Sentenza 17 gennaio 2017
Massime • 1
In materia di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione entro il quale il datore di lavoro può provvedere al pagamento ha natura perentoria, essendo ad esso collegato l'effetto della non punibilità e della sospensione della prescrizione che, diversamente, comporterebbe la proroga sine die dell'esercizio dell'azione penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2017, n. 30178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30178 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2017 |
Testo completo
30178-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n.155 Vito Di Nicola Aldo Aceto up 17 gennaio 2017 Enrico Mengoni R.G. n. 30187/2016 Ubalda Macrì Motivaz. semplificata Alessandro M. Andronio - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ZA AR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 12 gennaio 2016 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Fabio Alberici. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 gennaio 2016, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Gip del Tribunale di Como del 14 maggio 2013, resa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale - per quanto qui rileva - l'imputato era stato condannato, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 2, del d.l. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, omesso di versare all'Inps le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, per: euro 30.135,00, per la mensilità di ottobre 2009; euro 35.123,00, per la mensilità di aprile 2010; euro 33.954,00, per la mensilità di maggio 2010. -2. · Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo: 1) l'omessa motivazione sul rilievo difensivo secondo cui il termine di tre mesi concesso per la sanatoria dell'omesso pagamento sarebbe ordinatorio e non perentorio;
2) l'illegittimo diniego dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., per la mancata considerazione della condotta riparatoria, consistita nel pagamento di alcune delle mensilità dovute, nonché della modestia dei fatti e della non abitualità del comportamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. - -3.1. Il primo motivo di censura con cui si denuncia, sotto profilo dell'omessa motivazione l'omessa motivazione sul relativo rilievo difensivo, la conclusione della Corte d'appello secondo cui il termine di tre mesi concesso per la sanatoria dell'omesso pagamento sarebbe ordinatorio e non perentorio – è inammissibile. - Deve infatti rilevarsi che, nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento a questioni di diritto, posto che il giudice di merito non ha l'onere di motivare l'interpretazione prescelta, essendo sufficiente che il risultato finale sia corretto. Infatti, le lettere b) e c) dell'art. 606 cod. proc. pen., si riferiscono all'inosservanza ed all'erronea applicazione della legge e non fanno alcun riferimento al percorso logico-argomentativo del giudice, a differenza della successiva lettera e), che si riferisce, peraltro, ai profili in fatto della motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Rv. 268404; Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014, dep. 11/02/2015, Rv. 264273). In altri termini, nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento a questioni di diritto, poiché queste, se sono fondate e disattese dal giudice, motivatamente o meno, danno luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge, mentre, se sono infondate, il loro mancato esame non determina alcun vizio di legittimità della pronuncia (Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015, Rv. 263326). E la soluzione interpretativa alla quale la Corte d'appello è giunta nel caso in esame nel senso della perentorietà del termine di cui all'art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983 trova conferma nel tenore letterale di tale disposizione, perché essa prevede che il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa»> solo nel caso in cui provveda «al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione» e non in un indeterminato momento successivo. Inoltre, il comma 1-quater dello stesso articolo dispone che «il corso della prescrizione» del reato rimane «sospeso durante il termine» di tre mesi di cui al comma 1-bis» e non per un tempo maggiore. E non avrebbe senso limitare la sospensione della prescrizione a tre mesi e nello stesso tempo consentire al reo di sanare il suo inadempimento in un termine più lungo: infatti la non perentorietà del termine avrebbe l'effetto di prorogare sine die l'esercizio dell'azione penale, il cui presupposto è il mancato integrale pagamento del dovuto entro il termine stesso.
3.2. Inammissibile è il secondo motivo di doglianza, relativo al diniego dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Infatti la difesa non contrasta adeguatamente - neanche in via di mera prospettazione l'affermazione contenuta nella sentenza - impugnata secondo cui la condotta non può essere considerata occasionale, perché reiterata per più mensilità di due anni diversi, e gli importi sono ingenti. Quanto a tale ultimo profilo, vale la pena di sottolineare che si tratta di un importo superiore a euro 30.000,00 per la mensilità dell'anno 2009 e di un importo superiore a complessivi euro 68.000,00 per le mensilità dell'anno 2010, che si discostano in modo notevole dalla soglia di punibilità di euro 10.000,00 annui prevista dalla disposizione incriminatrice. E questa Corte ha già più volte affermato che la causa di non punibilità della "particolare tenuità del fatto", prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile soltanto alla omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo al reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (ex plurimis, Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, dep. 2016, Rv. 266570; Sez. 3, n. 40774 del 05/05/2015, Rv. 265079). 4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»>, alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
P.Q.M.
3 и Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro M. AndronioA Vito Di Nicola lito dilic e DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani 4