e in quale misura dal comportamento del lavoratore fosse derivato al datore di lavoro un danno. Siffatta omissione si riflette, viziandolo, sul giudizio di proporzionalità, che risulta espresso soltanto in base alla considerazione che il rapporto di fiducia tra le parti era venuto meno, ossia in base a un elemento di per sè solo insufficiente a far ritenere legittimo il licenziamento, una volta che il datore di lavoro non aveva formulato alcuna richiesta di danno ne' aveva fornito prove al riguardo. Il ricorso non è fondato.
Quanto al primo profilo, osserva la Corte, richiamando la propria consolidata giurisprudenza, che il ricorrente, il quale denunci la mancata ammissione di una prova testimoniale, ha l'onere ~ nella specie non assolto - di indicare specificatamente, trascrivendo il contenuto dei capitoli formulati in sede di merito, le circostanze sulle quali i testimoni erano chiamati a deporre, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prova stessa;
controllo che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto sulla sola base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr. tra tante, Cass. 21 marzo 1995 n. 3233, 12 maggio 1999 n. 4684, 4 dicembre 1999 n. 13566, 9 maggio 2000 n. 5876, 10 ottobre 2000 n. 13483, 1 agosto 2001 n. 10493). Nè maggior consistenza ha la censura con cui si contesta al Tribunale di non aver tenuto nel debito conto il fatto che nessun danno era stato prodotto all'ente dalla condotta del lavoratore, che anzi aveva provveduto a restituire tutte le somme che risultavano non versate nelle casse dell'Enel.
La sentenza impugnata, ricostruiti i fatti di causa con accertamento non sindacabile in questa sede, ha dato piena ragione, con motivazione esaustiva ed esente da vizi logici, del perché le condotte delle quali l'NT si era reso responsabile integrassero una gravissima violazione dei doveri di fedeltà e correttezza che devono caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato (il lavoratore si era appropriato di importi elevati e aveva omesso di registrare come quietanzate un gran numero di fatture) e dovessero considerarsi, per le modalità con le quali erano state poste in essere e per la loro reiterazione nel tempo, indicative di un certo modo di intendere la gestione del servizio di particolare fiducia che gli era stato affidato e suscettibili di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento (significativamente, il lavoratore aveva restituito tutti gli ammanchi, ma, per la gran parte di essi, soltanto dopo che alcuni utenti avevano effettuato delle rimostranze e, quindi, dopo che era stato in pratica "scoperto"); il che, oltre ad aver procurato all'Enel un danno notevole soprattutto dal punto di vista dell'immagine e della trasparenza dei rapporti con l'utenza, portava ad escludere qualsiasi possibilità di una rinnovata fiducia del datore di lavoro, giustificando per ciò stesso la misura espulsiva adottata.
È agevole constatare, sulla scorta di tali argomentazioni, che nel caso di specie è stata fatta corretta applicazione del principio - che va qui ribadito - secondo cui la gravità degli addebiti va scrutinata, al fine di verificare il rispetto delle regole contenute negli artt. 2106 cod. civ. (quanto alla proporzionalità della sanzione) e 2119 cod. civ. (quanto alla giusta causa di licenziamento) tenendo conto di una serie di elementi che non possono certo esaurirsi nelle conseguenze meramente economiche prodotte alla controparte dalla condotta contestata (nel caso in esame, tra l'altro, sicuramente esistenti, quantomeno in via potenziale, non essendo certo, come giustamente sottolinea il Tribunale, che l'NT avrebbe restituito le somme indebitamente trattenute se non fosse stato scoperto) ma possono riguardare sia il grado di responsabilità richiesto al lavoratore, in relazione alle mansioni affidategli, sia le modalità della condotta, specie se rivelatrice di una particolare propensione alla trasgressione, sia l'attitudine della condotta medesima a reiterarsi in prosieguo di tempo, sia l'incidenza dei fatti contestati sulla permanenza del vincolo fiduciario che caratterizza il particolare rapporto di lavoro (arg. da Cass., 25 novembre 1997 n. 11806, 18 giugno 1998 n. 6100, 27 dicembre 1999 n. 14567, 11 febbraio 2000 n. 1558, 23 giugno 2000 n. 8568 tra le altre). Per gli esposti motivi il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del ricorrente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio pari a euro 16.00, oltre a curo 2.000,00 (duemila) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2002