Sentenza 5 maggio 2015
Massime • 1
Quando si procede per il reato di omesso versamento dell'Iva, la non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile solo se l'ammontare dell'imposta non corrisposta è di pochissimo superiore a quello fissato dalla soglia di punibilità, poichè la previsione di quest'ultima evidenzia che il grado di offensività della condotta ai fini della configurabilità dell'illecito penale è stato già valutato dal legislatore. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. per insussistenza dei presupposti sul piano oggettivo con riferimento ad un omesso versamento pari a poco più di 112.000 Euro, a fronte della soglia di punibilità fissata in Euro 103,291,30).
Commentari • 7
- 1. Art. 10-ter D.lgs. n. 74/2000 Omesso versamento di IVAhttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta. Le sentenze sul reato di omesso versamento dell'IVA Il reato di omesso versamento dell'IVA, previsto dall'art. 10-ter del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rappresenta una delle fattispecie del diritto penale tributario. La sua configurabilità ha sollevato, nel tempo, numerose questioni interpretative sia sul piano sostanziale che processuale, dando luogo a un articolato corpo …
Leggi di più… - 2. Abbandono di rifiuti e art. 131-bis c.p.: la tenuità del fatto richiede una offesa ambientale concretamente minima (Trib. Nola n. 1606/24)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 ottobre 2025
Il principio di diritto In tema di gestione illecita di rifiuti, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è applicabile quando il pericolo per l'ambiente risulta modesto, l'origine dei materiali è limitata e la condotta non ha determinato un'effettiva compromissione del bene tutelato. Tribunale di Nola, 2 gennaio 2024, n. 1606. La sentenza integrale Tribunale Nola, 02/01/2024, n.1606 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto di citazione a giudizio emesso dal GIF presso il Tribunale di Nola, erano citati a giudizio dinanzi a questo Tribunale RU. ed altri (…) per rispondere del reato così come indicato nella formulazione …
Leggi di più… - 3. Applicazione della “tenuità del fatto” in ambito penale tributario.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Tenuità del fatto in ambito penale tributario solo quando l'importo è vicinissimo alla soglia di punibilità Massima Giurisprudenziale In tema di reati tributari la gravità del fatto contestato è già stata valutata in astratto dal legislatore attraverso la predisposizione di specifiche soglie di punibilità; il fatto può essere ritenuto concretamente tenue e dunque meritevole dell'applicazione della causa di non punibilità, solo quando l'ammontare dell'imposta evasa sia vicinissimo alla soglia di non punibilità predeterminata dal legislatore. Decisione: Sentenza n. 53980/2018 Cassazione Penale – Sezione III Classificazione: Penale, Tributario Massima: In tema di reati tributari la …
Leggi di più… - 4. Omesso versamento ritenute: si consuma con l'omissione del versamento che supera la soglia minima (Cass. Pen. n. 22061/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 settembre 2023
La massima Il reato di omesso versamento di ritenute certificate previsto dall' art. 10-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , essendo integrato da una condotta unisussistente, si realizza e si consuma con l'omissione del versamento che supera la soglia minima prevista alla scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta dell'anno precedente (Cassazione penale , sez. III , 23/01/2019 , n. 22061). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di omesso versamento di ritenute? Vuoi consultare altre sentenze in tema di omesso versamento di ritenute? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. III , 23/01/2019 , n. 22061 …
Leggi di più… - 5. In materia di reati tributari, la sussistenza della particolare tenuità dell'offesa deve essere verificata attraverso una valutazione globaleDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 giugno 2019
(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: C.p. art. 131-bis). Il fatto Il GUP del Tribunale di Lucca, in data 19/3/2014, aveva dichiarato, all'esito di giudizio con rito abbreviato, D. I. D., responsabile dei seguenti reati: a) delitto di cui all'art. 10 ter D.Lgs. n. 74/2000, perché nella qualità di amministratore e legale rappresentante della Autotrasporti G. di D. I. e C. S.a.s., non versava entro il termine per l'acconto relativo al periodo d'imposta successivo l'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2011 pari ad Euro 268.866, 00, dovuta da tale società risultante dalla relativa dichiarazione regolarmente presentata. In Capannori il 27/12/2012, accertato 1'11.2.2012. 2) delitto di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2015, n. 40774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40774 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2015 |
Testo completo
40 7 74/ 1 5 快 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 2266 Alfredo Teresi · Presidente - up 5 maggio 2015 Silvio Amoresano Lorenzo Orilia R.G. n. 48/2015 Chiara Graziosi DR M. Andronio - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ON DR, nato il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 24 ottobre 2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere DR M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Massimiliano Meda. 1 RITENUTO IN FATTO 1. - Con sentenza del 24 ottobre 2014, la Corte d'appello di Milano ha confermato, quanto alla responsabilità penale, la sentenza del Tribunale di Milano del 4 marzo 2013, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art- 10-ter del decreto legislativo numero 74 del 2000, perché non aveva versato, entro il termine previsto per il pagamento dell'acconto Iva relativo al periodo d'imposta successivo, l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2007, per l'ammontare di euro 112.124,00. La Corte d'appello, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2014, ha diminuito la pena fino al minimo, a fronte di una nuova soglia di punibilità di euro 103.291,38. 2.-Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo: 1) la manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo che la somma dovuta al momento del pagamento dell'acconto Iva per il periodo successivo era inferiore alla soglia di punibilità; 2) la manifesta illogicità della motivazione circa l'elemento soggettivo, perché non si sarebbe tenuto conto delle difficoltà economiche dell'imputato; 3) la mancata considerazione dell'accordo di rateizzazione tra l'imputato ed Equitalia, stipulato prima dell'emissione del decreto penale di condanna. La difesa ha depositato in cancelleria una memoria contenente motivi nuovi, con cui si chiede l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., introdotto dal decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015, con conseguente annullamento della sentenza impugnata. Si sostiene, in particolare, che sarebbero rilevanti a tal fine l'entità dell'importo non pagato, di poco superiore alla soglia di punibilità, e il piano di rateizzazione concordato con Equitalia. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile, perché basato su doglianze formulate in modo non specifico.
3.1. Il ricorrente, infatti, non spiega le ragioni per cui la somma dovuta sarebbe inferiore alla soglia di punibilità, non richiamando a tale proposito gli atti di causa e non effettuando, neanche in via di mera ipotesi alternativa, alcun calcolo. Del resto, i suoi riferimenti all'avvenuto pagamento dell'acconto Iva per il periodo di imposta successivo (2008) non hanno alcuna rilevanza, perché oggetto della contestazione non è l'omesso versamento di tale acconto, ma l'omesso versamento dell'imposta già calcolata dallo stesso imputato a titolo definitivo in relazione all'anno 2007. Del pari, la difesa neanche compiutamente prospetta elementi a supporto di una pretesa situazione di dissesto dell'imputato, tale da far venire meno l'elemento 2 AR 7 -anche asoggettivo del reato. Quanto, infine, alla rateizzazione del debito, la stessa prescindere dalla genericità della documentazione prodotta con il ricorso a suo supporto, la quale fa riferimento a titoli di debito la cui corrispondenza con quelli per il quale qui si procede non è verificabile con certezza è del tutto irrilevante, in - mancanza della prospettazione dell'avvenuto pagamento, anche parziale, di quanto dovuto. Resta da esaminare la questione sollevata con memoria pervenuta a 3.2. - - questa Corte in data odierna dell'applicabilità, nella fattispecie, della causa di non - punibilità ora prevista dall'art. 131 bis cod. pen., introdotto dal d.lgs. n. 28 del 2015. La natura sostanziale dell'istituto di nuova introduzione implica la possibilità di applicare la nuova disposizione anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, per la retroattività della legge più favorevole, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 4, cod. pen. Può anche ritenersi che la questione della particolare tenuità del fatto sia proponibile anche nel giudizio di legittimità, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.: si tratta, nel caso di specie, di questione che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, non essendo ancora entrata in vigore la relativa disciplina. L'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. presuppone, tuttavia, valutazioni di merito, oltre che la necessaria interlocuzione dei soggetti interessati. Da ciò consegue che, nel giudizio di legittimità, dovrà preventivamente verificarsi la sussistenza, in astratto, delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto, procedendo poi, in caso di valutazione positiva, all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito affinché valuti se dichiarare il fatto non punibile. E la causa di non punibilità potrà ritenersi sussistente solo in presenza del duplice requisito della particolare tenuità dell'offesa della non abitualità del comportamento, dovendosi desumere la particolare tenuità dell'offesa dalle modalità della condotta e dall'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., ovvero: natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa (sez. 3, 8 aprile 2015, n. 15449, rv. 263308; sez. 3, 22 aprile 2015, n. 21474, rv. 263693). Nel caso di specie, la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., introdotta dal d.lgs. n. 28 del 2015, risulta manifestamente insussistente, sia in forza di quanto sopra osservato circa la rateizzazione del debito tributario, sia in ragione dell'ammontare del debito stesso, di euro 112.124,00, che supera di circa euro 3 9000,00 la soglia di punibilità di euro 103.291,38 fissata dalla disposizione incriminatrice con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2014. Si tratta, dunque, di una fattispecie non particolarmente tenue sul piano oggettivo, anche in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo a sanzione penale è già stato valutato dal legislatore con il correttivo apportato dalla Corte costituzionale nella determinazione della soglia di punibilità; cosicché potrebbe essere ritenuta di particolare tenuità solo un'omissione di ammontare vicinissimo a tale soglia. 4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2015. Alfredo TeresiFever Il Presidente Il Consigliere estensore لعيد DR M. Andronio DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 OTT 2015 IL CANCELLIERE Luana Marleni 4